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Legislazione - Decreti
Image Se il ricorso è spedito in busta chiusa, il Giudice deve valutare la tempestività dello stesso con riferimento alla data di arrivo e non a quella di partenza.
E’ questo il principio di diritto fissato dalla Corte di Cassazione con la sentenza 16 novembre 2006 n. 27067.
 
La Corte premette che la richiamata norma si prefigge contemporaneamente due obiettivi: quello della certezza della data di invio e quello della specificità dell’atto spedito. L’apposizione del timbro datario postale sul retro del plico senza busta, in pratica sul retro dello steso ricorso, è idonea, in termini non revocabili in dubbio, a eliminare ogni incertezza sull’attinenza della ricevuta di spedizione alla copia del ricorso.
 
Per dimostrare l’importanza della previsione normativa, i Giudici fanno un parallelo con la disciplina delle notifiche eseguite a cura degli uffici giudiziari, per i quali la notifica a mezzo del servizio postale si estrinseca nell’indicazione di dettagliate modalità di adempimento, ed è intessuta di specifiche disposizioni.

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