Notice

Fallimento, novità del DL 83/2015

Legislazione - Decreti

Il Decreto “Contendibilità e soluzioni finanziarie” ha introdotto alcune significative novità riguardanti il fallimento: in primo luogo, tra le cause di incompatibilità per la nomina a curatore, è stata soppresso il vincolo temporale per il soggetto che ha concorso al dissesto dell’impresa (art. 28, co. 2, RD 16.3.1942, n. 267). Sono state, inoltre, stabilite tempistiche precise per la presentazione del programma di liquidazione e l’ultimazione dell’esecuzione dello stesso, la cui inosservanza – salvi giustificati motivi – costituisce causa di revoca dall’incarico (art. 104-ter L. fall.): è stata altresì inserita, nella disciplina degli atti di realizzo, la possibilità del versamento rateale (art. 107 L. fall.). È stata, infine, subordinata la liquidazione di acconti sul compenso del curatore al deposito del progetto di ripartizione parziale (art. 39, co. 3, L. fall.), e prevista la chiusura del fallimento anche in presenza di giudizi pendenti (art. 118 L. fall.), i quali avranno una trattazione preferenziale (art 43 L. fall.).

 

 

Novità relative al fallimento

Le innovazioni introdotte dal DL 83/2015 riguardano i seguenti aspetti:

- i requisiti di nomina del curatore fallimentare;

- i termini di presentazione e il contenuto del programma di liquidazione;

- gli acconti sul compenso finale del curatore;

- la chiusura del fallimento in presenza di giudizi pendenti.

 

Requisiti di nomina del curatore

L’art. 5, DL 83/2015 ha apportato alcune modifiche all’art. 28, co. 2, RD 267/1942. È rimasto, pertanto, invariato il precedente co. 1, secondo cui il tribunale può nominare curatore fallimentare esclusivamente uno dei seguenti soggetti:

a. avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti;

b. studi professionali associati o società tra professionisti, purchè i soci delle stesse abbiano i requisiti professionali di cui al punto precedente. Al ricorrere di tale ipotesi, all’atto dell’accettazione dell’incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile delle procedura; c. coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società per azioni, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali, purchè non sia intervenuta, nei loro confronti, una sentenza dichiarativa di fallimento.

La novità, come anticipato, ha, invece, riguardato il co. 2 dell’art. 28, L. fall., in quanto è stato soppresso il vincolo temporale – biennale nella formulazione previgente della norma, e quinquennale nella versione iniziale del Decreto – relativo alle cause di incompatibilità.

 

Conseguentemente, non può essere nominato curatore chiunque abbia concorso al dissesto dell’impresa, a prescindere dal momento in cui ciò si è verificato, oltre alle ipotesi già previste dalla disposizione:

- coniuge, parenti ed affini entro il quarto grado del fallito;

- creditori;

- soggetti in conflitto d’interesse con la procedura.

 

La completa sostituzione, in sede di conversione, della lett. a) dell’art. 5, co. 1, DL 83/2015, ha altresì comportato lo stralcio di un’importante novità inizialmente contenuta nel Decreto, in virtù della quale era prevista l’ineleggibilità a curatore del soggetto che avesse svolto la funzione di commissario giudiziale in relazione ad una procedura di concordato preventivo per il medesimo debitore, nonché chi fosse unito in associazione professionale con costui. Tale principio avrebbe vietato l’adozione di un criterio operativo diffuso in alcuni tribunali, ovvero nominare curatore lo stesso commissario giudiziale del concordato preventivo non andato a buon fine, talvolta nonostante la sentenza dichiarativa di fallimento fosse stata causata da una carenza nell’attività di vigilanza di cui all’art. 167, co. 1, RD 267/1942.

 

La nomina a curatore di un soggetto diverso dal commissario giudiziale presenta, infatti, il pregio di consentire al primo di esperire, nei confronti del secondo, l’azione di responsabilità, ai sensi dell’art. 38, co. 2, L. fall. – qualora ricorrano i relativi presupposti, previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori – per il risarcimento degli eventuali danni arrecati alla procedura e, quindi, ai creditori. Questi ultimi potrebbero, pertanto, massimizzare la propria soddisfazione, in virtù di un maggior attivo ripartibile, integrato dei proventi derivanti dalla predetta iniziativa giudiziale.

