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NOVITA’ FISCALI

Fisco e Previdenza - Fisco

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2012 il D.M. n. 200/2012, attuativo dell’art. 91-bis del D.L. n. 1/2012.

Si tratta del regolamento per l’esenzione IMU degli immobili utilizzati dagli enti non commerciali e dalla Chiesa e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità “non commerciali” di attività senza scopo di lucro. Gli enti non commerciali dovranno predisporre o adeguare il proprio statuto a quanto stabilito dal decreto ministeriale entro il 31 dicembre 2012.
Dal 1° gennaio 2013 scatteranno, infatti, le nuove regole.
E’, invece, ancora in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 23.11.2012 di approvazione del bollettino di conto corrente postale per il versamento dell’IMU. Il bollettino è utilizzabile dal 1° dicembre 2012 in alternativa al modello F24. Il modello di bollettino riporta obbligatoriamente il numero di conto corrente 1008857615, valido per tutti i Comuni. Il conto corrente postale per il versamento dell’IMU è già obbligatoriamente intestato a “PAGAMENTO IMU”. La disponibilità gratuita dei bollettini postali è garantita presso tutti gli uffici postali.

 

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con un comunicato stampa del 28 novembre, ha poi confermato che il termine di presentazione della dichiarazione IMU, inizialmente previsto per il 30 novembre (per gli immobili il cui obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012), slitta al 4 febbraio 2013. Ciò in virtù di quanto stabilito dall’art. 9, comma 3, lettera b), del D.L. n. 174/2012 dopo le modifiche apportate nel corso dell’iter parlamentare di conversione in legge. La versione attuale della norma stabilisce, infatti, che la dichiarazione deve essere presentata entro 90 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto che ha approvato il relativo modello (Decreto MEF 30.10.2012), pubblicazione avvenuta il 5 novembre. I 90 giorni successivi cadrebbero il 3 febbraio 2013 ma, essendo domenica, il termine slitta al 4 febbraio 2013.

Resta fermo, invece, il termine del 17 dicembre per il versamento del saldo IMU 2012.

Il Decreto enti locali (D.L. n. 174/2012), che prosegue il suo iter parlamentare per la conversione in legge, subisce intanto nuove modifiche in tema di IMU. Un emendamento approvato giovedì 29 novembre dalle Commissioni Affari costituzionali e Bilancio del Senato ha, infatti, eliminato per le Fondazioni bancarie l’esenzione IMU prevista per le organizzazioni no-profit.

Dal 1° dicembre è entrato in vigore il nuovo regime dell’IVA per cassa introdotto dall’articolo 32-bis del Dl 83/2012. Dalla stessa data, è abrogato il regime dell’IVA per cassa attualmente previsto dall’art. 7 del D.L. n. 185/2008. I chiarimenti sul nuovo regime sono stati forniti dalla Circolare n. 44/E del 26 novembre.
Il regime, per il quale possono optare i soggetti passivi con volume d’affari non superiore a 2 milioni di euro che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi a cessionari o committenti, è precluso ai soggetti che adottano il regime speciale per l’agricoltura.
L’Iva assolta sugli acquisti effettuati in regime di Iva per cassa è detraibile, inoltre, entro il secondo anno successivo a quello in cui avviene il pagamento.

 

 

 

 


Il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole del 19 ottobre 2012, attuativo dell'art. 62, D.L. n. 1/2012 e riguardante la nuova disciplina relativa alla cessione di prodotti agricoli e agroalimentari, in vigore dal 24 ottobre scorso, è stato finalmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2012. Il Decreto ha stabilito che i termini di pagamento sono pari a 30 giorni per le merci deteriorabili e 60 giorni per le merci non deteriorabili. Tali termini decorrono dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura. Per le cessioni di prodotti assoggettati a termini di pagamento differenti occorre emettere fattura separata.

Il testo del disegno di legge sulla Delega fiscale è stato, invece, rispedito dal Senato in Commissione Finanze, dopo un accesso dibattito in Aula a causa dell’opposizione del Pdl. Dopo un confronto col Governo, è stato così deciso che l’esame finale della delega sarà rinviato al primo giorno utile dopo il via libera alla Legge di stabilità 2013 e al bilancio (stimato per il 20 dicembre). I punti di maggior contrasto relativi alla delega riguardano le fusioni delle agenzie fiscali, la riforma del Catasto con le ricadute sull’IMU, l’abuso del diritto.

