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Tassa sui natanti

Fisco e Previdenza - Fisco

Il tributo annuale sulle imbarcazioni è all'orizzonte e i tempi di "navigazione" non possono andare oltre il prossimo 31 maggio.
Le somme da versare si riferiscono al periodo 1 maggio – 30 aprile successivo e vanno pagate entro il 31 maggio di ciascun anno.
Chiarimenti:

Barra a dritta verso il 31 maggio:  c'è da pagare la tassa sui natanti

Due le rotte per effettuare il versamento, quella principale, mediante il modello F24 con elementi identificativi, e quella secondaria, con bonifico bancario in euro

Il tributo annuale sulle imbarcazioni è all'orizzonte e i tempi di "navigazione" non possono andare oltre il prossimo 31 maggio. È questa la scadenza della tassa introdotta a partire dall'anno scorso dal "salva Italia" (articolo 16, Dl 201/2011) e poi perfezionata da ulteriori "approdi" legislativi (articolo 60-bis del Dl 1/2012 e articolo 3, comma 16-quinquies 16/2012) e di prassi (provvedimento e risoluzione 39/E, entrambi del 24 aprile 2012, e circolare 16/E del 30 maggio 2012). In sostanza, un breve quadro normativo per un tributo che celebra il suo primo anno di vita.


Chiamati in cassa…e non
Sono tenuti al pagamento i proprietari, gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato dominio o gli utilizzatori a titolo di locazione (anche finanziaria), residenti in Italia, nonché le stabili organizzazioni dei soggetti non residenti, che posseggano, o ai quali sia attribuibile, il possesso di unità da diporto. Nell'ipotesi di più proprietari o detentori dell'imbarcazione, tutti devono, in solido, versare il tributo.
Oltre a questi, sono debitori anche i noleggiatori, attratti nell'adempimento dall'interpretazione della norma arrivata con la circolare 16/2012 che ha così evitato una ingiustificata disparità di trattamento tra noleggio e locazione.

Non pagano, invece, dal punto di vista soggettivo…:
• i proprietari/turisti stranieri (persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato) e le persone giuridiche che non hanno la propria sede legale in Italia. Anche quando il natante risulta immatricolato nei registri nazionali
• lo Stato e gli altri enti pubblici
• i portatori di handicap con patologie che richiedono l'utilizzo permanente di imbarcazioni
• gli enti e le associazioni di volontariato esclusivamente per usi di assistenza sanitaria e pronto soccorso.
...da quello oggettivo, le barche:
• al primo anno di immatricolazione " obbligatorie di salvataggio
• di servizio, a condizione che sia indicata l'unità da diporto da cui dipendono
• nuove con targa di prova, a disposizione del costruttore, del manutentore o del distributore usate ritirate dal cantiere costruttore, dal manutentore o dal distributore con mandato di vendita, in attesa del perfezionamento dell'atto
• rinvenienti da contratti di locazione finanziaria risolti per inadempienza dell'utilizzatore
• beni strumentali di aziende di locazione e noleggio (anche quelle utilizzate da centri di immersione e di addestramento subacqueo, come unità di appoggio per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, e per l'insegnamento professionale della navigazione da diporto).

Più grande l'imbarcazione, più sostanziosa la tassa.
Le somme da versare si riferiscono al periodo 1 maggio – 30 aprile successivo e vanno pagate entro il 31 maggio di ciascun anno. Quando il presupposto per l’applicazione del tributo si verifica dopo l’1 maggio, la tassa va versata entro il mese successivo a quello in cui nasce il debito d’imposta, rapportando l’importo annuo al periodo che decorre dall’insorgenza dell’obbligo e fino al 30 aprile dell’anno dopo; per gli anni successivi, andrà corrisposta entro l’ordinario 31 maggio. Per i contratti di durata inferiore al periodo che va dall’1 maggio al 30 aprile dell’anno dopo, il pagamento deve essere eseguito entro il giorno precedente l’inizio del periodo di durata contrattuale.
In ogni caso, gli importi dovuti sono strettamente commisurati alla lunghezza dello scafo:

Lunghezza scafo Tassa annuale
da 10,01 a 12 metri 800 euro
da 12,01 a 14 metri 1.160 euro
da 14,01 a 17 metri 1.740 euro
da 17,01 a 20 metri 2.600 euro
da 20,01 a 24 metri 4.400 euro
da 24,01 a 34 metri 7.800 euro
da 34,01 a 44 metri 12.500 euro
da 44,01 a 54 metri 16.000 euro
da 54,01 a 64 metri 21.500 euro
superiore a 64 metri 25.000 euro

Paese di marinai! Sconti scontati.
La tassa è dimezzata per le imbarcazioni con scafo lungo fino a 12 metri utilizzate esclusivamente dai proprietari residenti, come propri mezzi di locomozione, nei comuni delle isole minori e in quelli della laguna di Venezia, e per le unità a vela con motore ausiliario, il cui rapporto fra superficie velica e potenza del motore (espresso in Kw) non sia inferiore a 0,5. Gli importi, inoltre, scendono gradualmente a seconda della data di costruzione della barca:
• del 15% dopo 5 anni
• del 30% dopo 10 anni
• del 45% dopo 15 anni.
Tali periodi decorrono dall'1 gennaio dell'anno successivo a quello di costruzione.

