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Legislazione - Decreti

Decreto Legge competitività e giustizia sociale

Il Governo ha approvato venerdì 18 aprile il Decreto Legge contenente "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale, l'equità e rilancio del Paese". Il decreto è ora in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. La misura principale è la riduzione del cuneo fiscale attraverso due strumenti:


· l'attribuzione di un credito di imposta in busta paga ai lavoratori dipendenti a partire da maggio per chi percepisce redditi fino a 26mila euro l'anno, in totale 10 milioni di lavoratori. In particolare, 80 euro al mese finiranno a chi ha un reddito tra 16 mila e 25 mila euro l'anno. Per gli altri arriva un bonus pari al 4% se il reddito è sotto quota 16mila euro e decrescente in modo proporzionale per chi invece guadagna fra i 25 e i 26 mila euro annui.

 

Per ora esclusi gli incapienti.


· la riduzione dell'aliquota IRAP per imprese e professionisti dello 0,4% ossia dal 3,9% al 3,5 (anche se gli effetti saranno per quest'anno dimezzati dal 'entrata in vigore
dell'aumento dell'acconto IRAP 2014 fissato al 3,7% . Per banche e imprese finanziarie si passerà dal 4,65% al 4,2%, con acconto 2014 al 4,4%. Per le assicurazioni si scenderà dal 5,9% al 5,3 (acconto al 5,6%). Le imprese agricole che già oggi godono dell'aliquota più bassa avranno uno sconto l'anno prossimo con un'aliquota dell'1,7 per cento e un acconto al 4,4%. In totale dunque il taglio per l'erario è pari al 10,2%, come preannunciato dal Presidente del Consiglio Renzi.


Altri provvedimenti riguardano l'aumento dal 20 al 26% delle rendite finanziarie (esclusi i titoli di stato) a partire dal 1 luglio 2014, il rafforzamento del contrasto all'evasione fiscale; il pagamento dei debiti arretrati delle pubbliche amministrazioni; l'anticipo dell'obbligo di fatturazione elettronica per la pubblica amministrazione al 31 marzo 2015 e ulteriori tagli alle spese, ivi compreso il tetto di 240mila euro agli stipendi di dirigenti e manager pubblici.



Sostituzione IMU-IRPEF sui terreni

La risoluzione n. 41 di venerdì 18 aprile dell'Agenzia ha chiarito che sui terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP per il 2013, non è dovuta l'IRPEF. Il reddito dominicale dei terreni non affittati non concorre a formare il reddito ai fini Irpef, qualora nel 2013 tali immobili fossero soggetti ad Imu anche se l'imposta non è stata versata. Ricordiamo infatti che l'articolo 8, comma 1 del Dlgs 23/2011 prevede che l'Imu sostituisca l'Irpef e le addizionali (regionali e comunali) dovute in relazione ai redditi fondiari relativi agli immobili non affittati da parte delle
persone fisiche e le società semplici. Va specificato tale sostituzione sono opera anche nel caso sia stata pagata la c.d. "mini-IMU".



Spesometro: Ravvedimento entro un anno

E' scaduto ieri il termine per l'invio dei dati relativi alle operazioni rilevanti ai fini IVA effettuate nel 2013, ovvero il cosiddetto "spesometro" da parte dei contribuenti con liquidazione IVA trimestrale o annuale. Per chi non avesse provveduto scatta da oggi la possibilità del ravvedimento operoso entro un anno che va calcolato a seconda delle differenti scadenze per l'invio (10 aprile per i contribuenti iva mensili o 22 aprile per gli altri), come previsto dall'articolo 21 del D.L. n. 78/2010 e chiarito dalla circolare 24/E/2011. La sanzione prevista è pari a un ottavo del minimo edittale, cioè un ottavo di 258 euro e, quindi, pari a 32,25 euro.


Verifica delle attività formative e cassa integrazione

Il Ministero del Lavoro ha annunciato nella Nota operativa n. 9761 del 17 marzo 2014, nuovi controlli nelle imprese con programmi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale che utilizzano la Cassa integrazione guadagni straordinaria. In particolare si chiarisce, sarà verificata la realizzazione della formazione per i lavoratori sospesi prevista dagli artt. 1 e ss. del DM n. 31444/2002, con accesso diretto degli ispettori sul luogo del lavoro e non solo sulla base di documentazione ma anche con la testimonianza dei lavoratori stessi sulle attività.