 

In sede di conversione, è stata, inoltre, rivista radicalmente la formulazione della lett. b) dell’art. 5, co. 1, DL 83/2015: in primo luogo, è stata integralmente soppressa una previsione che aveva suscitato alcune critiche tra gli operatori, secondo cui “Il curatore deve essere in possesso di una struttura organizzativa adeguata e di risorse che appaiono adeguate al fine del rispetto dei tempi previsti dall’articolo 104-ter”.

 

Sono state, pertanto, ritenute condivisibili le osservazioni e proposte di modifica formulate, in data 13.7.2015, dal Consiglio Nazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, secondo cui “Tale disposizione sembra essere incoerente rispetto agli obiettivi perseguiti dal decreto legge, dal momento che, di fatto, potrebbe incidere sulla concorrenza, restringendone l’ambito. Tale sistema di nomina, basato sull’adeguatezza della struttura organizzativa, inoltre, potrebbe compromettere l’accesso agli incarichi da parte dei professionisti che vantano minore anzianità di iscrizione e, soprattutto, che non sono dotati di ingenti risorse economiche e strutturali”.

 

È stata pure stralciata la parte della predetta lett. b) in cui si stabiliva l’obbligo di specifica motivazione della sentenza dichiarativa di fallimento, in ordine ai requisiti di nomina del curatore, nonché la possibilità di tenere conto delle eventuali indicazioni espresse dai creditori nel corso del procedimento prefallimentare di cui all’art. 15 L. fall.: è stata, invece, confermata la previsione secondo cui il tribunale nomina il curatore tenendo conto delle risultanze dei rapporti riepilogativi semestrali depositati a norma dell’art. 33, co. 5, RD 267/1942. Il riferimento è, pertanto, alle “relazioni periodiche” riguardanti altri fallimenti in cui il professionista interessato è stato nominato curatore, in quanto tali documenti vengono depositati nel corso della procedura, a partire dal sesto mese successivo a quello di deposito della relazione prevista dall’art. 33, co. 1, L. fall., da presentare, a propria volta, entro 60 giorni dalla sentenza dichiarativa di fallimento.

 

È, inoltre, istituito, presso il Ministero della giustizia, un registro nazionale – tenuto con modalità informatiche, ed accessibile al pubblico – nel quale confluiscono i provvedimenti di nomina dei curatori, commissari giudiziali e liquidatori giudiziali: in esso vengono, inoltre, annotati i provvedimenti di chiusura del fallimento e di omologazione del concordato preventivo, nonché l’ammontare dell’attivo e del passivo delle procedure chiuse.

 

Le suddette novità normative – previste dall’art. 5, co. 1, lett. a) e b), DL 83/2015, conv. con modif. con l. 6.8.2015, n. 132 – sono applicabili esclusivamente ai fallimenti dichiarati successivamente al 27.6.2015.

Programma di liquidazione

L’art. 6, D.L. 83/2015, applicabile ai fallimenti dichiarati successivamente al 27.6.2015, ha modificato il co. 1 dell’art. 104-ter, L.Fall., stabilendo che, fermo restando il termine di 60 giorni dalla redazione dell’inventario, il programma di liquidazione deve essere predisposto, in ogni caso, non oltre 180 giorni dalla sentenza dichiarativa di fallimento: il mancato rispetto di quest’ultima scadenza, senza giustificato motivo, costituisce una giusta causa di revoca del curatore.

È stato, inoltre, ampliato il contenuto di tale documento, introducendo l’obbligo di indicazione del termine entro il quale sarà completata la liquidazione dell’attivo, che non può comunque superare i due anni dal deposito della sentenza di fallimento: qualora il curatore, limitatamente a determinati cespiti dell’attivo, ritenga necessario un termine maggiore, è tenuto a motivare specificamente le relative ragioni giustificatrici (art. 104-ter, co. 2, lett. f), e 3, R.D. 267/1942). Il mancato rispetto delle scadenze previste per il programma di liquidazione, senza giustificato motivo, costituisce una giusta causa di revoca del curatore (art. 104-ter, co. 9, L.Fall.).

 

L’orientamento del legislatore è, pertanto, quello di incentivare il curatore ad una maggiore celerità nella gestione della procedura, soprattutto con riguardo alle operazioni di vendita, ancorché gli esiti delle stesse siano indipendenti dall’efficienza del curatore, in quanto legate ad altre variabili, come la situazione del mercato di riferimento.

