Il momento clou è il “varo” dell’atto amministrativo di liquidazione delle somme e non del pagamento.
Per quanto concerne la determinazione del reddito d’impresa dei contributi comunitari erogati per il tramite dell'Azienda per gli Interventi sul Mercato Agricolo (AIMA), gli stessi vanno imputati quali ricavi (articolo 85 del TUIR, in vigore dal 1° gennaio 2004) all’esercizio in cui l’AIMA ha emesso il decreto di liquidazione.
In tale esercizio, infatti, si è reso certo e liquido il credito dell’impresa, anche se l’effettivo pagamento avvenga in altro esercizio. In proposito, quando i requisiti di certezza e determinabilità dei componenti del reddito sono condizionati dall’espletamento di procedure amministrative, tali requisiti si intendono acquisiti solo attraverso il procedimento amministrativo che ne verifica i presupposti e ne liquida l’ammontare.
Sentenza n. 19852 del 14 novembre 2012 (udienza 10 luglio 2012)Cassazione civile, sezione V - Pres. Pivetti Marco - Est. Cigna MarioIrpef – Redditi d’impresa – Contributi pubblici – Imputazione ai ricavi
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