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Contenzioso tributario: le istruzioni sulla corretta gestione delle controversie
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Le linee guida dell'Agenzia, fornite con Circolare del 12.04.2012 n. 12 in merito alla gestione delle controversie su atti della riscossione relativi a entrate amministrate dall’Agenzia delle Entrate
Con Circolare del 12 aprile 2012 n. 12, preventivamente condivisa da Equitalia spa, l'Agenzia delle Entrate fornisce istruzioni agli Uffici in merito alla gestione delle controversie riguardanti atti della riscossione relativi ad entrate amministrate dall’Agenzia delle entrate.
Il debitore che intende impugnare dinanzi al giudice tributario un atto della riscossione deve ricorrere contro l’Ufficio dell’Agenzia se contesta vizi dell’attività della stessa, vale a dire motivi di ricorso concernenti la legittimità della pretesa; deve invece ricorrere contro l’Agente della riscossione se contesta vizi dell’attività dello stesso, vale a dire motivi di ricorso che riguardano l’attività svolta successivamente alla consegna del ruolo.
L’Agente della riscossione, quindi, è legittimato passivo nei giudizi in cui si controverte in merito a vizi relativi alla formazione della cartella, come ad esempio errori di individuazione del contribuente, vizi di notifica, mancanza della sottoscrizione o del responsabile del procedimento di emissione o di notificazione della cartella di pagamento (Cfr. circolare del 6 marzo 2008, n. 16/E, punto 6).
Qualora oggetto dell’impugnazione siano atti dell’Agente della riscossione diversi dalla cartella (iscrizione di ipoteca, fermo di beni mobili registrati, ecc.), legittimato passivo è sempre l’Agente della riscossione, tranne i casi in cui nei motivi di ricorso venga contestata la mancata notifica degli atti “presupposti” o la legittimità della pretesa tributaria.
Gli Uffici, per le questioni di competenza dell’Agenzia delle entrate, sono tenuti a valutare preliminarmente la fondatezza dei motivi di ricorso, evitando di resistere in giudizio o di coltivare la controversia quando la stessa non sia sostenibile (In materia di autotutela e cessazione della materia del contendere, si richiama il punto 2 della circolare del 26 maggio 2011, n. 22/E).
In particolare, nel caso in cui l’Ufficio, per le questioni di propria competenza, ossia riguardanti la propria attività, ritenga di non costituirsi in un giudizio in cui è parte anche l’Agente della riscossione e di dover procedere allo sgravio del ruolo, deve darne notizia all’Agente stesso almeno 20 giorni prima della scadenza del termine per la costituzione, per le sue conseguenti valutazioni.
Analogamente, l’eventuale acquiescenza a sentenza sfavorevole all’Ufficio per le questioni di propria competenza, deve essere comunicata all’Agente della riscossione almeno 2 mesi prima della scadenza del termine lungo o 20 giorni prima della scadenza del termine breve in caso di notifica della sentenza. Si rende necessario peraltro definire a livello territoriale opportune intese, affinché gli Uffici e gli Agenti della riscossione non abbiano ad assumere in giudizio, specie per le questioni formali e processuali, comportamenti non uniformi o contraddittori.
Restano confermate le indicazioni fornite con i precedenti documenti di prassi che non siano in contrasto con la presente circolare.
Per quanto riguarda la mediazione tributaria si rinvia alla circolare del 19 marzo 2012, n. 9/E.
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