E' divenuta operativa la nuova indennità "una tantum" a favore dei collaboratori coordinati e continuativi disoccupati introdotta dall'art. 19, comma 2, D.L. n. 185/2008 e messa a regime dalla Riforma del Lavoro Fornero a partire dal 2013.
Ora l'Inps, con Circolare n. 38/2013 del 14 marzo, ha fornito i primi chiarimenti operativi, precisando i requisiti per fruire di questa indennità "una tantum":
essere iscritti alla Gestione Separata in via esclusiva versando l'aliquota contributiva piena (ora 27,72%);
essere stati nell'anno precedente in regime di monocommittenza;
avere avuto nell'anno precedente un reddito lordo complessivo, come collaboratore coordinato e continuativo, non superiore a 20.000 euro;
aver accreditato 4 mensilità nell'anno precedente ed una mensilità nell'anno di riferimento presso la Gestione Separata;
aver avuto un periodo di disoccupazione ininterrotto di almeno due mesi nell'anno precedente.
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