Get Adobe Flash player
Home Fisco e Previdenza Scheda carburante
Notice
  • EU e-Privacy Directive

    This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

    View e-Privacy Directive Documents

Scheda carburante

Fisco e Previdenza - Fisco

Nel caso di contestazioni relative a fatture emesse per operazioni inesistenti, inoltre, a provare la frode è la valutazione complessiva degli indizi e non del singolo fatto

L’Iva assolta sull’acquisto del carburante destinato ad alimentare i mezzi impiegati per l’esercizio dell’impresa è detraibile solo se le relative schede carburanti, da completare in ogni loro parte, sono debitamente sottoscritte dall’esercente dell’impianto di distribuzione. Il requisito della firma, avendo una funzione di convalida del rifornimento, costituisce elemento essenziale senza il quale la scheda non può assolvere alle finalità previste dalla legge.

 

Inoltre, nel giudizio inerente l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, in cui le prove sono costituite da presunzioni, il giudice di merito deve valutare tutti gli indizi addotti dall’Amministrazione finanziaria nel loro complesso per desumere i requisiti della gravità, della precisione e della concordanza, non potendo limitare il proprio giudizio a uno soltanto di essi.

Questo è quanto ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza 16338 del 17 luglio 2014.

Il fatto

Con avviso di rettifica ai fini Iva, l’Amministrazione finanziaria aveva contestato l’indebita detrazione dell’imposta inerente i costi per carburante, perché le relative schede erano prive della sottoscrizione dell’esercente dell’impianto di distribuzione, e di quella relativa ai costi per servizi di noli e facchinaggio prestati da società terze, perché ritenute operazioni oggettivamente inesistenti.


Il ricorso proposto dalla società era stato accolto dal giudice di prime cure e confermato dalla competente Commissione tributaria regionale, che aveva annullato parzialmente l’atto impositivo.


Quanto alla rettifica dell’imposta relativa alle spese di carburante, a parere dei giudici di merito, la mancata apposizione della firma sulle schede da parte dell’esercente dell’impianto di distribuzione costituisce una irregolarità meramente formale che, in presenza di tutti gli altri requisiti previsti dalla legge, ivi compreso il timbro dell’impianto, non preclude l’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta.
Riguardo, invece, alla contestata inesistenza delle operazioni, secondo i giudici, l’ufficio finanziario non aveva fornito idonea prova della fittizietà delle fatture, non essendo sufficiente, a tal fine, il mero indizio del pagamento in contanti delle fatture relative ai servizi.


Ribaltando il giudizio di merito, la Corte di cassazione ha accolto il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, procedendo alla cassazione della sentenza impugnata e, decidendo nel merito, al rigetto del ricorso introduttivo proposto dalla società.

La decisione

La scheda carburante deve essere compilata in ogni sua parte e recare la sottoscrizione del titolare dell’impianto di distribuzione e, in difetto di tali requisiti, viene meno il diritto alla detrazione dell’Iva assolta sull’acquisto di carburante.

È questo il responso della Corte suprema con cui i giudici hanno accolto le censure dell’Amministrazione finanziaria in merito alla violazione da parte dei giudici di merito “dell’art. 2 della L. n. 31/1977, degli artt. 1 e 2 del D.M. 7.6.1977 e dell’art. 19 D.P.R. n. 633/1972”.


La disciplina relativa agli acquisti di carburante da parte dei soggetti passivi Iva è recata nell’articolo 2 della legge 31/1977, a cui è stata data attuazione con il decreto del ministro delle Finanze del 07 giugno 1977.

Il citato provvedimento ha introdotto nel nostro panorama giuridico la “scheda carburante”, ossia il documento che può essere utilizzato dai titolari di partita Iva nell’esercizio dell’attività, per poter usufruire della detrazione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto e della deduzione ai fini delle imposte dirette e contiene, altresì, le modalità di compilazione, registrazione e conservazione delle stesse.

