Schema di decreto-legge 25 gennaio 2007
Art. 8
Comunicazione unica per la nascita dell'impresa
1. Ai fini dell'avvio dell'attività d'impresa, l'interessato presenta
all'Ufficio del registro delle imprese, di norma via telematica, la
comunicazione unica per gli adempimenti di cui al presente articolo.
2. La comunicazione unica vale quale assolvimento di tutti gli
adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione al registro delle
imprese e ai fini previdenziali, assistenziali, fiscali e per l'ottenimento
del codice fiscale e della partita Iva.
3. L'Ufficio del registro delle imprese contestualmente rilascia la
ricevuta, che costituisce titolo per l'immediato avvio dell'attività
imprenditoriale e dà notizia alle Amministrazioni competenti dell'avvenuta
presentazione della comunicazione unica.
4. Le Amministrazioni competenti comunicano all'interessato e
all'Ufficio del registro delle imprese, anche per via telematica,
immediatamente il codice fiscale e la partita Iva ed entro i successivi 7
giorni gli ulteriori dati definitivi relativi alle posizioni registrate.
5. La procedura di cui al presente articolo si applica anche in caso di
modifiche o cessazione dell'attività d'impresa.
6. La comunicazione. la ricevuta e gli atti amministrativi di cui al
presente articolo sono di norma adottati in formato elettronico e trasmessi
per via telematica. A tal fine le Camere di commercio assicurano,
gratuitamente, previa intesa con le associazioni imprenditoriali, il
necessario supporto tecnico a soggetti privati interessati.
7. Con regolamento adottato dal Ministro dello sviluppo economico, entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
di concerto con i Ministri per le riforme e l'innovazione nella Pubblica
Amministrazione, dell'economia e finanze e del lavoro e della previdenza
sociale, sono individuati il modello di comunicazione unica di cui al
presente articolo, nonché le modalità di attuazione degli adempimenti di cui
ai commi precedenti per le ipotesi residuali e transitorie nelle quali non
sia possibile ricorrere a strumenti informatici e telematici. Con
regolamento del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro
delegato per le riforme e l'innovazioni nella Pubblica Amministrazione, di
concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'economia e delle
finanze e del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 71
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, entro quarantacinque giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le
regole tecniche per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi
precedenti, le modalità di presentazione da parte degli interessati e quelle
per l'immediato trasferimento telematico dei dati tra le Amministrazioni
interessate anche ai fini dei necessari controlli.
8. La disciplina di cui al presente articolo trova applicazione a
decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del decreto di cui al comma 7.
9. A decorrere dalla data di cui al comma 7, sono abrogati
l'articolo 14, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e l'articolo 1
del decreto legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito dalla legge 17 marzo
1993, n. 63, ferma restando la facoltà degli interessati, per i primi sei
mesi di applicazione della nuova disciplina, di presentare alle
Amministrazioni competenti le comunicazioni di cui al presente articolo
secondo la normativa previgente.
10. L'importo della tariffa dell'imposta di bollo per le domande e le
denunce presentate per via telematica ovvero su supporto informatico
all'Ufficio del registro delle imprese da parte di imprese individuali è
fissato per ciascuna domanda e denuncia in euro quindici.