Notice

Decreto Semplificazioni

Legislazione - Decreti

Il Governo ha approvato, in via preliminare, lo schema di decreto legislativo contenente numerose disposizioni di semplificazioni fiscali, in attuazione dell'art. 7 della delega fiscale (Legge n. 23/2014).

 

Tra le misure più significative proposte nel decreto, si segnala:

a) l’introduzione del modello 730 “precompilato” per i lavoratori dipendenti ed i pensionati

b) nuove disposizioni in materia di imposizione fiscale per professionisti e società tra professionisti

c) lo snellimento degli adempimenti relativi ai rimborsi fiscali ed alle dichiarazioni di successione

d) comunicazioni black list: i dati relativi ai rapporti con operatori residenti in tali paesi dovranno essere forniti con cadenza annuale e solo per importi superiori a €. 10.000

e) banca dati VIES: sarà sufficiente l'attribuzione della partita Iva per poter effettuare operazioni intraUE (soppressione dell’obbligo di iscrizione preventiva al VIES)

 

Iter legislativo: il Provvedimento deve passare all'esame delle competenti Commissioni parlamentari per poi tornare al Consiglio dei Ministri, per l'approvazione definitiva.

 

 

 

 

DICHIARAZIONE PRECOMPILATA

 

 

PRINCIPALI NOVITÀ DEL DECRETO SULLE SEMPLIFICAZIONI FISCALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE

"PRECOMPILATA"

 

 

Si introduce in via sperimentale, a partire dal 2015 (redditi 2014), la dichiarazione dei redditi “precompilata” da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Contribuenti interessati

Detta dichiarazione precompilata viene messa a disposizione dei lavoratori dipendenti e assimilati e dei pensionati che hanno i requisiti per il mod.730.

Informazioni utilizzate

Per l’elaborazione della stessa, l’Agenzia, utilizza:

- le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria (es: la dichiarazione dell’anno precedente e i versamenti effettuati)

- i dati trasmessi da parte di soggetti terzi (es: banche, assicurazioni ed enti previdenziali)

- i dati contenuti nelle certificazioni rilasciate dai sostituti d’imposta con riferimento ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai redditi da pensione e ai redditi diversi (es: compensi per attività occasionali di lavoro autonomo).

 

A partire dalle dichiarazioni del 2016 i dati si completeranno con quelli del Sistema Tessera Sanitaria (acquisti di medicinali, prestazioni sanitarie).

Termini

A) Entro il 15 aprile di ciascun anno la dichiarazione precompilata viene resa disponibile in via telematica al contribuente, che può accettarla o modificarla, rettificando i dati comunicati dall’Agenzia e/o inserendo ulteriori informazioni. In particolare, la bozza del decreto prevede che l'accesso alla dichiarazione precompilata può avvenire, alternativamente, secondo le seguenti modalità:

  • direttamente on line tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate;
  • tramite il proprio sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale;
  • tramite un CAF o un professionista abilitato.

Ulteriori canali saranno individuati con provvedimento delle Entrate.

In alternativa alla dichiarazione precompilata, i contribuenti possono comunque continuare a presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie, compilando il modello 730 o il modello Unico Persone fisiche.

B) Si anticipa al 28 febbraio (e non più 30/04) il termine per la trasmissione all’Agenzia dei dati relativi ad alcuni oneri deducibili e detraibili sostenuti nell’anno precedente, quali interessi passivi sui mutui, premi assicurativi, contributi previdenziali, previdenza complementare.

C) Si anticipa al 7 marzo il termine per la trasmissione alle Entrate dei CUD da parte dei sostituti.

D) Si unificano al 7 luglio i termini di presentazione, consegna ai contribuenti e trasmissione della dichiarazione

Possibilità del contribuente

Ottenuta la dichiarazione precompilata, il contribuente ha 2 possibilità:

- accettarla, così rendendo definitivi gli eventuali crediti, che non verranno sottoposti a controlli preventivi anche se superiori a €. 4.000, ma vengono direttamente rimborsati

- integrarla, mediante dati non conosciuti all’Agenzia (oneri detraibili diversi da quelli comunicati da banche, assicurazioni ecc...), consegnati ai CAF o a professionisti abilitati all’assistenza fiscale, che provvedono all’integrazione della dichiarazione ed all’apposizione del visto di conformità.

 

Responsabilità

In caso di visto di conformità infedele, salva la dichiarazione di rettifica possibile entro il 10 novembre successivo, è a carico del prestatore di assistenza fiscale. Permane il controllo sulla sussistenza delle condizioni che danno diritto a detrazioni e sugli oneri certificati ma non trattenuti dai sostituti.

 

 

PROFESSIONISTI: VITTO E ALLOGGIO

 

Il DLgs “semplificazioni” prevede che le prestazioni alberghiere e quelle relative alla somministrazione di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista che ne usufruisce.