Nel frattempo, l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile sul suo sito internet il software “Segnalazioni 2012”. Tale strumento consente ai contribuenti di comunicare all’Agenzia delle Entrate le informazioni o gli elementi giustificativi sulla non congruità, non normalità o non coerenza relativi agli studi di settore per il periodo d’imposta 2011. Come avvenuto con le precedenti versioni 2009 e 2010, sarà possibile segnalare all’Agenzia delle Entrate le cause di inapplicabilità o di esclusione dagli studi di settore. L’invio delle segnalazioni è consentito da martedì 27 novembre e fino al 28 febbraio 2013.


 


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INFORMATIVA FISCALE E PREVIDENZIALE

730 precompilato: opposizione alle spese universitarie fino al 21 marzo

Gli studenti che non vogliono far comparire le spese universitarie sostenute nel 2015 nella dichiarazione precompilata dei familiari di cui sono a carico possono comunicarlo all’Agenzia delle Entrate entro il prossimo 21 marzo. Per opporsi all’utilizzo dei dati, occorre scaricare dal sito www.agenziaentrate.it il modello allegato al provvedimento del 19 febbraio scorso (comunicazioni all’anagrafe tributaria dei dati relativi alle spese universitarie), compilarlo ed inviarlo, insieme a copia del documento di identità, all’indirizzo di posta elettronica Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. oppure via fax al numero 0650762273. A regime, invece, lo studente che non vuole far comparire le spese universitarie nella precompilata, potrà inviare il modello dal 2 gennaio al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento.

Fonte: Agenzia delle Entrate

 

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Regime fiscale attività professionali turistiche

Regime fiscale attività professionali turistiche

 

Il regime fiscale delle attività di guida, accompagnatore ed interprete turistico è molto favorevole, soprattutto per le guide e gli interpreti, in quanto i redditi da esse ottenuti sono soggetti all’IRPEF, ma non all’IRAP quando l’attività è personale e manca il requisito dell’autonoma organizzazione (previsto dall’art. 2 del Decreto Legislativo n° 446 del 1997), cioè quando l’esercente l’attività non ha dipendenti o collaboratori di altro genere. Inoltre queste attività sono esenti dall’IVA ai sensi del numero 22 dell’art. 10 del DPR 633/1972, eccetto quella di accompagnatore che è soggetta all’IVA al 22%, salvo il caso in cui il viaggio in cui viene impiegato l’accompagnatore sia effettuato fuori dall’Unione Europea. A questa condizione quella dell’accompagnatore è un’attività “fuori campo IVA” e quindi ad essa non si applica l’IVA.

 

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Vendita diretta di prodotti agricoli

Il Consiglio di Stato, V sezione, con la sentenza n. 131 del 18 gennaio 2016 analizza la normativa (agevolativa) riservata all’imprenditore agricolo per poter aprire una vendita diretta di propri prodotti.

Tale facoltà è stata concessa nel contesto della riforma del 2001 che ha visto rimodulare integralmente, in un senso moderno, il settore dell’agricoltura, della pesca e della selvicoltura.

 

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CONI: cococo non riconducibili al rapporto di lavoro subordinato

Il Ministero del Lavoro, con l'Interpello n. 6 del 27 gennaio 2016, fornisce chiarimenti in relazione all'ambito di applicazione dell'art. 2, comma 2, lett. d) del D.Lgs n. 81/2015, concernente le tipologie di collaborazioni escluse dalla presunzione di subordinazione prevista dal comma 1 della medesima disposizione.

 

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INFORMATIVA FISCALE E PREVIDENZIALE

730/2016: le spese mediche non inserite sono quelle dei farmaci da banco

Il 25 gennaio scorso la direttrice dell’agenzia delle Entrate, Rossella Orlandi, nel corso di un convegno sulle novità fiscali e civilistiche del «Bilancio di esercizio 2015», ha colto l'occasione per ribadire che gli 8 giorni di mini-proroga (dal 1° al 9 febbraio) concessi alle associazioni di categoria e ai professionisti abilitati per l’invio delle informazioni sulle prestazioni sanitarie 2015 di pensionati e dipendenti, e che andranno ad arricchire i dati della nuova dichiarazione precompilata, non saranno ulteriormente prorogati. Il nuovo termine per l’invio dei dati delle spese mediche resta il 9 febbraio 2016. La direttrice delle Entrate ha poi precisato, con riguardo alla possibilità che nel nuovo 730 precompilato non siano inserite le spese farmaceutiche, che i dati non più in possesso dei farmacisti riguardano «esclusivamente i prodotti da banco senza prescrizione». Tutte le informazioni sui farmaci acquistati dai cittadini (e sono la maggioranza)con il “foglietto rosso” già sono nella piena disponibilità del sistema Tessera sanitaria.

Fonte: Il Sole 24 Ore

 

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