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Corte Ue: occhio al termine per il recupero degli aiuti di Stato

Legislazione - Decreti

La Corte di giustizia chiamata a pronunziarsi su una questione che vede protagonista la Commissione europea da un lato e dall’altro uno Stato comunitario, più precisamente la Spagna. L'esecutivo comunitario, a seguito del comportamento adottato dalla Spagna in merito a una questione che verte sulla concessione di aiuti ad alcune imprese, ha deciso di adire la Corte di giustizia, per far dichiarare l’inadempimento agli obblighi derivanti da alcune sue precedenti decisioni. In particolare in tema di aiuti di Stato, alla luce della procedura prevista dall’articolo 260 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (Tfue). Tale norma dispone, infatti, che spetta alla Commissione adire la Corte di giustizia, proponendo l'imposizione di una somma forfettaria e/o di una penalità di importo determinato in caso di mancata esecuzione di una sentenza.

 

Le argomentazioni della Commissione europea

In particolare, la Commissione riteneva realizzato un illegittimo aiuto di Stato, da parte del governo spagnolo, previsto in favore di alcune imprese sotto forma di credito fiscale, consistente nella restituzione del 45% dell’importo complessivo degli investimenti dalle stesse effettuati. La Commissione riteneva non solo che si trattasse di aiuti sostanzialmente illegittimi ma anche che circa il 90% degli stessi non fosse stato recuperato, nonostante diverse diffide in tal senso. Proponeva, per tale ragione, una somma di notevole entità per il mancato adeguamento, nei termini, dello Stato membro nei confronti delle sue precedenti decisioni.

 

La posizione del governo spagnolo

Di contrario avviso si mostrava il governo spagnolo, secondo cui gli aiuti in questione erano certamente compatibili col mercato interno, soddisfacendo il requisito dell’effetto incentivante; la Spagna contestava, inoltre, la sussistenza dell’inadempimento, nonché il calcolo delle sanzioni forfetarie previste quali penalità di mora.



La pronuncia della Corte

Secondo la Corte, al fine di determinare se la Spagna abbia adottato o meno tutti i provvedimenti necessari per conformarsi alle decisioni della Commissione, occorre verificare in concreto se gli importi degli aiuti illegittimi siano stati effettivamente restituiti dalle imprese beneficiarie.

A tal proposito, par d’uopo ricordare che poiché il Tfue ha abrogato, nell’ambito della procedura per inadempimento ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 2, Tfue, la fase relativa alla formulazione di un parere motivato, la data di riferimento per valutare l’esistenza di un inadempimento diviene quella della scadenza del termine stabilito nella lettera di diffida redatta in forza di tale disposizione.


Tuttavia, quando la procedura per inadempimento è stata avviata in base all’articolo 228, paragrafo 2, Ce, e un parere motivato è stato emesso prima della data di entrata in vigore del trattato di Lisbona (1° dicembre 2009) il dies ad quem è quello della scadenza del termine stabilito in detto parere motivato.
Nella presente causa, infatti, la Commissione ha emesso il parere in data 26 giugno 2008, e pertanto la data di riferimento per valutare l’esistenza dell’inadempimento è quella espressamente prevista nel parere stesso, ossia il 27 agosto 2008.
Ebbene, proseguono i giudici, è pacifico che - a tale data - gli aiuti illegittimi, che dovevano costituire oggetto di recupero, non erano stati integralmente recuperati dalle autorità spagnole, configurando ciò palese violazione dell’articolo 260, paragrafo 1, Tfue.


Tra l’altro, a parere dei giudici, la Spagna doveva procedere autonomamente a verificare la posizione individuale di ciascuna impresa beneficiaria e calcolare l’importo esatto del recupero, sulle scorta delle indicazioni desumibili dalle decisioni della Commissione.


Ecco che, allora, la condanna al pagamento di una somma forfettaria si ritiene idonea – a parere degli eurogiudici - a prevenire la futura reiterazione di analoghe infrazioni, specie ove si dimostri un inadempimento volontariamente protratto per un lungo periodo di tempo (nel caso di specie, più di un quinquennio).
Inadempimento tanto più grave, concludono i togati comunitari, in quanto realizzato nel settore degli aiuti di Stato, finalizzato a garantire il corretto operare del mercato comune in regime di libera concorrenza.


Le conclusioni degli eurogiudici

La Corte di giustizia, nel condannare la Spagna al pagamento di una somma forfettaria, ha stabilito che il termine ultimo per il recupero su base volontaria dell’aiuto di Stato illegittimo è perentorio, seppur “mobile”. Esso, infatti, può coincidere o con la data di emissione del parere della Commissione oppure, dopo l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, con la data della diffida.  A ogni modo, la somma forfettaria prevista a titolo di penalità di mora per l’inadempimento decorre da tale data.


Data della sentenza: 13 maggio 2014


Numero causa C-184/11


Nome delle parti:  Commissione Europea  contro  Spagna