Indicazioni pratiche.
La tassa annuale sulle imbarcazioni si assolve tramite modello F24 con elementi identificativi (codici tributo: 3370 per l'imposta, 8936 per l'eventuale sanzione e 1931 per gli interessi). Chi non può utilizzare questa modalità provvede al pagamento con bonifico (esclusivamente in euro) a favore del Bilancio dello Stato al Capo 8 - Capitolo 1222, indicando:
• il codice Bic: BITAITRRENT
• la causale del bonifico: generalità del soggetto tenuto al versamento della tassa annuale, identificativo (sigla di iscrizione) dell'unità da diporto, codice tributo e periodo di riferimento
• l'Iban - IT15Y0100003245348008122200, pubblicato sul sito internet della Ragioneria generale dello Stato.
L'omesso, ritardato o parziale versamento è punito con una sanzione che va dal 200 al 300% dell'importo non versato. Se sussistono le condizioni, è comunque possibile ricorrere al ravvedimento operoso.


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INFORMATIVA FISCALE E PREVIDENZIALE

730 precompilato: opposizione alle spese universitarie fino al 21 marzo

Gli studenti che non vogliono far comparire le spese universitarie sostenute nel 2015 nella dichiarazione precompilata dei familiari di cui sono a carico possono comunicarlo all’Agenzia delle Entrate entro il prossimo 21 marzo. Per opporsi all’utilizzo dei dati, occorre scaricare dal sito www.agenziaentrate.it il modello allegato al provvedimento del 19 febbraio scorso (comunicazioni all’anagrafe tributaria dei dati relativi alle spese universitarie), compilarlo ed inviarlo, insieme a copia del documento di identità, all’indirizzo di posta elettronica Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. oppure via fax al numero 0650762273. A regime, invece, lo studente che non vuole far comparire le spese universitarie nella precompilata, potrà inviare il modello dal 2 gennaio al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento.

Fonte: Agenzia delle Entrate

 

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Il regime fiscale delle attività di guida, accompagnatore ed interprete turistico è molto favorevole, soprattutto per le guide e gli interpreti, in quanto i redditi da esse ottenuti sono soggetti all’IRPEF, ma non all’IRAP quando l’attività è personale e manca il requisito dell’autonoma organizzazione (previsto dall’art. 2 del Decreto Legislativo n° 446 del 1997), cioè quando l’esercente l’attività non ha dipendenti o collaboratori di altro genere. Inoltre queste attività sono esenti dall’IVA ai sensi del numero 22 dell’art. 10 del DPR 633/1972, eccetto quella di accompagnatore che è soggetta all’IVA al 22%, salvo il caso in cui il viaggio in cui viene impiegato l’accompagnatore sia effettuato fuori dall’Unione Europea. A questa condizione quella dell’accompagnatore è un’attività “fuori campo IVA” e quindi ad essa non si applica l’IVA.

 

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Il Consiglio di Stato, V sezione, con la sentenza n. 131 del 18 gennaio 2016 analizza la normativa (agevolativa) riservata all’imprenditore agricolo per poter aprire una vendita diretta di propri prodotti.

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730/2016: le spese mediche non inserite sono quelle dei farmaci da banco

Il 25 gennaio scorso la direttrice dell’agenzia delle Entrate, Rossella Orlandi, nel corso di un convegno sulle novità fiscali e civilistiche del «Bilancio di esercizio 2015», ha colto l'occasione per ribadire che gli 8 giorni di mini-proroga (dal 1° al 9 febbraio) concessi alle associazioni di categoria e ai professionisti abilitati per l’invio delle informazioni sulle prestazioni sanitarie 2015 di pensionati e dipendenti, e che andranno ad arricchire i dati della nuova dichiarazione precompilata, non saranno ulteriormente prorogati. Il nuovo termine per l’invio dei dati delle spese mediche resta il 9 febbraio 2016. La direttrice delle Entrate ha poi precisato, con riguardo alla possibilità che nel nuovo 730 precompilato non siano inserite le spese farmaceutiche, che i dati non più in possesso dei farmacisti riguardano «esclusivamente i prodotti da banco senza prescrizione». Tutte le informazioni sui farmaci acquistati dai cittadini (e sono la maggioranza)con il “foglietto rosso” già sono nella piena disponibilità del sistema Tessera sanitaria.

Fonte: Il Sole 24 Ore

 

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