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Carburante: deducibilità e detraibilità dei costi

Fisco e Previdenza - Fisco

Spese carburanti: deducibilità del costo

Per quanto riguarda la possibilità di dedurre i costi relativi alle spese per carburante, è necessario fare riferimento all’art. 164 del TUIR che detta le regole per la deduzione del costo di acquisto degli autoveicoli, stabilendo che le spese di impiego degli stessi seguono le medesime regole previste per gli automezzi.

Si passa ora ad analizzare il quadro normativo in vigore dal 1° gennaio 2013, così come modificato dall’art. 4 commi 72 e 73 della legge di stabilità 2013 (L. 92/2012):

 

-          Se i costi sono sostenuti da imprese o professionisti (limitatamente ad un solo veicolo per professionista), essi sono:

o deducibili integralmente, se relativi a veicoli strumentali all’attività propria d’impresa (e/o a i veicoli adibiti ad uso pubblico);

o deducibili nel limite del 20%, se relativi a veicoli aziendali non utilizzati in via esclusiva per l’attività propria dell’impresa, o dati in uso ai dipendenti per meno della metà del periodo d’imposta;

o deducibili nel limite del 70% se relativi a veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta.

-         Se i costi sono sostenuti da agenti e rappresentanti di commercio, sono deducibili nella misura dell’80%;

-         Se i costi sono sostenuti da contribuenti minimi sono deducibili nella misura del 50% (Circolari Agenzia delle Entrate 73/E/2007 e 7/E/2008).

 

 

DEDUCIBILITA’

UTILIZZO

SOGGETTO D’IMPOSTA

 

100%

 

VEICOLI STRUMENTALI

IMPRESE

PROFESSIONISTI

 

20%

-          USO PROMISCUO

-          IN USO AI DIPENDNETI PER ALMENO ½ ANNO

IMPRESE

PROFESSIONISTI

 

70%

 

IN USO AI DIPENDENTI PER PIU’ DI ½ ANNO

IMPRESE

PROFESSIONISTI

80%

 

AGENTI / RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO

50%

 

CONTRIBUENTI MINIMI

 

ESEMPIO 1

La società Alfa S.r.l. nel mese di settembre 2014 ha effettuato acquisti di carburante per autotrazione per euro 610,00 relativi all’auto aziendale che viene utilizzata dai dipendenti esclusivamente per effettuare le consegne. In questo caso il costo per carburanti sarà integralmente deducibile.

 

ESEMPIO 2

L’avvocato Maria Bianchi è proprietaria di un’auto in relazione alla quale nel mese di settembre 2014 ha speso 250 euro (IVA esclusa) di carburante. L’auto viene utilizzata sia per l’attività professionale, sia privatamente. Pertanto l’importo deducibile sarà pari al 20% del costo. Pertanto su un imponibile di 250 euro, la deduzione spetterà solo per 50,00 euro, pari al 20% dell’imponibile totale, mentre i restanti 200,00 euro saranno un costo non deducibile.

Spese carburanti: detraibilità dell’IVA

Per quanto riguarda la possibilità di detrarre l’IVA sugli acquisti di carburante, la stessa è regolata dall’art. 19-bis1, lettera c) del DPR 633/1972. In base a tale norma, l’IVA sugli acquisti di carburante è:

- integralmente detraibile se l’acquisto di carburante è relativo ad automezzi aziendali utilizzati esclusivamente come strumentali per l’azienda, adibiti ad uso pubblico (taxi, auto scuole guida), o utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio;

- detraibile al 40% per tutti i restanti casi. Il Consiglio UE con la pubblicazione della Decisione 2013/679/UE in Gazzetta Ufficiale UE del 27 novembre 2013 ha consentito all’Italia di continuare a limitare, fino al 2016, al 40% la detrazione iva per l’auto aziendale in deroga al principio generale che prevede la detrazione integrale.

 

La detrazione (forfetaria) IVA al 40% riguarda i veicoli a motore:

o adibiti al trasporto di persone o beni, di massa complessiva autorizzata non superiore a 3.500 kg e con un numero di posti a sedere, escluso il conducente, non superiore a 8 (esclusi trattori agricoli o forestali);

 

o non interamente utilizzati per l’esercizio dell’attività.