Alla stregua di un consolidato orientamento di diritto, i giudici di legittimità hanno affermato il principio che la detrazione dell’imposta assolta per l’acquisto di carburante – da utilizzare per l’alimentazione dei mezzi di trasporto impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa o professionale – spetta a condizione che le schede carburanti rilasciate dagli addetti alla distribuzione “siano complete in ogni loro parte e debitamente sottoscritte senza che l'adempimento, a tal fine disposto, ammetta equipollente alcuno e indipendentemente dall’avvenuta contabilizzazione dell'operazione nelle scritture dell’impresa (cfr. Corte Cass. Sez. 5, Sentenza n. 21941 del 19/10/2007; id. Sez. 5, Sentenza n. 26539 del 05/11/2008; id. Sez. 5, Sentenza n. 6606 del 15/03/2013)”.

È chiaro, pertanto, che la firma apposta dall’esercente dell’impianto di distribuzione ha la funzione di convalidare il rifornimento, come, peraltro, esplicitamente disposto all’articolo 3 del Dpr 444/1997, e costituisce elemento essenziale “senza il quale la scheda non può assolvere alla finalità prevista dalla legge (cfr. Corte Cass. n. 21941/2007 cit.)”.

In conclusione, è corretto sostenere che la sottoscrizione del gestore sulle schede carburanti è elemento sostanziale per la legittima detrazione dell’imposta sul valore aggiunto, risultando inficiata da “errore di diritto” la sentenza impugnata dall’Agenzia delle Entrate, che ha riconosciuto legittima la detrazione dell’imposta in difetto del predetto requisito.


Con ulteriore motivo di ricorso, l’Amministrazione finanziaria aveva lamentato che la Ctr, seppur riconoscendo – sulla base di tutti gli indizi addotti dall’ufficio – che la società accertata fosse inserita in un sistema frodatorio volto a consentire l’indebita detrazione dell’Iva (relativa a servizi di noli e facchinaggio prestati da società terze), aveva limitato il giudizio a uno soltanto degli indizi, ossia il pagamento in contanti delle fatture, ritenendolo “elemento insufficiente ad integrare la prova della simulazione assoluta delle operazioni”.


Nel caso di specie, l’Agenzia aveva fornito plurimi elementi indiziari a sostegno dell’inesistenza delle operazioni passive, quali l’incompleta e lacunosa documentazione contabile relativa ai rapporti intrattenuti con le società emittenti le fatture, l’assenza di una struttura organizzativa e amministrativa, la situazione di patologico indebitamento fiscale delle società fornitrici dei servizi nonché il pagamento in contanti delle fatture contestate.

Esaminati gli atti, la Corte di cassazione ha affermato che, allorquando la prova fornita dall’Amministrazione finanziaria sia costituita da presunzioni, “i requisiti della gravità, della precisione e della concordanza, richiesti dalla legge, devono essere ricavati in relazione al complesso degli indizi, soggetti a una valutazione globale, e non con riferimento singolare a ciascuno di questi, pur senza omettere un apprezzamento così frazionato, al fine di vagliare preventivamente la rilevanza dei vari indizi e di individuare quelli ritenuti significativi e da ricomprendere nel suddetto contesto articolato e globale (cfr. Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16831 del 10/11/2003; id. Sez. 1, Sentenza n. 28224 del 26/11/2008; id. Sez. 3, Sentenza n. 26022 del 05/12/2011).”

 

 

 

NARRATIVA

RIFLESSIONI

Enti non commerciali

News image

Gestire una palestra: scelta tra impresa e società sportiva   Un piccolo gruppo di maestri di tennis venne da me perché avevano trovato in affitto un circolo tennis privato e volevano prenderlo in gestione pe...

Riflessioni | Lunedì, 7 Marzo 2016

Leggi tutto

ANTONIO ALBANESE DIREBBE: “PIU’ COZZE P

News image

Uno slogan che ho coniato in occasione di cotanto interesse della politica locale avverso la realizzazione di un  impianto di cozze al largo di Minturno. Eppure, direbbe Albanese, dove erano queste pe...

