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La fattura per l'appalto può essere emessa dopo il collaudo
Fisco e Previdenza - Fisco |
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25602 del 17 dicembre, ha statuito che
«con riferimento ai contratti di appalto, concorrono alla formazione del reddito di impresa, in un periodo determinato, esclusivamente i ricavi per i corrispettivi dei lavori ultimati, ovverosia di quelli in ordine ai quali sia intervenuta l'accettazione del committente, derivante dalla positiva esecuzione del collaudo o conseguente all'espressione, per facta concludentia, di una volontà incompatibile con la mancata accettazione secondo quanto stabilito nell'articolo 1665 del Codice Civile» e quindi l'impresa esecutrice delle opere è tenuta ad emettere fattura per i compensi ricevuti in virtù di un appalto solo dopo il collaudo.
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