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ULTIME NOVITA’ FISCALI

Fisco e Previdenza - Fisco

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 23.11.2012 di approvazione del modello di bollettino di conto corrente postale valido per il versamento dell’IMU. Il bollettino potrà essere utilizzato fin da subito per il versamento del saldo IMU entro il prossimo 17 dicembre, in alternativa all’utilizzo del modello F24. Sul bollettino è riportato il numero di conto corrente 1008857615 e l’intestazione a “PAGAMENTO IMU”. Il bollettino è disponibile gratuitamente presso tutti gli uffici postali.

 

Sempre entro il 17 dicembre, i datori di lavoro devono versare l’acconto dell'imposta sostitutiva dell'11% sulle rivalutazioni del TFR accantonate per i propri dipendenti al 31 dicembre 2012. Il termine ordinario per il pagamento, infatti, previsti al 16 dicembre di ogni anno, slitta a lunedì 17 essendo il 16 domenica. L'adempimento riguarda tutti i sostituti d'imposta, ad eccezione, ovviamente, di quelli "nati" nel 2012, che non devono versare l'imposta sostitutiva in quanto non hanno ancora effettuato alcuna rivalutazione da tassare. Il saldo dovrà essere, invece, versato entro il 16 febbraio 2013, termine che, cadendo di sabato, slitta a lunedì 18.

Con Decreto MEF 29.11.2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre, l'invio delle comunicazioni alle parti processuali mediante Posta Elettronica Certificata (previsto dall’art. 16, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 546/1992, è esteso anche alle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Lazio, Puglia e Trentino-Alto Adige. Si conclude, così, la fase di attivazione dell’invio delle comunicazioni “certificate” nel processo tributario.
Il provvedimento consentirà alle Commissioni tributarie di effettuare le comunicazioni alle parti processuali, relative ai dispositivi delle sentenze e agli avvisi di trattazione delle udienze, utilizzando la casella postale elettronica delle parti stesse. Il provvedimento è entrato in vigore il 4 dicembre 2012.

I contribuenti che non hanno effettuato il versamento della seconda o unica rata dell’acconto di imposta entro il 30 novembre scorso, possono procedere a regolarizzare la propria posizione ricorrendo al ravvedimento operoso entro il 31 dicembre 2012 (il termine ordinario di 30 giorni per il ravvedimento breve, cadendo di domenica, slitta al primo giorno lavorativo successivo). In particolare, si può ricorrere al ravvedimento “sprint” o “brevissimo” entro il 14 dicembre versando una sanzione pari allo 0,2% per ogni giorno di ritardo (quindi fino al 2,80% per il 14° giorno), oppure al ravvedimento “breve” dal 15 dicembre al 31 dicembre versando una sanzione pari al 3%. Decorso anche il termine del 31 dicembre, l’ultima possibilità per ravvedersi è ricorrere al ravvedimento “lungo” entro il 30.09.2013 (termine di presentazione delle dichiarazioni annuali relative al 2012), applicando la sanzione del 3,75%.

Da sabato 1° dicembre 2012, l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia del Territorio sono divenute un’unica agenzia, per via del progetto di fusione delle due amministrazioni fiscali previsto dall’art. 23-quater del D.L. n. 95/2012 (il decreto sulla “spending review”). Il Comitato di gestione ha, infatti, approvato le misure organizzative necessarie a gestire l’incorporazione dell’Agenzia del Territorio. Da sabato, quindi, l’Agenzia del Territorio non esiste più come soggetto autonomo e tutti i suoi dipendenti transitano nell’Agenzia delle Entrate mantenendo la loro attuale configurazione e le corrispondenti funzioni. L’assetto organizzativo definitivo sarà perfezionato successivamente, secondo la tempistica definita dal ministro dell’Economia e delle Finanze nella relazione al Parlamento sugli accorpamenti delle agenzie fiscali.


Dopo l’approvazione del maxiemendamento al Decreto Sviluppo bis, il provvedimento si avvia verso la sua conversione in legge. In particolare, è stato alleggerito il credito d’imposta per le infrastrutture, che si applicherà solo alla nuove opere e non più a quelle già aggiudicate. Si rinvia poi alla Legge di Stabilità 2013 la copertura sul credito d’imposta per le opere di ingegno vendute online.
Scompare la possibilità per le imprese di autocertificazione del Durc negli appalti.

Resta l’obbligo per il medico curante di indicare nelle ricette del Ssn anche il principio attivo del farmaco o la denominazione di un medicinale equivalente.

Scatta la proroga di 5 anni (fino al 2020) per le concessioni demaniali degli stabilimenti balneari in scadenza alla data del 31.12.2015, nonostante la contrarietà manifestata dal Governo.

Le start up innovative saranno esentate dall’obbligo di avvalersi della certificazione di un revisore per accedere al credito d’imposta per le nuove assunzioni di personale altamente qualificato (previsto dal primo decreto sviluppo).

Le scuole private, la Chiesa e gli enti non commerciali devono pagare l’IMU sugli immobili destinati ad “attività commerciali” già ora, entro il 17 dicembre 2012.
Il Dipartimento delle Finanze, infatti, ha pubblicato la Risoluzione n. 1/DF/2012, con la quale precisa che i requisiti di “attività non commerciale” individuati dal D.M. n. 200/2012 vanno applicati già da quest’anno (2012), mentre il riferimento al 2013 è relativo solo alle modalità per l’applicazione dell’imposta “proporzionale” agli spazi destinati ad attività commerciali negli immobili ad uso promiscuo. Per quest’anno, quindi, l’esenzione IMU scatta solo se l’immobile è utilizzato “esclusivamente” per attività non commerciali, altrimenti si paga l’IMU in formula piena.