Riflessioni | Giovedì, 28 Gennaio 2016

Leggi tutto

Nove anni

News image

E' soprattutto quando una persona cara viene a mancare che si apprezza maggiormente la sua presenza e il suo insegnamento... I difetti divengono improvvisamente uno strumento per sopravvivere. E' il ...

Riflessioni | Martedì, 19 Gennaio 2016

Leggi tutto

IL MEGLIO DEVE ANCORA VENIRE

News image

Ho conosciuto la Bellezza della Politica attraverso gli occhi del Sindaco Angelo Vassallo, trucidato per non aver mai convissuto con l’omertà e l’indifferenza. Camminare per strada e far finta di no...

Riflessioni | Martedì, 12 Gennaio 2016

Leggi tutto

IL MARE: UN AMORE DI CONVENIENZA PER TRO

News image

Sono ancora pochi i politici che parlano del Mare come di un “Elemento”, una risorsa, nel quale vivono creature che noi mangiamo per sopravvivere e per soddisfare i nostri bisogni pr...

Riflessioni | Giovedì, 7 Gennaio 2016

Leggi tutto

MINTURNO: LE ELEZIONI RISVEGLIANO L’AMOR

News image

Le elezioni lasciano spazio a dichiarazioni d’amore verso il Nostro bel Paese. Tutto bellissimo se non fosse per il fatto che alla domanda “cosa hai fatto per promuovere e sostenere la...

Riflessioni | Mercoledì, 30 Dicembre 2015

Leggi tutto
-
+
1

LE VOSTRE STORIE

Le idee

News image

O siamo capaci di sconfiggere le idee contrarie con la discussione, o dobbiamo lasciarle esprimere. Non è possibile sconfiggere le idee con la forza, perché questo blocca il libero sviluppo dell'intelligenza. Che ...

Le vostre storie | Martedì, 22 Dicembre 2015

Leggi tutto

Fate che la vostra vita sia spettacolare

News image

Lo so che giunti al termine di questa nostra vita tutti noi ci ritroviamo a ricordare i bei momenti e dimenticare quelli meno belli, e ci ritroviamo a pensare al ...

Le vostre storie | Lunedì, 16 Novembre 2015

Leggi tutto

Minturno : Appello al Commissario Prefet

News image

Alla c.a. del Commissario Prefettizio Dott. Bruno Strati   Oggetto : Famiglia in difficoltà – Richiesta di AIUTO - Egregio Commissario Prefettizio dottor Bruno Strati, Mi chiamo Erminio Di Nora, delegato dal signor Vincenzo a ...

Le vostre storie | Martedì, 22 Settembre 2015

Leggi tutto

Tutto nasce con noi

News image

Nasce il bambino e con lui il primo vagito apre le porte al Cielo, alla Vita, al cammino.Le esperienze segnano i suoi passi come nei sulla pelle, un percorso con ...

Le vostre storie | Venerdì, 18 Settembre 2015

Leggi tutto

Indifferenza omertosa

News image

Quel giorno vidi la Terra soffrire. Dalle fenditure fuoriusciva un liquido maleodorante, scarti dell'uomo industrializzato.Il Mare era scomparso, nascosto all'occhio umano aveva lasciato sui fondali plastica, scarti di fabbrica, masse ...

Le vostre storie | Giovedì, 30 Luglio 2015

Leggi tutto

Come un Licantropo

News image

Non sono solo leggende metropolitane: l’uomo lupo esiste! E’ quanto emerge dopo anni di studi da parte di un gruppo di ricercatori dell’Università della citta di Wolfy, 125 km a est di...

