- Notice
Legge di Stabilità 2013
Fisco e Previdenza - Fisco |
La V Commissione permanente (Bilancio, tesoro e programmazione), il 15 novembre 2012, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo dei disegni di legge nn. 5535 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015) e 5534-bis (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013).
Tra le Novità approvate dalla Commissione segnaliamo:
Articolo 12 – Disposizioni in materia di entrate
Lettera a): sostituisce il comma 1 (art. 3, comma 2, del Testo A), in materia di aumento dell’Iva. Sostituendo il comma 1-ter dell’articolo 40 del D.L. 98 del 2011 si prevede, a decorrere dal 1° luglio 2013, l’aumento dell’aliquota ordinaria dell’Iva dal 21 al 22 per cento. Non si dà più luogo, pertanto, all’aumento dell’aliquota ridotta dal 10 all’11 per cento.
Lettera e): sostituisce i commi da 4 a 6 (art. 3 commi 5-7, del Testo A), eliminando le limitazioni poste dal testo originario del DDL alla deducibilità e alla detraibilità a fini IRPEF di taluni oneri, rispettivamente indicati negli articoli 10 e 15 del TUIR nonché di quelli “riconducibili” a tali disposizioni.
Viene quindi soppressa la franchigia di 250 euro ivi disposta.
Inoltre:
si eleva da 800 a 950 euro la detrazione IRPEF per figli a carico di età pari o superiore a tre anni, nonché da 900 a 1.220 euro quella prevista per ciascun figlio di età inferiore a tre anni (modificando l’articolo 12, comma 1, lettera c) del TUIR) nonché da 220 a 400 quella per ciascun figlio portatore di handicap (come riformulato dai subem. 0.7.300.25 NF Sereni, 0.7.300.57 NF Laura Molteni, 0.7.300.77 NF Cicccanti);
si interviene sul cd. “cuneo fiscale”, elevando da 4.600 a 7.500 euro l’importo deducibile dall’IRAP per ciascun lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta, e da 10.600 a 13.500 euro quello relativo ai lavoratori di sesso femminile e a quelli di età inferiore ai 35 anni (modificando l’articolo 11 del D.Lgs. 446/1997).
Tali disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013;
si eleva da 9.200 a 15.000 euro l’importo massimo deducibile dall’IRAP per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, innalzando altresì da 15.200 a 21.000 euro l’importo massimo deducibile se tali lavoratori sono di sesso femminile e per quelli di età inferiore ai 35 anni;
tali disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013;
si elevano gli importi delle deduzioni IRAP in favore dei soggetti passivi d’imposta (tranne le Amministrazioni pubbliche) di minori dimensioni (a tal fine modificando gli importi di cui all’articolo 11, comma 4-bis del richiamato D.Lgs. 446/1997).
Anche tali disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013; si prevede quindi l’invarianza finanziaria delle risorse spettanti alle regioni e province autonome, da garantire previa intesa in Conferenza unificata (come precisato dal subem. 0.7.300.78 Sereni).
Articolo 3 – Riduzioni delle spese rimodulabili ed ulteriori interventi correttivi dei Ministeri
Soppresso il comma 42, che aumentava, dal 1° settembre 2013, l’orario di impegno per l’insegnamento del personale docente – incluso il personale di sostegno – della scuola secondaria di primo e di secondo grado, da 18 a 24 ore settimanali, definendo ulteriori impieghi dei docenti per le 6 ore eccedenti l’orario di cattedra, disponendo altresì che il periodo di ferie retribuito dei docenti fosse incrementato di 15 giorni l’anno, e intervenendo in materia di determinazione dell’organico di diritto dei docenti di sostegno a decorrere dall’a.s. 2013/2014.
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