E’ stato differito dal 30 dicembre 2010 al 30 aprile 2011 il termine per la presentazione delle dichiarazioni di aggiornamento catastale, relative a immobili non registrati oppure oggetto di interventi edilizi che abbiano determinato variazioni di consistenza o di destinazione, comunque non dichiarate.
Disciplinata la procedura di notifica dell'attribuzione della rendita presunta, disponendo che, in considerazione della massa delle operazioni di attribuzione della rendita presunta, essa avvenga mediante affissione all'albo pretorio dei comuni dove sono ubicati gli immobili.
Dell'avvenuta affissione è data notizia con comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sul sito internet dell'Agenzia del Territorio e presso gli Uffici provinciali e i comuni interessati. Trascorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione del comunicato in Gazzetta Ufficiale, decorrono i termini per la proposizione del ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale competente.
Disposta anche una deroga alla normativa vigente, prevedendo che la rendita catastale presunta, e quella successivamente dichiarata come rendita proposta o attribuita come rendita catastale definitiva, producono effetti fiscali fin dalla loro iscrizione in catasto, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno 2007, salva la prova contraria volta a dimostrare, in sede di autotutela, una diversa decorrenza.
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