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“Bocciata” la politica della pesca in Europa
| Pesca e Acquacoltura - Novità |
“Bocciati” i commi 32 e 33 dell’art.12 del Ddl di stabilità
LAZIO, PUGLIA, SARDEGNA, CAMPANIA, VENETO, EMILIA ROMAGNA, TOSCANA, FRIULI VENEZIA GIULIA, LIGURIA : GLI ARTT. 32 E 33 DEL DDL STABILITA’ BLOCCANO LA CRESCITA DEL SETTORE PRIMARIO, E IN PARTICOLARE LA MITILICOLTURA E LA MOLLUSCHICOLTURA
Tra una settimana i ministri europei dovranno raggiungere un primo accordo sul futuro dei sussidi alla pesca e all’acquacoltura.
Il bilancio attuale è preoccupante: il 50% degli stock analizzati nell’Atlantico e l’80 % di quelli del Mediterraneo sono sovrasfruttati. In altre parole l’Europa paga circa un miliardo di euro l’anno (tra misure strutturali di incentivo e accordi di partenariato nel settore della pesca) per vedere impoverire i suoi mari.
E stato chiesto un parere a 7 mila cittadini di sei paesi europei (Germania, Francia, Regno Unito, Polonia, Italia e Spagna).
Il risultato è che il 76% di coloro che hanno risposto ha detto che i sussidi ai pescherecci devono essere garantiti solo quando è stata realizzata una valutazione della flotta che dimostra che la quantità di pesce è sufficiente per sopportare il prelievo senza danni.
Il 68% ha aggiunto che politiche mirate al mantenimento e alla ricostruzione degli stock ittici devono essere la priorità assoluta degli aiuti pubblici dell’Unione europea.
E’ incoraggiante il fatto che il concetto di equilibrio ecologico sia compreso dalla larga maggioranza dei cittadini. Meno incoraggiante il fatto che la mano pubblica continui a muoversi in un quadro culturale e scientifico molto invecchiato.
Intanto, l’art. 12 del Ddl. di stabilità per il 2013, che è stato approvato dal Consiglio dei Ministri del 9 ottobre scorso, contiene disposizioni che interessano il settore agricolo, e con esso quindi l’acquacoltura.
In particolare, con riferimento ai commi 32 e 33 dell’attuale testo, verrebbe eliminata la possibilità per le società agricole, di cui all’articolo 2 del DLgs. 29 marzo 2004 n. 99, di optare per il regime in base al quale le attività agricole (ivi comprese quelle connesse) di cui all’art. 32 del TUIR generano reddito imponibile, non già in base alle corrispondenti risultanze di bilancio (“a costi e ricavi”), bensì in base al reddito agrario del fondo.
La norma sulla tassazione delle società agricole limita la libertà di impresa e impedisce la crescita del settore, e se ci riferiamo all’ allevamento di mitili e molluschi, riporterà il comparto in uno stato di grave squilibrio, sostenendo e rafforzando l’importazione dai Paesi UE ed Extra UE.
Dott. Erminio Di Nora
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