- Notice
Start Up Innovative
Legislazione - Decreti |
Definizione e quadro normativo
L’art. 25 del D.L. n. 179 del 18 ottobre 2012 convertito in Legge n. 221 del 17 dicembre 2012, ha introdotto, nell’ordinamento Italiano un nuovo quadro normativo finalizzato alla nascita ed allo sviluppo di nuove imprese “innovative”, definite “Start-up innovative”.
La definizione di “Start-up innovativa” è contenuta nel comma 2 dell’art. 25 D.L. 179/2012, il quale definisce tale: “la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europea, residente in Italia ai sensi dell’art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione”.
Requisiti formali e sostanziali
Il comma 2 dell’art. 25 D.L. 179/2012, detta una serie di requisiti, formali e sostanziali, che un’impresa deve necessariamente possedere al fine di essere considerata come “start-up” innovativa”.
I requisiti formali sono contenuti nella definizione stessa fornita dal comma 2 dell’art. 25, vale a dire:
1) L’impresa deve assumere la forma di società di capitali (s.p.a., s.r.l., s.a.p.a., s.r.l. semplificata o s.r.l. a 1 euro) o di società cooperativa di diritto italiano oppure di società europea residente in Italia ai sensi dell’art. 73 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917;
2) Le azioni o quote rappresentative della società non devono essere quotate su mercati regolamentati o su un sistema multilaterale di negoziazione.
In merito ai requisiti sostanziali, questi possono essere sintetizzati nella tabella che segue:
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La società deve essere costituita e svolgere attività da non più di 48 mesi. |
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La sede principale degli affari e degli interessi della società deve essere il Italia. |
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Il valore della produzione annua della società, a partire dal secondo anno, deve essere inferiore o pari a 5 milioni di euro. |
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L’oggetto sociale esclusivo o prevalente della società deve essere lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico. |
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La società non deve distribuire o aver distribuito utile. |
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La società non derivi da operazioni di fusione, scissione o a seguito di cessione d’azienda. |
I requisiti appena esposti devono essere tutti posseduti.
Ad essi, deve aggiungersi il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti (alternativi tra loro):
1) le spese di ricerca e sviluppo sostenute dalla società devono essere uguali o superiori al 15% (L’art. 25 de. D.L. 179/2012 prevedeva una percentuale del 20% che però è stata ridotta al 15% dall’art. 9, comma 16, lett. b) del D.L. n.76/2013) del maggior valore tra costo e valore totale della produzione (Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l'acquisto e la locazione di beni immobili).
2) impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero (In alternativa la società può impiegare come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo in percentuale uguale o superiore a 2/3 della forza lavoro complessiva, personale in possesso di laurea magistrale. Tale alternativa è stata prevista dall’art. 9 comma 16, lett. c) del D.L. n. 76/2013.);
3) la società deve essere titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa ad un’invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o ad una nuova varietà vegetale direttamente afferenti all’oggetto sociale ed all’attività d’impresa.
Per poter acquisire lo status di “start-up” innovative, il comma 3 del D.L. 179/2012, dispone che: le società già costituite alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto 179/2012 e in possesso dei requisiti previsti dal comma 2, sono considerate start-up innovative ai fini del presente decreto se entro 60 giorni dalla stessa data depositano presso l'Ufficio del registro delle imprese una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale che attesti il possesso dei requisiti previsti dal comma 2. In tal caso, la disciplina in questione trova applicazione per un periodo di quattro anni dalla data di entrata in vigore del decreto, se la start-up innovativa è stata costituita entro i due anni precedenti, di tre anni, se è stata costituita entro i tre anni precedenti, e di due anni, se è stata costituita entro i quattro anni precedenti.
La società “start-up innovativa” viene iscritta in una sezione speciale del Registro delle imprese istituita presso la Camera di Commercio, ai sensi dell’art. 25 comma 8 del D.L. 179/2012.
Agevolazioni
La società iscritta nella sezione speciale del Registro delle Imprese in quanto avente i requisiti per essere considerata una “start-up innovativa”, ha diritto ad una serie di agevolazioni, che vengono sintetizzate nelle tabelle seguenti.
