Notice

D.L. 31 gennaio 2007, n. 7

Legislazione - Decreti
(Gazz. Uff. n. 26 del 1° febbraio 2007)
 
Art. 1.
Ricarica nei servizi di telefonia mobile, trasparenza e libertà di  recesso
dai contratti con operatori telefonici, televisivi e di servizi internet
Entrata in vigore:
2 febbraio 2007
    1. Al fine di favorire la concorrenza e la trasparenza  delle  tariffe,
di garantire ai consumatori finali un adeguato livello di conoscenza  sugli
effettivi costi del servizio, nonché di  facilitare  il  confronto  tra  le
offerte presenti sul mercato, è vietata, da  parte  degli  operatori  della
telefonia mobile, l'applicazione di costi fissi  e  di  contributi  per  la
ricarica di carte prepagate, anche via  bancomat  o  in  forma  telematica,
aggiuntivi rispetto al costo del traffico telefonico richiesto,  nonché  la
previsione  di  termini  temporali  massimi  di   utilizzo   del   traffico
acquistato. Ogni eventuale clausola difforme è nulla ai sensi dell'articolo
1418  del  codice  civile.  Gli  operatori  adeguano  la  propria   offerta
commerciale alle predette disposizioni entro il termine  di  trenta  giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
    2. L'offerta delle tariffe dei  differenti  operatori  della  telefonia
deve evidenziare  tutte  le  voci  che  compongono  l'effettivo  costo  del
traffico telefonico, al  fine  di  consentire  ai  singoli  consumatori  un
adeguato confronto.
    3. I contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia  e  di
reti televisive e di  comunicazione  elettronica,  indipendentemente  dalla
tecnologia utilizzata,  devono  prevedere  la  facoltà  del  contraente  di
recedere dal contratto  o  di  trasferirlo  presso  altro  operatore  senza
vincoli temporali o ritardi non giustificati da esigenze tecniche  e  senza
spese non giustificate da costi dell'operatore e  non  possono  imporre  un
obbligo di preavviso superiore a trenta giorni. Le clausole  difformi  sono
nulle, fatta salva la facoltà degli operatori di adeguare alle disposizioni
del presente articolo i rapporti contrattuali già stipulati  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto entro i successivi sessanta giorni.
    4.  L'Autorità  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  stabilisce  le
modalità attuative delle disposizioni di  cui  al  comma  2  e  applica  le
relative sanzioni.