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Dichiarazioni d'intento, dal 2015 cambia tutto

Legislazione - Decreti

Dal 2015 sarà l'esportatore abituale - non più il fornitore - ad inviare all'Agenzia delle Entrate la comunicazione dei dati delle dichiarazioni d'intento emesse.

 

Una volta trasmesse le dichiarazioni d'intento all'Agenzia delle Entratel'esportatore abituale dovrà consegnarle al fornitore, insieme alla ricevuta di avvenuto invio rilasciata dalle Entrate. Il fornitore dovrà verificare la documentazione ricevuta, con un riscontro anche telematico, e poi potrà emettere fattura senza Iva. In sede di dichiarazione Iva annuale il fornitore dovrà riepilogare le dichiarazioni d'intento ricevute.

 

Per saperne di più scarica la Circolare del Giorno dell'11.12.2014 "Dichiarazioni d'intento 2015: nuove regole"

Le nuove regole per le dichiarazioni d'intento

Secondo le nuove regole introdotte con il decreto semplificazioni:

  • l'esportatore abituale:
    • deve trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati delle dichiarazioni d'intento emesse;
    • deve consegnare la dichiarazione d'intento al fornitore o in dogana insieme alla ricevuta di avvenuta presentazione della stessa, rilasciata dall'Agenzia delle Entrate. A tal proposito si segnala che entro l'11 aprile 2015 (cioè entro 120 giorni dall'entrata in vigore del decreto semplificazioni fiscali) l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione della dogana la banca dati delle dichiarazioni d'intento. In questo modo l'esportatore abituale sarà dispensato dall'obbligo di consegna in dogana delle dichiarazioni d'intento e delle ricevute di presentazione all'Agenzia delle Entrate.
  • il fornitore:
    • emette fattura senza Iva, ma solo dopo aver:
      • ricevuto (da parte dell'esportatore abituale) la dichiarazione d'intento e la relativa ricevuta di trasmissione all'Agenzia delle Entrate;
      • riscontrato telematicamente l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle Entrate;
    • riepiloga le dichiarazioni d'intento ricevute nella dichiarazione Iva annuale. Pertanto, a differenza di quanto avveniva prima delle modifiche del decreto semplificazioni, i dati delle dichiarazioni d'intento vengono comunicati due volte: dall'esportatore abituale e dal fornitore.

Nuova sanzione per il fornitore

Il fornitore che effettua la cessione/prestazione senza Iva prima di:

  • aver ricevuto la dichiarazione d'intento e la relativa ricevuta di presentazione all'Agenzia delle Entrate da parte dell'esportatore abituale;
  • aver riscontrato telematicamente l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle Entrate;

è punito con la sanzione compresa tra il 100 e il 200% dell'imposta non applicata (art. 7 comma 4-bis del D.lgs. 471/1997 così modificato dal D.lgs. 175/2014).

Decorrenza delle nuove regole e problematiche operative

La modifica alla disciplina delle dichiarazioni d'intento si applica a partire "dalle operazioni senza applicazione d'imposta da effettuare a decorrere dal 1° gennaio 2015".

 

Tuttavia, per poter assolvere ai nuovi obblighi è necessaria l'emanazione del decreto attuativoprevisto entro il 12.3.2015, che provvederà alla pubblicazione del nuovo modello, del software per l'invio telematico e dell'archivio per il riscontro dell'avvenuta presentazione all'Agenzia delle Entrate.

 

Considerando che, finché le nuove modalità non saranno definite i contribuenti non saranno in grado di adempiere ai nuovi obblighi, le tempistiche per l'adozione del provvedimento sembrano troppo ampie.

Si auspica quindi un tempestivo intervento chiarificatore dell'Agenzia delle Entrate, per evitare che gli esportatori abituali si trovino impossibilitati a inviare le dichiarazioni d'intento e che si trovino a ricevere fatture con addebito dell'Iva.