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RESPONSABILITA’ DEI PRESIDENTI DELLE ASSOCIAZIONI

Legislazione - Decreti

La responsabilità personale e solidale ex art. 38 Cod. Civ. non è ascrivibile de plano al suo presidente o ai preposti secondo la determinazione risultante dagli accordi degli associati ex art. 36 Cod. Civ., ma si fonda sulla sua assunzione nel rapporto esterno produttivo di obbligazione. Chi invoca tale responsabilità deve provare il diretto coinvolgimento di tale soggetto nelle irregolarità fiscali contestate, non essendo sufficiente la sola prova in ordine alla carica rivestita all’interno dell’ente.

 

È quanto ribadito dalla Commissione Tributaria provinciale di Vicenza (sentenza 20.11.2014 n.788/9/14) nel giudizio di annullamento di una cartella esattoriale afferente imposte derivanti da adesione al processo verbale di constatazione, promosso da una persona fisica a cui era stata notificata, quale presunto coobbligato, in virtù della carica di presidente rivestita, peraltro in periodo precedente all’adesione.

Premette il Collegio che si versa in ambito di associazioni prive di personalità giuridica, ma dotate di una "certa soggettività" e caratterizzate da autonomia amministrativa ex art. 36 Cod. Civ.. La struttura amministrativa è composta da un organo esecutivo, uno rappresentativo ed uno deliberante; le associazioni hanno autonomia patrimoniale e possono essere dotate di fondo comune impegnato, ex art. 38 Cod. Civ., per l'adempimento delle obbligazioni contratte con soggetti terzi “per mezzo delle persone che la rappresentano. I rappresentanti operano sulla base di un rapporto di immedesimazione organica; l’attività, espletata entro il potere esercitabile, è riferibile direttamente all’ente; "d'altra parte", prosegue il Collegio, “la persona fisica che ha agito in nome e per conto dell'associazione risponde personalmente e solidalmente con l'associazione delle obbligazioni assunte”. Quindi la responsabilità dell'ente investe l'organo ai sensi dell'art. 38 Cod. Civ. secondo lo schema del rapporto organico ex art. 36 Cod. Civ., previo accertamento dell'effettiva ingerenza e non per il solo fatto della "qualifica istituzionale". Detta responsabilità non è automaticamente ascrivibile al suo presidente o ai preposti secondo la determinazione risultante dagli accordi degli associati ex art. 36 Cod. Civ.. In primis, va verificato quando l’attività dei “rappresentati dell’associazione” è imputabile all’ente ed allo stesso opponibile, così da impegnare il fondo comune.

La regola di cui all’art. 38 Cod. Civ. ha carattere generale, si riferisce anche ai rapporti extranegoziali “e si applica anche ai debiti tributari” che sorgono ex lege. La responsabilità solidale è ravvisabile sui soggetti - gestori dell’ente - anche se privi di poteri rappresentativi secondo le norme statutarie (Cass. n. 10213/2001), sul referente - persona fisica - che non ha assolto l'obbligazione tributaria, cui l'associazione è tenuta, per fatto amministrativo gestionale (Cass. n. 5746/2007).

È ipotizzabile che la rappresentanza coincida con l’amministrazione, non è impossibile la scissione tra i poteri di rappresentanza e i poteri di amministrazione definiti dagli accordi ex art.36 Cod. Civ., così da avere un rappresentante senza poteri gestori e un amministratore privo di poteri di rappresentanza.

La responsabilità investe quindi il rappresentante anche amministratore o l’amministratore quando le due figure non coincidono. Posto che per ogni obbligazione in capo all'associazione, sussiste accanto alla responsabilità del fondo comune la responsabilità di un referente persona fisica (Cass. n. 5746/2007), questi va individuato nel soggetto che ha diretto la gestione associativa nel periodo considerato.

La specificazione porta ad escludere che il coobligato debba necessariamente essere individuato in colui che sia effettivamente abilitato a spendere il nome dell’associazione, o secondo lo schema della rappresentanza o secondo lo schema della immedesimazione organica ex art. 36 Cod. Civ. (Cass. n. 11772/2003).

Non è sufficiente a fondare la responsabilità solidale del rappresentante legale, sostenere che in virtù della carica rivestita nell’associazione non può che far capo l’attività negoziale della stessa (Cass. n. 19486/2009); detta responsabilità si riconnette all'agire specificamente orientato e non all'acquisto della qualità di legale rappresentante (cfr. Cass. 29734/2011). L’Amministrazione finanziaria è gravata dell’onere di provare il diretto coinvolgimento di tale soggetto nelle suddette irregolarità fiscali (Cass. 19486/2009).

Nel caso esaminato, il soggetto richiesto del pagamento del debito fiscale definito in esito all'accertamento, era estraneo alla definizione "adesiva"; da epoca risalente, rispetto all'atto concordato, era cessato dalla carica di presidente dell'associazione.

L'Ufficio risulta pertanto non aver fatto buon governo delle regole che presidiano il credito sociale, giovandosi della prassi prodotta dalla standardizzazione dei procedimenti impositivi a carico delle associazioni sportive non riconosciute, che si avvale dell'automatismo della responsabilità solidale e personale del presidente dell'associazione a prescindere anche dalla verifica, poziore, della compatibilità temporale del sorgere dell'obbligazione con la carica sociale del soggetto attinto dall'atto impositivo.

Il ricorso dell’ex presidente è stato pertanto accolto con il favore delle spese.