Per le unità di salvataggio non è dovuta la tassa annuale sulle unità da diporto (imbarcazioni e navi).
La tassa non trova applicazione anche a:
- unità di proprietà o in uso allo Stato e ad altri enti pubblici;
- battelli di servizio, purché questi rechino l’indicazione dell’unità da diporto al cui servizio sono posti;
- unità da diporto possedute e utilizzate da enti e associazioni di volontariato esclusivamente ai fini di assistenza sanitaria e pronto soccorso;
- nuove unità da diporto con “targa prova” che sono nella disponibilità del cantiere costruttore, del manutentore o del distributore, nonché quelle usate che sono state ritirate dai cantieri o dai distributori con mandato di vendita e in attesa di perfezionamento dell’atto; - unità inserite in contratti di locazione finanziaria risolti per inadempienza dell’utilizzatore.
La tassa non è dovuta, infine, sulle unità a disposizione dei soggetti portatori di handicap, affetti da patologie che richiedono l’utilizzo permanente delle stesse unità.
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