Il decreto del Ministero Economia e Finanze, del 7/12/10, G.U. n.292 del 15/12/10, ha disposto l’aumento dall’1% al 1,5% della misura del tasso legale di interesse a partire dal 1 gennaio 2011.
L’intervento comporta una serie di riflessi di natura civilistica: la nuova misura del tasso di interesse interesserà tutti i crediti certi, liquidi ed esigibili per cui le parti non abbiano disposto diversamente o in relazione ai quali non si applichi il disposto del D.Lgs. n.231/02 in tema di interessi di mora (ad esempio tasso da riconoscere all’inquilino sul deposito cauzionale).
Dal punto di vista tributario e previdenziale la suddetta variazione comporterà, tra gli altri:
• una variazione nel calcolo degli interessi dovuti in sede di ravvedimento operoso, in relazione ai quali (nei periodi a cavallo tra il 2010 ed 2011) sarà necessario effettuare un conteggio separato in relazione ai giorni di ritardo del vecchio e nuovo anno;
• una variazione nei calcoli da utilizzare per la quantificazione fiscale dell’usufrutto e delle rendite (art.14 e 17 D.Lgs. n.346/90);
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