Le vostre storie | Domenica, 19 Luglio 2015

Leggi tutto
-
+
1

PESCA E ACQUACOLTURA

 

Multimedia

Rassegna Stampa
Photogallery
Videogallery

Curriculum

Aggiungi ai preferiti
 
Fisco e Previdenza

INFORMATIVA FISCALE E PREVIDENZIALE

730 precompilato: opposizione alle spese universitarie fino al 21 marzo

Gli studenti che non vogliono far comparire le spese universitarie sostenute nel 2015 nella dichiarazione precompilata dei familiari di cui sono a carico possono comunicarlo all’Agenzia delle Entrate entro il prossimo 21 marzo. Per opporsi all’utilizzo dei dati, occorre scaricare dal sito www.agenziaentrate.it il modello allegato al provvedimento del 19 febbraio scorso (comunicazioni all’anagrafe tributaria dei dati relativi alle spese universitarie), compilarlo ed inviarlo, insieme a copia del documento di identità, all’indirizzo di posta elettronica Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. oppure via fax al numero 0650762273. A regime, invece, lo studente che non vuole far comparire le spese universitarie nella precompilata, potrà inviare il modello dal 2 gennaio al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento.

Fonte: Agenzia delle Entrate

 

Read More

Regime fiscale attività professionali turistiche

Regime fiscale attività professionali turistiche

 

Il regime fiscale delle attività di guida, accompagnatore ed interprete turistico è molto favorevole, soprattutto per le guide e gli interpreti, in quanto i redditi da esse ottenuti sono soggetti all’IRPEF, ma non all’IRAP quando l’attività è personale e manca il requisito dell’autonoma organizzazione (previsto dall’art. 2 del Decreto Legislativo n° 446 del 1997), cioè quando l’esercente l’attività non ha dipendenti o collaboratori di altro genere. Inoltre queste attività sono esenti dall’IVA ai sensi del numero 22 dell’art. 10 del DPR 633/1972, eccetto quella di accompagnatore che è soggetta all’IVA al 22%, salvo il caso in cui il viaggio in cui viene impiegato l’accompagnatore sia effettuato fuori dall’Unione Europea. A questa condizione quella dell’accompagnatore è un’attività “fuori campo IVA” e quindi ad essa non si applica l’IVA.

 

Read More

Vendita diretta di prodotti agricoli

Il Consiglio di Stato, V sezione, con la sentenza n. 131 del 18 gennaio 2016 analizza la normativa (agevolativa) riservata all’imprenditore agricolo per poter aprire una vendita diretta di propri prodotti.

Tale facoltà è stata concessa nel contesto della riforma del 2001 che ha visto rimodulare integralmente, in un senso moderno, il settore dell’agricoltura, della pesca e della selvicoltura.

 

Read More

CONI: cococo non riconducibili al rapporto di lavoro subordinato

Il Ministero del Lavoro, con l'Interpello n. 6 del 27 gennaio 2016, fornisce chiarimenti in relazione all'ambito di applicazione dell'art. 2, comma 2, lett. d) del D.Lgs n. 81/2015, concernente le tipologie di collaborazioni escluse dalla presunzione di subordinazione prevista dal comma 1 della medesima disposizione.

 

Read More

INFORMATIVA FISCALE E PREVIDENZIALE

730/2016: le spese mediche non inserite sono quelle dei farmaci da banco

Il 25 gennaio scorso la direttrice dell’agenzia delle Entrate, Rossella Orlandi, nel corso di un convegno sulle novità fiscali e civilistiche del «Bilancio di esercizio 2015», ha colto l'occasione per ribadire che gli 8 giorni di mini-proroga (dal 1° al 9 febbraio) concessi alle associazioni di categoria e ai professionisti abilitati per l’invio delle informazioni sulle prestazioni sanitarie 2015 di pensionati e dipendenti, e che andranno ad arricchire i dati della nuova dichiarazione precompilata, non saranno ulteriormente prorogati. Il nuovo termine per l’invio dei dati delle spese mediche resta il 9 febbraio 2016. La direttrice delle Entrate ha poi precisato, con riguardo alla possibilità che nel nuovo 730 precompilato non siano inserite le spese farmaceutiche, che i dati non più in possesso dei farmacisti riguardano «esclusivamente i prodotti da banco senza prescrizione». Tutte le informazioni sui farmaci acquistati dai cittadini (e sono la maggioranza)con il “foglietto rosso” già sono nella piena disponibilità del sistema Tessera sanitaria.

Fonte: Il Sole 24 Ore

 

Read More