Lunedì 30 giugno è l’ultimo giorno utile a disposizione degli enti del volontariato per inviare, senza applicazione di sanzioni, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, che attesta la persistenza dei requisiti di accesso alla ripartizione del 5‰ dell’Irpef relativo all’anno finanziario 2014. Trascorsa tale data, il calendario dà un’altra chance: la dichiarazione potrà essere ancora trasmessa fino al 30 settembre, versando un importo di 258 euro tramite modello F24 (codice tributo 8115).
Per gli enti interessati, si tratta del secondo step della procedura che apre le porte al finanziamento. Il primo passo da compiere è stato, infatti, l’invio, entro il 7 maggio, della domanda di iscrizione all’elenco dei beneficiari, adempimento da ripetere anche se l’istanza è stata presentata per gli anni precedenti. Ai ritardatari, di nuovo, la norma offre l’opportunità di rimediare fino al 30 settembre, versando la sanzione di 258 euro: la condizione è il possesso di requisiti al momento della scadenza ordinaria (7 maggio).
Dichiarazione sostitutiva
Presentare la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà è compito del legale rappresentante dell’ente. Il modello, disponibile sul sito internet dell’Agenzia, va spedito tramite raccomandata con ricevuta di ritorno alla direzione regionale delle Entrate competente in base al domicilio fiscale dell’organizzazione, allegando la copia del documento di identità del firmatario.
In alternativa, l’associazione può inviare la dichiarazione dalla propria casella di posta elettronica certificata alla casella Pec della Dr, riportando nell’oggetto “dichiarazione sostitutiva 5 per mille 2014”, allegando copia del modello di dichiarazione, ottenuta mediante scansione dell’originale compilato e sottoscritto dal rappresentante legale, e copia del documento di identità di quest’ultimo.
Gli interessati potranno, tra l’altro, “approfittare” di un modello precompilato dalla procedura telematica messa a disposizione dall’Amministrazione finanziaria, provvisto già delle informazioni fornite in occasione della presentazione della domanda di iscrizione.
Associazioni sportive
La scadenza del 30 giugno va ricordata anche alla associazioni sportive dilettantistiche, che devono inviare, in questo caso al Coni, tramite raccomandata A/r, la stessa dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. Destinatario del modello (scaricabile dal sito dell’Agenzia delle Entrate), l’ufficio territoriale del Comitato olimpico nel cui ambito si trova la sede legale dell’associazione.
Alla dichiarazione, pena la decadenza, non deve mancare, in allegato, la copia del documento di identità di chi sottoscrive l’autocertificazione.
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