Pertanto, il professionista non dovrà più:

- “riaddebitare” in fattura tali spese al committente

- operare la deduzione del relativo ammontare quale componente di costo deducibile dal proprio reddito di lavoro autonomo.

 

SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI

 

Partecipazione in società tra professionisti (art. 10 L.183/2011) - regime fiscale:

- a prescindere dalla natura della società (Srl, snc, ecc.)

- si applicheranno le disposizioni dettate per le associazioni professionali di cui all’art. 5 TUIR.

 

Pertanto, il reddito sarà imputato a ciascun socio per trasparenza in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili (consentendo di farlo valere anche a fini previdenziali).

Le medesime regole trovano applicazione anche ai fini IRAP.

DICHIARAZIONE

DI SUCCESSIONE

Si amplia la platea di contribuenti esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione di successione; infatti:

- non sarà più necessario presentare la dichiarazione di successione

- quando l’eredità, devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta:

- ha un valore < 100.000 euro

- non comprende immobili o diritti reali immobiliari.

 

Nota: secondo la norma vigente la soglia che fa scattare l’obbligo di denuncia è di €. 25.822; inoltre, si rammenta che in caso di esonero non è neppure dovuta l’imposta sulle successioni, atteso che, per le successioni a favore di coniuge e parenti in linea retta opera una franchigia di €. 1.000.000 per ciascun erede.

 

Cade anche l’obbligo di allegare i documenti in originale alla dichiarazione di successione; con specifico riferimento ad alcuni di essi (atti di ultima volontà, accordo di integrazione dei diritti dei legittimari, bilanci o inventari, documenti di prova delle passività) il DLgs “semplificazioni” dispone che gli eredi possano allegare alla dichiarazione di successione, in luogo delle copie autentiche di tali atti o dei documenti in originale, copie non autentiche, unitamente alla dichiarazione sostitutiva (art. 47; DPR 445/2000); resta ferma la possibilità dell’Agenzia di richiedere i documenti in originale o in copia autentica.

Scompare anche l’obbligo di presentare la dichiarazione integrativa in caso di rimborso fiscale erogato dopo la dichiarazione di successione; pertanto, l’Ufficio competente potrà erogare i rimborsi dopo la presentazione della dichiarazione di successione senza necessità di una dichiarazione integrativa, semplicemente liquidando l’imposta tenendo conto di tali importi.

 

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

Il provvedimento elimina l'obbligo di comunicare all’Agenzia i dati nei casi in cui i lavori ammessi alla detrazione proseguano per più periodi d'imposta.

 

Nota: ad oggi, i contribuenti interessati alla detrazione IRPEF, i cui lavori proseguono oltre il periodo di imposta, devono inviare apposita comunicazione dei dati delle spese sostenute nei periodi di imposta precedenti.

 

Pertanto, nel caso di comunicazioni obbligatorie, la mancata osservanza del termine per l’invio (90 gg dal termine di ciascun periodo di imposta in cui sono state sostenute le spese) o la sua omissione non comportano la decadenza dal beneficio fiscale, ma solo la irrogazione di una sanzione pecuniaria (da €.256 a €.2.065).

SEMPLIFICAZIONI PER I RIMBORSI

Rimborsi Iva

Si semplifica la procedura per l’esecuzione dei rimborsi IVA; in particolare:

- vengono cancellati gli adempimenti per i rimborsi fino a €.15.000 .

- non vengono posti limiti all’ammontare dei rimborsi in favore dei contribuenti “non a rischio” per i quali non è più necessaria la prestazione della garanzia a favore dello Stato; in questi casi è sufficiente che la dichiarazione o l’istanza da cui emerge il credito IVA richiesto a rimborso:

- rechi il visto di conformità

- abbia in allegato le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.

 

Rimborso dei crediti d’imposta e degli interessi in conto fiscale

La norma prevede l’erogazione dei rimborsi da parte dell’agente della riscossione senza che il contribuente debba presentare apposita richiesta degli interessi eventualmente maturati.

Compensazione dei rimborsi da assistenza e compensi dei sostituti d’imposta

Il decreto prevede che l'effettuazione dei conguagli da parte dei sostituti d'imposta, l'erogazione dei compensi agli stessi per l'assistenza fiscale, nonché la compensazione delle ritenute eccedenti, possano essere eseguite con l'F24.

REGIMI OPZIONALI

Per usufruire di regimi opzionali come la tassazione per trasparenza, il consolidato nazionale, la tonnage-tax, non sarà più necessaria l’apposita manifestazione di volontà da esprimere preventivamente, ma sarà sufficiente la comunicazione direttamente in sede di dichiarazione dei redditi o IRAP.