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Possibilità di posticipare al secondo anno di esercizio la riduzione del capitale sociale nel caso di perdita a meno di 1/3. |
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In caso di riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale, l’assemblea dei soci può decidere per il rinvio alla chiusura dell’esercizio successivo della deliberazione di riduzione del capitale sociale ed il contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale. |
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L'atto costitutivo della start-up innovativa costituita in forma di società a responsabilità limitata può creare categorie di quote fornite di diritti diversi e, nei limiti imposti dalla legge, può liberamente determinare il contenuto delle varie categorie anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2468, commi 2 e 3 c.c. |
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L'atto costitutivo della società di cui al punto precedente, anche in deroga all'articolo 2479, comma 5 c.c., può creare categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che attribuiscono al socio diritti di voto in misura non proporzionale alla partecipazione da questi detenuta ovvero diritti di voto limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative. |
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In deroga a quanto previsto dall'articolo 2468, comma 1 c.c., le quote di partecipazione in start-up innovative costituite in forma di società a responsabilità limitata possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari. |
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Nelle start-up innovative costituite in forma di società a responsabilità limitata, il divieto di operazioni sulle proprie partecipazioni stabilito dall'articolo 2474 del codice civile non trova applicazione qualora l'operazione sia compiuta in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l'assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell'organo amministrativo, prestatori di opera e servizi anche professionali. |
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E’ prevista la possibilità che l’atto costitutivo delle start-up innovative possa prevedere l’emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi con esclusione del diritto di voto a seguito di un apporto prestato da parte di soci o terzi anche d’opera o servizi. |
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La start-up innovativa dal momento della loro iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 25 comma 8, è esonerata dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese, nonché dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle camere di commercio. L'esenzione è dipendente dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l'acquisizione della qualifica di start-up innovativa e dura comunque non oltre il quarto anno di iscrizione. |
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La remunerazione con strumenti finanziari della start-up innovativa (Art. 27 D.L. 179/2012) |
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Il reddito di lavoro derivante dall'assegnazione, da parte delle start-up innovative ai propri amministratori, dipendenti o collaboratori continuativi di strumenti finanziari o di ogni altro diritto o incentivo che preveda l'attribuzione di strumenti finanziari o diritti similari, nonché dall'esercizio di diritti di opzione attribuiti per l'acquisto di tali strumenti finanziari, non concorre alla formazione del reddito imponibile dei suddetti soggetti, sia ai fini fiscali, sia ai fini contributivi, a condizione che tali strumenti finanziari o diritti non siano riacquistati dalla start-up innovativa, dalla società emittente o da qualsiasi soggetto che direttamente controlla o è controllato dalla start-up innovativa ovvero è controllato dallo stesso soggetto che controlla la start-up innovativa. Qualora gli strumenti finanziari o i diritti siano ceduti in contrasto con tale disposizione, il reddito di lavoro che non ha previamente concorso alla formazione del reddito imponibile dei suddetti soggetti è assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione. |
Agevolazioni per assunzione di personale (Art. 27 bis D.L. 179/2012) |
Alle start-up innovative viene riconosciuto un credito d’imposta per nuove assunzioni di profili altamente qualificati (Applicazione delle disposizioni dettate dall’art. 24 D.L. n.83/2012). Le assunzioni devono essere a tempo indeterminato (Sono incluse anche le assunzioni con contratto di apprendistato). Il credito è concesso in via prioritaria rispetto ad altre imprese (Salvo le imprese rientranti nelle zone terremotate del 20-29 Maggio 2012) L’istanza di richiesta del credito d’imposta deve essere presentata secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico. |
