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Le fatture false non implicano necessariamente l'esistenza di ricavi in nero: Cassazione
Con Sentenza 17 luglio 2014, n. 16322, la Corte di Cassazione ha affermato che le fatture false non sempre provano l'esistenza di ricavi in nero.
Nel caso di specie, i Giudici hanno accolto, in parte, il ricorso di una società alla quale erano stati recapitati due avvisi di accertamento (IRES ed IVA) per partecipazione a frode fiscale.
In particolare, la società in esame acquistava merce con addebito dell'IVA da società cartiere, per poi esportare le merci senza applicazione dell'IVA e richiedere comunque il rimborso dell'imposta.
I Giudici, pur confermando l'esistenza della frode IVA, hanno accolto il ricorso della richiedente limitatamente alla parte dell'accertamento (IRES) riferito ai ricavi non dichiarati, in quanto "le fatture false a fini Iva non implicano la presunzione di una duplicazione di forniture attive e quindi di ricavi".
Amianto: la tutela non riguarda solo i lavoratori, ma anche l'ambiente
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 31458 pubblicata il 17 luglio 2014, ha confermato l'ammenda inflitta ad un datore di lavoro dal tribunale di Torino, per non aver organizzato, programmato e sorvegliato le lavorazioni svolte dai propri dipendenti a contatto con costruzioni contenenti amianto, in modo tale da evitare l'emissione di polveri d'amianto in aria.
I giudici della Corte suprema hanno infatti precisato che le norme disposte dal D.Lgs n. 277/1991, applicabile al caso in esame, intendono tutelare non solo i lavoratori, ma anche l'ambiente: il datore di lavoro, pertanto, omettendo di sorvegliare il cantiere ove venivano svolte tali lavorazioni, non solo mette a rischio i propri lavoratori, ma cagiona un danno anche all'ambiente, fatto per il quale è stato condannato.
Prestazioni ai lavoratori ex IPSEMA: nuovo modello organizzativo INPS
L'INPS, nella Circolare n. 93 del 17 luglio 2014, comunica, in merito alla gestione diretta, a decorrere dal 1° gennaio 2014, delle attività relative alla riscossione dei contributi e all'erogazione delle prestazioni per i lavoratori assicurati ex IPSEMA, che sono stati definiti nuovi criteri di attribuzione della competenza territoriale sulla base del criterio generale della residenza degli assicurati. Ne consegue l'adozione di un nuovo modello organizzativo e territoriale per "Poli regionali/interregionali".
L'Istituto ricorda che, con la Circolare congiunta INPS-INAIL n. 179/2013, erano state emanate le prime istruzioni operative affidando, in un primo periodo transitorio, la gestione delle predette attività alle Direzioni provinciali di Genova, Napoli, Palermo, Trieste, Messina e Bari ed alle Agenzie di Molfetta e Mazara del Vallo, utilizzando come criterio di attribuzione delle competenze compartimento marittimo di iscrizione della nave (per la sola Regione Sicilia anche sulla base della residenza degli assicurati). A decorrere dal 1° gennaio 2015, le attività relative ai lavoratori assicurati ex IPSEMA saranno attribuite in via definitiva, ai "Poli regionali/interregionali" costituiti nell'ambito delle esistenti Linee prodotto/servizio Prestazioni a sostegno del reddito delle Strutture di cui alla Tabella 1, colonna B, della Circolare n. 93/2014.
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