Ritiene la Cassazione che la fattispecie contravvenzionale di cui all’articolo 671 c.p., che punisce l’impiego di minori nell’accattonaggio da parte di chi su di essi ha autorità, custodia o vigilanza, costituisca un minus rispetto alla fattispecie delittuosa prevista dall’articolo 572 c.p., che punisce, fra l’altro, i maltrattamenti verso i fanciulli, e può eventualmente con essa concorrere.
Ne consegue che è ravvisabile il più grave reato di cui all’articolo 572 c.p., e non quello di impiego di minori nell’accattonaggio, allorquando l’accattonaggio risulti l’espressione di una più complessa condizione riservata al minore e caratterizzata da mancanza di affettività familiare, da sofferenze fisiche e psicologiche, da mortificazioni di ogni genere.
(Cassazione penale Sentenza, Sez. VI, 30/01/2007, n. 3419 - B.B.)
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