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Aree fabbricabili e retroattivit

Legislazione - Decreti
Image Il decreto legge 223/06 (articolo 36, comma 2) ha specificato che un’area è da considerarsi fabbricabile con il semplice inserimento nel Piano regolatore Generale approvato da parte del Comune, indipendentemente dall’ok da parte della Regione e dall’adozione dei piani attuativi.

Ciò dal 4 luglio 2006 per ben quattro imposte: Iva, Irpef. Registro e Ici. La scelta appare indubbiamente coerente con il mercato e pone fine alle questioni insorte, oggetto di innumerevoli e talvolta contrastanti sentenze della Cassazione. L’Amministrazione, però, fin da subito ha classificato quale retroattiva questa norma.

E’ bastata l’espressione “è da considerarsi fabbricabile”, per far attribuire al Dl 223 la qualifica di norma interpretativa.

In senso conforme, peraltro, si registrano anche la sentenza n. 238 del 3 ottobre 2006 della Ctr Lazio e infine la Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 25506 del 30 settembre 2006. Il punto è che in tutti questi provvedimenti, manca una reale motivazione.

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