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NOVITA’ FISCALI INSERITE NEL DECRETO DI STABILITA’

Fisco e Previdenza - Fisco

Il testo della Ddl Stabilità 2013 ha ottenuto le tre fiducie della Camera, come richiesto dal Governo. Il provvedimento passa, quindi, ora all’esame del Senato.
Attualmente, il testo prevede un taglio dell’Irap secondo tre linee guida:
un ulteriore abbattimento del cuneo fiscale, con particolare riguardo ai lavoratori sotto i 35 anni di età e le donne assunti da aziende residenti in aree svantaggiate;
l’aumento della franchigia per i soggetti di minori dimensioni;
un fondo per l’esclusione dall’ambito di applicazione dell’Irap delle persone fisiche che esercitano l’attività senza autonoma organizzazione.
E’ confermato l’aumento dell’aliquota IVA del 21% al 22% a partire da luglio 2013, mentre resta inalterata l’aliquota IVA del 10%.
Le detrazioni per i figli a carico aumentano a 1.220 euro per i figli sotto i 3 anni, rispetto agli attuali 900.

Al Senato il testo del Ddl potrebbe recepire, poi, le proposte di modifica avanzate dai partiti ed arricchirsi, pertanto, di alcune novità riguardanti la previsione di interventi di edilizia scolastica, il recupero dei 250 milioni di euro per la detassazione dei premi di produttività nel 2013 (fondi attualmente spostati sui Comuni alluvionati), il ripristino dell’indicizzazione delle pensioni di guerra, norme in favore del comparto sicurezza.

Il 20 novembre l’Agenzia delle Entrate ha presentato e reso disponibile sul proprio sito il “Redditest”, il software di autodiagnosi che permette al contribuente di verificare la coerenza delle proprie spese con il reddito dichiarato.
La finalità è quella di incentivare il contribuente a dichiarare un reddito adeguato almeno alle spese standard da lui sostenibili.
I contribuenti potranno inserire in questa specie di “simulatore” le spese più rilevanti che si sostengono in ambito familiare.

100 sono gli indicatori di spesa, suddivisi in 7 categorie: abitazioni, mezzi di trasporto, assicurazioni e contributi previdenziali, istruzione, attività sportive e tempo libero, investimenti immobiliari e mobiliari, altre spese significative. I dati che verranno inseriti non lasceranno, comunque, tracce sul web.

Con Provvedimento del direttore firmato il 21 novembre, l’Agenzia delle Entrate ha approvato le modalità con cui le imprese ed i lavoratori autonomi con volume d’affari fino a due milioni di euro possono optare per l’Iva per cassa a partire dal 1° dicembre.
In particolare, viene stabilito che a rilevare è il comportamento concludente del contribuente e la successiva indicazione nel quadro VO del modello Iva, l’annotazione che si tratta di operazione con Iva per cassa, ai sensi dell’articolo 32-bis del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83.

La Commissione Giustizia del Senato ha dato ieri il via libera definitivo alla Riforma del Condominio, che diventa così legge.
Le principali novità contenute nella legge riguardano la possibilità di staccarsi dal riscaldamento centralizzato, quorum più bassi per le decisioni dell’assemblea di condominio, lo stop al divieto di tenere in casa animali domestici, l’introduzione di una sanzione da 200 a 800 euro per chi viola il regolamento condominiale.
L’amministratore, inoltre, non potrà ricevere più deleghe e sarà più facile modificare le tabelle millesimali.
La Riforma del Condominio entrerà in vigore decorsi sei mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge.

L’Inps, con messaggio n. 5769 del 2 aprile 2012, aveva annunciato l’attivazione del nuovo servizio “Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti”, accessibile dal suo sito Internet.
Ora, con messaggio n. 18543 del 13.11.2012, l’istituto di previdenza ha reso note le modalità di accesso a tale servizio, con particolare riferimento alla gestione delle deleghe per le varie tipologie di soggetti:
delega diretta per i lavoratori autonomi Artigiani e Commercianti,
delega indiretta per i professionisti ex Legge n. 12/79 firmatari di accordi con l’INPS,
delega indiretta per i delegati non soggetti alla Legge n. 12/79 non firmatari di accordi con l’INPS,
delega indiretta per le associazioni di categoria.

