Con una norma di interpretazione dell'articolo 2935 del codice civile, viene stabilito che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
In materia di operazioni bancarie regolate in conto corrente, l'articolo 2935 del codice civile si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall'annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell'annotazione stessa. In ogni caso, viene aggiunto, «non si fa luogo alla restituzione di importi già versati alla data di entrata in vigore della presente legge».
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