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Possono detrarre dall’imposta lorda il 19% delle somme investite nel capitale sociale di una o più startup innovative. La detrazione è elevata al 25% per le somme investite in startup a vocazione sociale (Le startup a vocazione sociale sono le startup innovative che operano in via esclusiva nei settori considerati di utilità sociale, indicati all’art. 2, c. 1, del D.Lgs. 155/2006) e per quelle che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico. L’agevolazione è riconosciuta per gli investimenti fatti negli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 e la percentuale del 19% può essere detratta su un importo massimo d’investimento non superiore a 500.000 euro per ciascun periodo d’imposta (Per le società tassate per trasparenza (s.n.c. e s.a.s.) la detrazione va determinata in proporzione alle quote di partecipazione agli utili detenute dai soci e la soglia di 500.000 euro va applicata con riferimento all’investimento fatto dalla società nella start-up innovativa). La detrazione che in un dato periodo d’imposta non trova capienza nell’Irpef può essere utilizzata nei successivi periodi d’imposta, ma non oltre il terzo. L’investimento deve essere mantenuto per almeno 2 anni altrimenti si decade dal beneficio con l’obbligo di restituire quanto detratto maggiorato degli interessi in misura legale. L’agevolazione spetta esclusivamente ai fini delle imposte sui redditi e non opera ai fini Irap. |
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Per i soggetti IRES che investono in start-up innovative
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Possono dedurre dalla base imponibile il 20% delle somme investite nel capitale sociale di una o più startup innovative. La deduzione è elevata al 27% per le somme investite in startup a vocazione sociale e per quelle che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico. L’agevolazione è riconosciuta per gli investimenti fatti negli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 e L’investimento massimo agevolabile per ciascun periodo d’imposta è di 1.800.000 euro. L’investimento deve essere mantenuto per almeno 2 anni altrimenti si decade dal beneficio con l’obbligo di restituire quanto detratto maggiorato degli interessi in misura legale. L’agevolazione spetta esclusivamente ai fini delle imposte sui redditi e non opera ai fini Irap. |
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Sono esclusi dall’agevolazione: 1) i soggetti che sono a loro volta startup innovative; 2) gli organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr) e le società di capitali che investono prevalentemente in startup innovative; 3) gli incubatori certificati. |
Investimenti che danno diritto alle agevolazioni fiscali |
1) i conferimenti in denaro in start-up innovative (Sia i conferimenti in denaro effettuati in sede di costituzione della start-up innovativa sia quelli effettuati in sede di aumento del capitale sociale di una start up innovativa già costituita. I conferimenti rilevano nel periodo d’imposta in cui avviene il deposito, nel Registro delle imprese, dell’atto costitutivo o della delibera di aumento del capitale sociale); 2) investimenti in quote di società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative; 3) conferimenti derivanti dalla conversione di obbligazioni in azioni o quote di nuova emissione della start up innovativa; 4) gli investimenti in quote degli organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr) che investono prevalentemente in startup innovative. |
Investimenti che non danno diritto alle agevolazioni fiscali |
1) gli investimenti effettuati in imprese che operano nel settore delle costruzioni navali, dell’acciaio e del carbone; 2) gli investimenti fatti in start-up innovative che sono considerate in “difficoltà finanziaria” ai sensi della Comunicazione della Commissione Europea 2004/C 244/02; 3) i conferimenti effettuati dai soggetti che esercitano un’influenza notevole sulla start up innovativa, ossia da coloro che già possiedono nelle imprese oggetto dell’investimento partecipazioni superiori al 30%, in termini di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria o di partecipazione al capitale o di patrimonio dell’azienda (Nel computo del 30% occorre tener conto anche delle partecipazioni, titoli o diritti posseduti dai familiari dell’investitore o da società controllate dall’investitore).
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Le startup innovative possono utilizzare il Fondo Centrale di Garanzia per le PMI. In particolare possono richiedere l’accesso alla garanzia sul credito bancario concessa dal Fondo. Il Fondo concede la garanzia diretta su finanziamenti bancari e copre fino all’80% dell’ammontare del finanziamento, in caso di garanzia diretta, e l’80% dell’importo garantito da un confidi o altro fondo di garanzia nel caso di controgaranzia. L’importo massimo garantibile per singola startup innovativa è 2.500.000 euro. La garanzia è concessa gratuitamente, in via prioritaria rispetto ad altri soggetti e secondo modalità semplificate (Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato sulla G.U. 147 del 25/06/2013 il decreto interministeriale del 26/04/2013 con cui vengono fissate le modalità di accesso al Fondo garanzia da parte delle start-up innovative) e senza valutazione dei dati contabili di bilancio dell’impresa a condizione che l’intermediario a cui si chiede il finanziamento non acquisisca alcuna garanzia reale, assicurativa o bancaria. |
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