Il D.L. n. 194 del 16.11.2012 ed il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 19.11.2012 hanno allargato la platea dei soggetti che possono accedere al finanziamento (di cui si fa garante lo Stato), utilizzabile per il pagamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, sospesi a seguito del sisma dell’Emilia del 20 e 29 maggio scorso.
Oltre agli imprenditori delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, inizialmente previsti, potranno accedervi anche i lavoratori autonomi, gli esercenti attività agricole ed i lavoratori dipendenti proprietari di immobili adibiti ad abitazione principale che sia stata dichiarata inagibile a seguito degli eventi sismici.
Viene così integrato il provvedimento direttoriale dello scorso 22 ottobre, modificato dal provvedimento del 31 ottobre.


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Fisco e Previdenza

INFORMATIVA FISCALE E PREVIDENZIALE

730 precompilato: opposizione alle spese universitarie fino al 21 marzo

Gli studenti che non vogliono far comparire le spese universitarie sostenute nel 2015 nella dichiarazione precompilata dei familiari di cui sono a carico possono comunicarlo all’Agenzia delle Entrate entro il prossimo 21 marzo. Per opporsi all’utilizzo dei dati, occorre scaricare dal sito www.agenziaentrate.it il modello allegato al provvedimento del 19 febbraio scorso (comunicazioni all’anagrafe tributaria dei dati relativi alle spese universitarie), compilarlo ed inviarlo, insieme a copia del documento di identità, all’indirizzo di posta elettronica Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. oppure via fax al numero 0650762273. A regime, invece, lo studente che non vuole far comparire le spese universitarie nella precompilata, potrà inviare il modello dal 2 gennaio al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento.

Fonte: Agenzia delle Entrate

 

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Il regime fiscale delle attività di guida, accompagnatore ed interprete turistico è molto favorevole, soprattutto per le guide e gli interpreti, in quanto i redditi da esse ottenuti sono soggetti all’IRPEF, ma non all’IRAP quando l’attività è personale e manca il requisito dell’autonoma organizzazione (previsto dall’art. 2 del Decreto Legislativo n° 446 del 1997), cioè quando l’esercente l’attività non ha dipendenti o collaboratori di altro genere. Inoltre queste attività sono esenti dall’IVA ai sensi del numero 22 dell’art. 10 del DPR 633/1972, eccetto quella di accompagnatore che è soggetta all’IVA al 22%, salvo il caso in cui il viaggio in cui viene impiegato l’accompagnatore sia effettuato fuori dall’Unione Europea. A questa condizione quella dell’accompagnatore è un’attività “fuori campo IVA” e quindi ad essa non si applica l’IVA.

 

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Vendita diretta di prodotti agricoli

Il Consiglio di Stato, V sezione, con la sentenza n. 131 del 18 gennaio 2016 analizza la normativa (agevolativa) riservata all’imprenditore agricolo per poter aprire una vendita diretta di propri prodotti.

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Il Ministero del Lavoro, con l'Interpello n. 6 del 27 gennaio 2016, fornisce chiarimenti in relazione all'ambito di applicazione dell'art. 2, comma 2, lett. d) del D.Lgs n. 81/2015, concernente le tipologie di collaborazioni escluse dalla presunzione di subordinazione prevista dal comma 1 della medesima disposizione.

 

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730/2016: le spese mediche non inserite sono quelle dei farmaci da banco

Il 25 gennaio scorso la direttrice dell’agenzia delle Entrate, Rossella Orlandi, nel corso di un convegno sulle novità fiscali e civilistiche del «Bilancio di esercizio 2015», ha colto l'occasione per ribadire che gli 8 giorni di mini-proroga (dal 1° al 9 febbraio) concessi alle associazioni di categoria e ai professionisti abilitati per l’invio delle informazioni sulle prestazioni sanitarie 2015 di pensionati e dipendenti, e che andranno ad arricchire i dati della nuova dichiarazione precompilata, non saranno ulteriormente prorogati. Il nuovo termine per l’invio dei dati delle spese mediche resta il 9 febbraio 2016. La direttrice delle Entrate ha poi precisato, con riguardo alla possibilità che nel nuovo 730 precompilato non siano inserite le spese farmaceutiche, che i dati non più in possesso dei farmacisti riguardano «esclusivamente i prodotti da banco senza prescrizione». Tutte le informazioni sui farmaci acquistati dai cittadini (e sono la maggioranza)con il “foglietto rosso” già sono nella piena disponibilità del sistema Tessera sanitaria.

Fonte: Il Sole 24 Ore

 

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