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Società o enti che non hanno la sede legale/amministrativa in Italia

Semplificate le dichiarazioni dei soggetti che non hanno la sede in Italia; queste, infatti, non dovranno più indicare nella dichiarazione dei redditi:

  • l’indirizzo dell’evenuale stabile organizzazione del territorio stesso;
  • generalità e indirizzo in Italia di un rappresentante per i rapporti tributari.

 

Comunicazione operazioni Black list

Cambiano nuovamente le modalità ed i termini per la presentazione delle comunicazioni black list; in particolare, fermi restando:

 

  • la platea dei soggetto tenuti alla comunicazione;
  • i presupposti del monitoraggio (l’effettuazione di operazioni attive o passive la cui controparte è un operatore economico localizzato nei paradisi fiscali)
  • la modulistica da utilizzare (modello polivalente)

 

le modifiche riguardano l’entità delle operazioni e la periodicità.

Per quanto riguarda il primo aspetto, la soglia di €.500 (sotto la quale non vi è obbligo di comunicazione) viene portata a €.10.000.

Assume, a questo punto, sempre più importanza l’individuazione di regole precise per stabilire se la soglia è riferita ad ogni singola operazione oppure se debbano essere osservate altre regole, quali ad esempio il cumulo su base annuale delle operazioni verso lo stesso cliente /fornitore o ancora il cumulo dei corrispettivi relativi alla medesima operazione (es. acconto e saldo).

Altra novità riguarda la periodicità delle comunicazioni; viene, infatti, previsto che queste debbano essere inviate all’Agenzia con cadenza annuale (i termini, a questo punto, dovrebbero essere quelli dello spesometro), con conseguente eliminazione dell’obbligo di presentare le comunicazioni mensili e trimestrali.

Nella sua attuale formulazione, il decreto stabilisce che entrambe le novità si applicano già alle operazioni poste in essere nell’anno solare in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento stesso; se questa formulazione verrà confermata e se il decreto legislativo entrerà in vigore nel 2014, occorrerà quindi presentare entro le scadenze del 10 aprile o del 20 aprile 2015 la comunicazione “a consuntivo” relativa alle operazioni del 2014, e non vi sarà più l’obbligo di presentare le comunicazioni mensili o trimestrali del 2014.

 

Richiesta di autorizzazione operazioni intracomunitarie

Con la nuova normativa sarà sufficiente l'attribuzione della partita Iva per poter effettuare operazioni intracomunitarie.

Fino ad oggi la disciplina IVA prevedeva che l’Agenzia, in sede di formazione della banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intra-UE, poteva

emettere, entro 30 giorni dalla data di attribuzione della partita IVA, provvedimento di assenso o diniego all’autorizzazione ad effettuare operazioni intracomunitarie. Quindi, tale attività del contribuente è bloccata fino alla emissione del predetto provvedimento positivo.

 

Termini presentazione della denuncia dei premi incassati da operatori esteri

Ad oggi, ai fini del pagamento dell’imposta sulle assicurazioni, gli operatori esteri operanti in Italia devono presentare ogni mese all'Agenzia delle entrate la denuncia dei premi incassati nel mese precedente. Al fine di semplificare gli adempimenti dichiarativi, la disposizione in esame provvede a stabilire che tale denuncia venga presentata annualmente (31 maggio) allineando i termini di presentazione con quelli previsti per le imprese stabilite in Italia.

ULTERIORI SEMPLIFICAZIONI

Detrazione forfetaria per prestazioni di sponsorizzazione

Si introduce la percentuale unica di detrazione nella misura del 50%:

- sia per le prestazioni di pubblicità che di sponsorizzazione

- per associazioni senza scopo di lucro, sportive dilettantistiche, pro-loco.

 

Attualmente è previsto un regime forfettario di determinazione dell’IVA per le imprese spettacolistiche (e sportive dilettantistiche) in base al quale la detrazione è stabilita nella misura del 50% dell’imposta relativa alle operazioni imponibili. Tale detrazione è, tuttavia, ridotta a 1/10 per le operazioni di sponsorizzazione.

 

Spese di rappresentanza

Si introduce la possibilità di detrarre l’IVA sulle spese di rappresentanza sostenute per l’acquisto di beni di costo unitario non superiore a 50 euro.

Fino ad oggi le spese per gli omaggi di valore unitario < €.50 sono interamente deducibili ai fini delle imposte sui redditi. Ai fini IVA, invece, la detrazione dell'imposta è ammessa solo per gli omaggi di valore inferiore a €.25,82.

 

Allineamento definizione prima casa Iva - Registro

La disposizione allinea la nozione di “prima casa” rilevante ai fini dell’applicazione della disciplina agevolativa in materia di IVA a quella prevista in materia di imposta di registro, prevedendo che l’aliquota Iva agevolata del 4% trovi applicazione in relazione ad abitazione classificate o classificabili nelle categorie catastali diverse da quelle A1, A8, e A9, anziché in base ai criteri finora utilizzati fissati dal decreto del ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969.