Sent. Cass. n. 27458 del 13.07.2011
Secondo quanto stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 27458 del 13.07.2011 il provvedimento di sequestro preventivo dei beni della moglie del contribuente, condannato per affari illeciti (dichiarazione fraudolenta e fatture per operazioni inesistenti), è legittimo qualora il reddito dichiarato dallo stesso e dal coniuge sia notevolmente inferiore agli investimenti effettuati.
Nell’ambito del procedimento penale vengono imputati all’indagato i reati di usura aggravata, associazione per delinquere finalizzata all’abusiva attività finanziaria e di dichiarazione fraudolenta, mediante uso di fatture per operazioni inesistenti.
Nel 2007, il Gip del Tribunale di Trani disponeva il sequestro preventivo (articolo 321, comma 2, cpp) di beni immobili acquistati dall’indagato tra il 2002 e il 2006, e in parte intestati alla moglie.
Il Gip ha ritenuto, sulla base degli accertamenti espletati dalla Guardia di finanza, che tali investimenti (per oltre due milioni di euro) erano incompatibili con il modesto reddito familiare dell’indagato e che, quindi, le corrispondenti risorse finanziarie erano certamente di provenienza illecita.
Le istanze dell’imputato, dopo il rigetto con ordinanza dal tribunale, sono state di fatto “rigettate dalla Cassazione”, che ha confermato la legittimità della decisione del Giudice delle Indagini Preliminari.
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