 

Rimangono confermate le altre informazioni che il curatore deve riportare nel programma di liquidazione (art. 104-ter, co. 2, L.Fall.):

- l’opportunità di disporre l’esercizio provvisorio dell’impresa o singoli rami d’azienda (art. 104, L.Fall.) oppure di autorizzare l’affitto dell’azienda o di rami della stessa (art. 104-bis, L.Fall.);

- la sussistenza di proposte di concordato e il loro contenuto;

- le azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie da esercitare, e il loro possibile esito;

- le possibilità di cessione unitaria dell’azienda, di singoli rami, beni o rapporti giuridici individuabili in blocco;

- le condizioni della vendita dei singoli cespiti.

 

Analogamente, non ha subito alcuna modifica la previsione della facoltà del curatore, per sopravvenute esigenze, di presentare un supplemento del piano di liquidazione: rimane, inoltre, invariato, il diritto del curatore di procedere, prima dell’approvazione del programma di liquidazione, al realizzo dei beni – previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, se già nominato – esclusivamente qualora dal ritardo possa derivare un pregiudizio all’interesse dei creditori.

 

Si ricorda altresì che il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può non acquisire all’attivo o rinuncia a liquidare uno o più beni, nel caso in cui l’attività di liquidazione appaia manifestamente non conveniente: in tale eventualità, il curatore è tenuto a darne comunicazione ai creditori, i quali – in deroga all’art. 51 L. fall. – possono iniziare azioni esecutive o cautelari sui tali beni, in quanto rimessi nella disponibilità del debitore.

 

L’art. 6, co. 1, lett. d), DL 83/2015 ha altresì precisato che il curatore, fermo restando quanto disposto dall’art. 107, L.Fall., può essere autorizzato dal giudice delegato ad affidare, non soltanto ad altri professionisti, ma anche a società specializzate, alcune incombenze della procedura di liquidazione dell’attivo. Quest’ultima disposizione del RD 267/1942 è stata anch’essa modificata, al co. 1, con la previsione che le vendite e gli atti di liquidazione possono stabilire che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente: si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 569, co. 3, terzo periodo, 574, co. 1, secondo periodo, e 587, co. 1, secondo periodo, c.p.c. (art. 11, DL 83/2015).

 

In ogni caso, al fine di assicurare la massima informazione e partecipazione degli interessati, il curatore effettua la pubblicità prevista dall’art. 490, co. 1, c.p.c. almeno 30 giorni prima dell’inizio della procedura competitiva: a questo proposito, si ricorda che anche tale norma è stata modificata – a cura dell’art. 13, co. 1, lett. b), n. 1), DL 83/2015, conv. con modif. con L. 6.8.2015, n. 132 – nel senso di stabilire che, quando la legge dispone che di un atto esecutivo sia data pubblica notizia, una vviso contenente tutti i dati, che possono interessare il pubblico, deve essere inserito sul portale del Ministero della Giustizia, nell’area “Portale delle vendite pubbliche”.

 

Si segnala, inoltre, che l’art. 6, co. 1-bis, DL 83/2015, ha integrato l’art. 64, L. fall., inserendo il co. 2 – applicabile ai beni oggetto degli atti a titolo gratuito di cui al precedente co. 1 – nel senso di stabilire che sono acquisiti al patrimonio della procedura, mediante trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento, comunque opponibile da ogni interessato, tramite reclamo, a norma dell’art. 36, RD 267/1942.

 

 

Acconti sul compenso del curatore

L’art. 7, co. 1, DL 83/2015 ha integrato l’art. 39, co. 3, RD 267/1942, con il seguente periodo: “Salvo che non ricorrano giustificati motivi, ogni acconto liquidato dal tribunale deve essere preceduto dalla presentazione di un progetto di ripartizione parziale”. A questo proposito, si osservi che l’unica eccezione ammessa da tale novità normativa è, peraltro, coerente con l’art. 39, co. 1, ultimo periodo, L. fall., che riconosce la “facoltà del tribunale di accordare al curatore acconti sul compenso per giustificati motivi”.

 

In ordine alla condizione posta dal novellato co. 3, si ricorda, inoltre, che – a norma dell’art. 110, co. 1, L. fall. – il curatore, ogni 4 mesi a partire dalla data di esecutività dello stato passivo (o nel diverso termine stabilito dal giudice delegato), è tenuto a depositare un prospetto delle somme disponibili ed un progetto di ripartizione delle stesse, riservate quelle occorrenti per la procedura.