 

Riepilogando:

 

DEDUCIBILITA’

UTILIZZO

SOGGETTO D’IMPOSTA

 

100%

 

-          VEICOLI STRUMENTALI

-          USO PUBBLICO

IMPRESE

PROFESSIONISTI

 

100%

 

USO PROMISCUO

AGENTI / RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO

 

40%

 

IMPRESE

PROFESSIONISTI

 

ESEMPIO 3

La società Alfa S.r.l. dell’Esempio 1 che nel mese di settembre 2014 ha effettuato acquisti di carburante per autotrazione per euro 610,00 (IVA inclusa) relativi all’auto aziendale che viene utilizzata dai dipendenti esclusivamente per effettuare le consegne. Trattandosi di auto a bene strumentale la detrazione IVA spetta nella misura del 100%, pertanto la registrazione sarà la seguente:

Carburanti deducibili EURO 500

Credito IVA EURO 110

Debiti scheda Carburante   EURO 610

ESEMPIO 4

L’avvocato Maria Bianchi dell’esempio 2, utilizzando l’auto promiscuamente sia per l’attività professionale, sia a scopi personali, non potendo dimostrare in quale percentuale i consumi sono attribuibili all’attività professionale, dovrà detrarre l’IVA nella misura del 40%, pertanto la scrittura degli acquisti di carburante di cui all’esempio 2 (250 euro di imponibile + 105 euro di IVA per un totale di 305 euro) sarà la seguente:

Carburanti deducibili  EURO 50

Carburanti indeducibili  EURO  200

IVA detraibile EURO 42

Carburanti indeducibili (costo IVA indetraibile) EURO  63

Debiti scheda Carburante 305

Spese carburanti: modalità di documentazione

Per potere dedurre il costo e detrarre l’IVA (nelle percentuali consentite a seconda dei casi) sugli acquisti di carburante per autotrazione, i soggetti passivi d’imposta (ditte individuali, professionisti, società ed enti) che risultino essere intestatari di un veicolo (o utilizzatori dello stesso in virtù di contratti di locazione finanziaria, noleggio, comodato, etc.) devono provvedere alla produzione e conservazione della documentazione idonea a comprovare l’acquisto di carburante e il veicolo al quale è destinato. Ciò avviene tipicamente con la compilazione delle Schede carburante, ma il legislatore ha recentemente previsto modalità di documentazione alternative che ora andremo ad analizzare nel dettaglio.

La scheda carburante

L’art. 1, comma 2 del DPR 444/1997 ha previsto il divieto di fatturazione di cui all'articolo 21 del DPR 633/1972 se l’acquisto di carburante per autotrazione (benzina, gasolio, metano GPL, ecc.) avviene presso gli impianti stradali di distribuzione.

Pertanto le aziende ed i professionisti che hanno necessità di documentare l’acquisto di carburante per scaricarne il costo e l’IVA, dovranno predisporre un documento, chiamato “Scheda carburante”, nel quale annotare, con cadenza mensile o trimestrale, ciascun singolo rifornimento effettuato presso uno degli impianti di distribuzione stradale.

A tale proposito il DPR n. 444/1997 elenca quali sono gli elementi essenziali che la Scheda carburante deve riportare per definirsi tale:

- dati identificativi del veicolo (targa);

- denominazione/ragione sociale (o Cognome e nome se ditta individuale o professionista), domicilio fiscale, numero di partita IVA dell’intestatario della Scheda carburante;

- ubicazione stabile organizzazione in Italia (per i soggetti domiciliati all’estero);

- dati identificativi del soggetto residente all’estero e del rappresentante fiscale in Italia (articolo 17 comma 2 DPR n.633/1972);

- numero dei chilometri, rilevabile sul contachilometri del veicolo, alla fine del mese o del trimestre;

- firma e timbro dell'esercente del distributore di carburante presso il quale è stato effettuato il rifornimento.

 

Il modello della scheda carburante è quello approvato con DPR 444 del 10 Novembre 1997, ne riportiamo di seguito un fac-simile.

 

 

 

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Fonte: Agenzia delle Entrate

 

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Fonte: Il Sole 24 Ore

 

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