Rientra nei poteri dell'Amministrazione finanziaria la valutazione di congruità dei costi e dei ricavi esposti nel bilancio e nelle dichiarazioni, anche se non ricorrano irregolarità nella tenuta delle scritture contabili o vizi negli atti giuridici dell'impresa, con possibile negazione della deducibilità di un costo ritenuto insussistente o sproporzionato, non essendo l’Ufficio vincolato ai valori o ai corrispettivi indicati nelle delibere sociali o nei contratti (cfr. Cass. n. 9497 del 2008).
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, incombe al contribuente l’onere della prova dei presupposti dei costi ed oneri deducibili concorrenti alla determinazione del reddito d’impresa, ivi compresa la loro inerenza e la loro diretta imputazione ad attività produttive di ricavi, tanto nella disciplina del DPR n. 597 del 1973 e del DPR n. 598 del 1973, che del DPR n. 917 del 1986 (cfr. Cass. n. 4554 del 2010 e n. 26480 del 2010).
Ordinanza n. 9036 del 15 aprile 2013 (udienza 27 febbraio 2013)
Cassazione civile, sezione VI – 5 – Pres. Cicala Mario – Est. Iacobellis Marcello
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