In una riunione tenuta il 6 dicembre, la commissione incaricata di predisporre l’aggiornamento degli studi di settore per il periodo di imposta 2012, ne ha approvati 68 che attendono ora l’ok definitivo del Ministero dell’Economia. Novità nel settore delle macchine agricole, del trasporto fluviale e marittimo, delle campagne pubblicitarie, con l’abolizione degli studi UM43U, UG77U, UG42Ue UG82U. Non è prevista la retroattività. La commissione ha fatto anche una proposta importante ossia l’introduzione di un principio di territorialità per l’applicazione degli studi stessi, basato sui valori del mercato immobiliare.

Da gennaio 2013 saranno aboliti gli attuali prelievi sui rifiuti (Tarsu, Tia1 e Tia2) per fare spazio alla RES, il nuovo tributo comunale sui rifiuti suddiviso in due componenti: da un lato una “tassa” per il servizio rifiuti, dall’altro una “imposta” sui servizi comunali indivisibili (“maggiorazione” per illuminazione pubblica, strade, ecc.). Con un emendamento al Ddl Ambiente approvato dalla Commissione Ambiente della Camera, si permette ai Comuni di affidare accertamento e riscossione della RES ai soggetti esterni, i gestori del servizio rifiuti che già oggi gestiscono l’offerta, oltre che ai soggetti abilitati alla gestione delle entrate locali (forme associate, società iscritte all’albo, società miste e in house

                                                                                                                                  Erminio Di Nora

 

NARRATIVA

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Fisco e Previdenza

INFORMATIVA FISCALE E PREVIDENZIALE

730 precompilato: opposizione alle spese universitarie fino al 21 marzo

Gli studenti che non vogliono far comparire le spese universitarie sostenute nel 2015 nella dichiarazione precompilata dei familiari di cui sono a carico possono comunicarlo all’Agenzia delle Entrate entro il prossimo 21 marzo. Per opporsi all’utilizzo dei dati, occorre scaricare dal sito www.agenziaentrate.it il modello allegato al provvedimento del 19 febbraio scorso (comunicazioni all’anagrafe tributaria dei dati relativi alle spese universitarie), compilarlo ed inviarlo, insieme a copia del documento di identità, all’indirizzo di posta elettronica Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. oppure via fax al numero 0650762273. A regime, invece, lo studente che non vuole far comparire le spese universitarie nella precompilata, potrà inviare il modello dal 2 gennaio al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento.

Fonte: Agenzia delle Entrate

 

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Regime fiscale attività professionali turistiche

Regime fiscale attività professionali turistiche

 

Il regime fiscale delle attività di guida, accompagnatore ed interprete turistico è molto favorevole, soprattutto per le guide e gli interpreti, in quanto i redditi da esse ottenuti sono soggetti all’IRPEF, ma non all’IRAP quando l’attività è personale e manca il requisito dell’autonoma organizzazione (previsto dall’art. 2 del Decreto Legislativo n° 446 del 1997), cioè quando l’esercente l’attività non ha dipendenti o collaboratori di altro genere. Inoltre queste attività sono esenti dall’IVA ai sensi del numero 22 dell’art. 10 del DPR 633/1972, eccetto quella di accompagnatore che è soggetta all’IVA al 22%, salvo il caso in cui il viaggio in cui viene impiegato l’accompagnatore sia effettuato fuori dall’Unione Europea. A questa condizione quella dell’accompagnatore è un’attività “fuori campo IVA” e quindi ad essa non si applica l’IVA.

 

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Vendita diretta di prodotti agricoli

Il Consiglio di Stato, V sezione, con la sentenza n. 131 del 18 gennaio 2016 analizza la normativa (agevolativa) riservata all’imprenditore agricolo per poter aprire una vendita diretta di propri prodotti.

Tale facoltà è stata concessa nel contesto della riforma del 2001 che ha visto rimodulare integralmente, in un senso moderno, il settore dell’agricoltura, della pesca e della selvicoltura.

 

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CONI: cococo non riconducibili al rapporto di lavoro subordinato

Il Ministero del Lavoro, con l'Interpello n. 6 del 27 gennaio 2016, fornisce chiarimenti in relazione all'ambito di applicazione dell'art. 2, comma 2, lett. d) del D.Lgs n. 81/2015, concernente le tipologie di collaborazioni escluse dalla presunzione di subordinazione prevista dal comma 1 della medesima disposizione.

 

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INFORMATIVA FISCALE E PREVIDENZIALE

730/2016: le spese mediche non inserite sono quelle dei farmaci da banco

Il 25 gennaio scorso la direttrice dell’agenzia delle Entrate, Rossella Orlandi, nel corso di un convegno sulle novità fiscali e civilistiche del «Bilancio di esercizio 2015», ha colto l'occasione per ribadire che gli 8 giorni di mini-proroga (dal 1° al 9 febbraio) concessi alle associazioni di categoria e ai professionisti abilitati per l’invio delle informazioni sulle prestazioni sanitarie 2015 di pensionati e dipendenti, e che andranno ad arricchire i dati della nuova dichiarazione precompilata, non saranno ulteriormente prorogati. Il nuovo termine per l’invio dei dati delle spese mediche resta il 9 febbraio 2016. La direttrice delle Entrate ha poi precisato, con riguardo alla possibilità che nel nuovo 730 precompilato non siano inserite le spese farmaceutiche, che i dati non più in possesso dei farmacisti riguardano «esclusivamente i prodotti da banco senza prescrizione». Tutte le informazioni sui farmaci acquistati dai cittadini (e sono la maggioranza)con il “foglietto rosso” già sono nella piena disponibilità del sistema Tessera sanitaria.

Fonte: Il Sole 24 Ore

 

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