Sono dispositivi medici i prodotti, le apparecchiature e le strumentazioni che rientrano nella definizione contenuta negli articoli 1, comma 2, dei tre decreti legislativi di settore (Dlgs 507/92, 46/97 e 332/00), e che sono dichiarati conformi, con dichiarazione/certificazione di conformità, in base a dette normative ed ai loro allegati e, perciò, vengono marcati “CE” dal fabbricante in base alle direttive europee di settore. In mancanza di un elenco dei dispositivi medici detraibili, per agevolare l’attività dei contribuenti, il ministero della Salute ha fornito un elenco non esaustivo, rappresentativo delle categorie di dispositivi medici di uso più comune; tra questi, rientrano anche gli apparecchi acustici. Per detrarre la relativa spesa, è necessario che dallo scontrino o dalla fattura risulti il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo medico; inoltre, il contribuente deve conservare la documentazione dalla quale risulti che il prodotto acquistato ha la marcatura CE (circolare n. 20/E del 2011).
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