 

Chiusura del fallimento

L’art. 7, co. 1, lett. a), D.L. 83/2015, ha integrato l’art. 118, L.Fall., aggiungendo alcune disposizioni dopo il co. 2: in primo luogo, è stato previsto che la chiusura del fallimento, nel caso di compiuta ripartizione dell’attivo, non è impedita dalla pendenza di giudizi, rispetto ai quali il curatore può mantenere la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi di giudizio, ai sensi dell’art. 43, R.D. 267/1942. Ques’ultima disposizione è stata anch’essa integrata, con l’inserimento del co. 4, nel senso di stabilire che le controversie in cui è parte un fallimento sono trattate con priorità. Tale disposizione è applicabile pure all’impresa ammessa al concordato preventivo, come espressamente prescritto dalla lett. b-bis) dell’art. 7, DL 83/2015, al co. 2 dell’art. 169, RD 267/1942.

 

Il legislatore ha, pertanto, utilizzato una formulazione differente da quella di cui al co. 1, richiedendo espressamente il presupposto dell’ammissione alla procedura, non ritenendo sufficiente, a dispetto del co. 1, la “presentazione della domanda di concordato”: sono, pertanto, escluse dal rinvio le imprese che hanno depositato un ricorso con riserva o “in bianco” di cui all’art. 161, co. 6, L. fall., e non sono ancora state ammesse al concordato preventivo.

È, inoltre, stabilito che – in deroga all’art. 35, L.Fall., relativo all’integrazione dei poteri del curatore – anche le rinunzie alle liti e le transazioni sono autorizzate dal giudice delegato. Le somme necessarie per spese future ed eventuali oneri relativi ai giudizi pendenti, nonché le somme ricevute dal curatore per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato, sono trattenute dal curatore, secondo quanto previsto dall’art. 117, co. 2, RD 267/1942, ovvero depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato, senza che ciò impedisca la chiusura della procedura.

Le somme ricevute dal curatore dopo la chiusura del fallimento, a seguito di provvedimenti definitivi, e gli eventuali residui degli accantonamenti, formano oggetto di un riparto supplementare tra i creditori, secondo le modalità disposte dal tribunale con il decreto di chiusura. In relazione alle eventuali sopravvenienze attive derivanti dai giudizi pendenti, non si procede alla riapertura del fallimento.

 

Qualora, alla conclusione dei giudizi pendenti, consegua – per effetto dei riparti – il venir meno dell’impedimento di cui all’art. 142, co. 2, L.Fall., il debitore può chiedere l’esdebitazione nell’anno successivo al riparto che lo ha determinato.

 

La chiusura del fallimento in pendenza di giudizi ai sensi dell’art. 118, co. 2, terzo periodo e seguenti, R.D. 267/1942, comporta, inoltre, che il giudice delegato e il curatore rimangano in carica ai soli fini di quanto ivi previsto: in nessun caso, i creditori possono agire sull’oggetto dei giudizi stessi (art. 120, co. 5, L.Fall.).

Si segnala, infine, che – a norma dell’art. 23, co. 7, DL 83/2015 – le suddette disposizioni riguardanti la liquidazione degli acconti sul compenso finale del curatore fallimentare, i giudizi pendenti e la chiusura del fallimento “si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione”, ovvero dal 21.8.2015: la formulazione in parola non fa, pertanto, alcun riferimento al momento di apertura del fallimento, con l’effetto che le predette modifiche riguardanti gli artt. 39, 43 e 169, 118 e 120 L. fall. dovrebbero ritenersi applicabili anche alle procedure concorsuali pendenti alla citata data di efficacia della L. 132/2015.

 

 

 

 

 

FALLIMENTO: NOVITA’ DEL DL 83/2015

 

Nomina del curatore

- Soppressione, tra le cause di incompatibilità, del vincolo temporale per il soggetto che ha concorso al dissesto dell’impresa;

- conferimento dell’incarico di curatore, da parte del tribunale, tenendo conto delle risultanze dei rapporti riepilogativi semestrali.

Programma di liquidazione

- Presentazione entro 180 giorni dalla sentenza dichiarativa di fallimento;

- obbligo di indicazione del termine entro il quale sarà ultimata la liquidazione, che non può comunque superare i 2 anni dalla sentenza di fallimento, salvo che ricorrano giustificati motivi.

Acconto sul compenso del curatore

La liquidazione è subordinata, salvo che ricorrano giustificati motivi, alla previa presentazione di un progetto di ripartizione parziale delle somme disponibili.

Chiusura del fallimento

- Può essere decretata anche in presenza di giudizi pendenti, rispetto ai quali il curatore conserva la legittimazione processuale;

- è prevista la prioritaria trattazione delle controversie in cui è parte il fallimento.

 

 


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