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Lavoro accessorio

Fisco e Previdenza - Fisco

Con il D.L. n.112/08, convertito in L. n.133/08 hanno trovato regolamentazione le prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio. Si tratta di una particolare modalità di prestazione lavorativa, “saltuaria, occasionale e accessoria”, inizialmente prevista dalla L. n.30/02.

Il pagamento di tali prestazioni avviene attraverso “buoni lavoro” detti “voucher”.

Con tali buoni viene garantita sia la copertura previdenziale presso l’Inps che quella assicurativa presso l’Inail.

 

 

L’Inps con propria circolare n.94 del 27 ottobre 2008 ha chiarito che la disciplina si rende applicabile a tutte le attività agricole svolte a favore dei produttori agricoli aventi un volume di affari non superiore a €7.000 e poi con successivi provvedimenti, che di sotto si riportano, ne ha ampliato l’ambito applicativo:

  • con la circolare Inps n.104 dal 1° dicembre 2008, ha esteso l’ambito di applicazione del lavoro accessorio ai settori del commercio, turismo e servizi;
  • con la circolare n.44/09, l’Inps ha fornito indicazioni per l’applicazione del lavoro occasionale accessorio nel settore domestico;
  • con la circolare n.76/09, l’Inps ha chiarito le modalità applicative per l’impresa familiare operante nell’ambito del commercio, del turismo e dei servizi;
  • con la circolare n.88/09, l’Inps ha fornito indicazioni in merito all’ampliamento dell’ambito di applicazione del lavoro occasionale di tipo accessorio, ai sensi della L. n.33/09.

In seguito alle disposizioni introdotte dalla Legge di riforma del mercato del lavoro (L. 92/2012), entrata in vigore il 18 luglio 2012, è possibile utilizzare i buoni lavoro in tutti i settori di attività e per tutte le categorie di prestatori.

Committenti di lavoratori occasionali di tipo accessorio possono essere le famiglie, gli enti senza fini di lucro, i soggetti non imprenditori, le imprese familiari operanti nei settori del commercio, turismo e servizi, gli imprenditori agricoli, gli imprenditori operanti in tutti i settori.

prestatori che possono utilizzare il lavoro occasionale accessorio sono:

  • pensionati: titolari di trattamento pensionistico in regime obbligatorio;
  • studenti nei periodi di vacanza compresi sabato e domenica;
  • casalinghe;
  • i cassintegrati;
  • i titolari di disoccupazione ordinaria;
  • i disoccupazione speciale per l’edilizia e i lavoratori in mobilità;
  • lavoratori in part-time (con esclusione della possibilità di utilizzare i buoni lavoro presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale);
  • i prestatori extracomunitari se in possesso di un permesso di soggiorno che consenta lo svolgimento di attività lavorativa.

Chiaramente la normativa prevede un limite di carattere economico per il prestatore, l’attività lavorativa di natura occasionale accessoria, infatti, non deve dare luogo a compensi superiori a €5.050 nette, nel corso di un anno solare, da parte di ciascun singolo committente. Di conseguenza, il limite di importo lordo per il committente è di €6.740.

Per i percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito (cassintegrati, lavoratori in mobilità, titolari di disoccupazione ordinaria e di disoccupazione speciale per l’edilizia),  il limite economico dei compensi derivanti dallo svolgimento di prestazioni di natura occasionale accessoria è di €3.000 per anno solare.

Come abbiamo detto il pagamento della prestazione avviene attraverso il  sistema dei buoni,voucher, il valore nominale di questi è pari a €10, è disponibile anche un buono multiplo, del valore di €20 equivalente a due buoni non separabili e uno del valore di €50 equivalente a cinque buoni non separabili.

Il valore nominale è comprensivo della contribuzione (pari al 13%) a favore della gestione separata Inps, che viene accreditata sulla posizione individuale contributiva del prestatore; di quella in favore dell’Inail per l’assicurazione anti-infortuni (7%) e di un compenso al concessionario (Inps), per la gestione del servizio, pari al 5%.

I buoni sono disponibili per l’acquisto su tutto il territorio nazionale, presso le Sedi Inps.

I buoni cartacei acquistati dal committente, e non utilizzati, sono rimborsabili esclusivamente restituendoli presso le Sedi Inps, le quali emetteranno a favore del datore di lavoro un bonifico domiciliato per il loro controvalore e rilasceranno una ricevuta.

L’acquisto dei voucher può avvenire in modalità cartacea, ovvero telematica.

La riscossione dei buoni cartacei da parte dei lavoratori può avvenire presso tutti gli uffici postali sul territorio nazionale, è importante tuttavia che il buono contenga il corretto codice fiscale del committente/datore di lavoro, codice fiscale del prestatore/lavoratore, data di inizio e di fine della prestazione.

Veniamo ora alle registrazioni contabili.

Abbiamo già detto che il valore nominale del voucher è comprensivo della contribuzione (pari al 13%) a favore della gestione separata INPS, che viene accreditata sulla posizione individuale contributiva del prestatore, della contribuzione a favore dell’Inail per l’assicurazione anti-infortuni (7%), di un compenso al concessionario (Inps), per la gestione del servizio, pari al 5%.

Quindi nel caso di voucher singolo da€10 nominali, il corrispettivo netto della prestazione, in favore del lavoratore, sarà pari a €7,50, nel caso invece di voucher multiplo da euro 50 il corrispettivo netto della prestazione, in favore del lavoratore, è pari a €37,50.

Ne consegue che nel caso di buono da euro 10 avremo:

  • 1,3 contribuzione Inps
  • 0,70 copertura assicurativa Inail
  • 0,50 compenso al concessionario Inps
  • 7,50 somma netta per il lavoratore

Al momento dell’acquisto dei buoni presso l’Inps, supponiamo nel numero di 10, la scrittura contabile da fare sarà la seguente:

Cassa voucher               a                  Banca c/c                                100,00

Al momento dell’utilizzo, supponiamo di due voucher, per la prestazione occasionale accessoria, avremo:

Diversi

a

Cassa voucher

20,00

Costo lavoro accessorio

a

 

15,00

 

Contributi Inps lavoro accessorio

a

 

2,60

 

Costo Inail lavoro accessorio

a

 

1,40

 

Compenso concessionario Inps

a

 

1,00

 

 

I buoni non utilizzati possono essere restituiti all’Inps, in tal caso la scrittura contabile dovrà essere la seguente:

 

Banca                        a                  Cassa voucher                               80,00

 

 

 

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Fisco e Previdenza

INFORMATIVA FISCALE E PREVIDENZIALE

730 precompilato: opposizione alle spese universitarie fino al 21 marzo

Gli studenti che non vogliono far comparire le spese universitarie sostenute nel 2015 nella dichiarazione precompilata dei familiari di cui sono a carico possono comunicarlo all’Agenzia delle Entrate entro il prossimo 21 marzo. Per opporsi all’utilizzo dei dati, occorre scaricare dal sito www.agenziaentrate.it il modello allegato al provvedimento del 19 febbraio scorso (comunicazioni all’anagrafe tributaria dei dati relativi alle spese universitarie), compilarlo ed inviarlo, insieme a copia del documento di identità, all’indirizzo di posta elettronica Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. oppure via fax al numero 0650762273. A regime, invece, lo studente che non vuole far comparire le spese universitarie nella precompilata, potrà inviare il modello dal 2 gennaio al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento.

Fonte: Agenzia delle Entrate

 

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Fonte: Il Sole 24 Ore

 

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