Notice

I CONTENUTI DELLA MANOVRA FINANZIARIA

Legislazione - Decreti

Soppressione dell’ISPESL e di altri Enti (articolo 7 comma 1 e comma 20).

Sono soppressi l’ISPESL (Istituto Superiore Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro) e l’IPSEMA (Istituto per la Prevenzione nel Settore marino), il cui personale e le cui funzioni confluiscono nell’INAIL.
Sulla soppressione dell’ISPESL, sono stati espressi pareri negativi da molti operatori del settore, ma il Ministero è determinato in questa scelta: il Ministro del Lavoro Sacconi ha già emanato una circolare operativa sulle modalità di incorporazione degli Enti soppressi da parte dell’INAIL.

È auspicabile che l’incorporazione nell’Inail non modifichi la “mission” di questo Ente, l’unico in Italia ad occuparsi di attività di ricerca, anche applicata, in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di attività vigilanza e verifica, nonché organo tecnico-scientifico delle Autorità di sorveglianza del mercato.

E’ prevista inoltre la soppressione dell’IPI (Istituto per la Promozione Industriale) e delle Stazioni Sperimentali, le cui funzioni vengono riassorbite rispettivamente dal Ministero dello Sviluppo Economico e dalle Camere di Commercio.
La soppressione delle Stazioni Sperimentali era stata più volte sollecitata anche dalla CNA; tenuto conto che in questi anni le Stazioni non hanno prodotto alcun risultato concreto per le nostre imprese, sarebbe utile prevedere che la soppressione di tali Enti non implichi il trasferimento delle funzioni alle CCIA, trasferimento che potrebbe comportare ulteriori oneri per le imprese.


Sogin (articolo 7 comma 23)

In un contesto di razionalizzazione degli enti pubblici, non si comprende l’utilità di abrogare le norme che disponevano il commissariamento ed il successivo superamento della Sogin (disposto dalla Legge 99/09 -c.d. “sviluppo”), e di prevedere la ricostituzione del Consiglio d’Amministrazione, anche in considerazione dell’attività che dovrà svolgere l’Agenzia nucleare di cui alle legge 99/09.

 
Riduzione di spesa per manutenzione degli immobili pubblici (articolo 8 comma 1)

Tale norma, che riduce dal 3 al 2% il limite annuo per le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria degli enti pubblici, comporterà minore efficientamento degli immobili.
Gli interventi di manutenzione, se effettuati secondo criteri di sostenibilità energetica, comportano maggiore efficienza degli immobili e dunque risparmi economici per la pubblica amministrazione.


Riduzione di spesa per consumi intermedi della PA (articolo 8 comma 5)

Nell’ambito di interventi in tema di acquisti pubblici manca ancora una volta l’impegno, stabilito dalla normativa comunitaria, al rispetto dei criteri del “Green Public Procurement” (Acquisti Pubblici Verdi), in base al quale le Amministrazioni Pubbliche devono integrare i criteri ambientali in tutte le fasi del proprio processo di acquisto, incoraggiando la diffusione di tecnologie ambientali e lo sviluppo di prodotti validi sotto il profilo ambientale.
Tali disposizioni premierebbero un mercato in cui operano principalmente piccole e medie imprese italiane, favorendo uno sviluppo territoriale e sostenibile.

Valutazione dello stress lavoro-correlato ( articolo 8 comma 12):
L’articolo 28 del decreto legislativo 81/08, relativo allo stress lavoro-correlato, contiene alcuni aspetti critici:
la valutazione dello stress lavoro-correlato da parte del datore di lavoro, anche se condotta il più possibile su parametri oggettivi, collettivi e statistici, potrebbe implicare un rischio di intromissioni, anche non volute, nella dimensione privata del lavoratore.
vi è un’oggettiva difficoltà nel tracciare un confine tra le cause lavorative e quelle personali o sociali, che hanno causato lo stress nel lavoratore o nella lavoratrice.

L’esigenza di sottrarre ad arbitrio o soggettività questo tipo di valutazione, utilizzando parametri il più possibile oggettivi e statistici, ha indotto il legislatore a delegare ad un Ente istituzionale, la Commissione consultiva permanente per la sicurezza e salute sul lavoro, istituita presso il Ministero del lavoro, l’elaborazione delle indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro-correlato (art. 28, comma 1.bis).
In attesa dell’ elaborazione delle predette indicazioni che devono essere rispettate nell’elaborazione della valutazione dei rischi, il legislatore ha ritenuto opportuno prorogare la decorrenza dell’obbligo al 31.12.2010.


Tariffa Rifiuti (articolo 8 comma 33)

Viene sancita la natura tariffaria e non tributaria della tariffa d’igiene ambientale, applicata dai comuni sui rifiuti urbani. La modifica si scontra però con una sentenza del 2009 della Corte Costituzionale che ha ritenuto il contrario.
Con quest’atto il Governo si mette al riparo dagli effetti di tale sentenza, che avrebbe determinato il rimborso dell’IVA sulla TIA agli utenti.
Concorso delle autonomie territoriali alla manovra e Patto di stabilità (articolo 14 commi da 1 a 12):
Nell’ambito delle disposizioni relative ai tagli, ai tetti di spesa ed al Patto di Stabilità per le Autonomie Territoriali, sarebbe stato necessario prevedere una deroga per gli investimenti in efficienza energetica, soprattutto in considerazione delle condizioni particolarmente restrittive stabilite dal decreto. Tale deroga risulta coerente in ragione dei successivi risparmi che questi investimenti comportano per il bilancio pubblico.
Reti di imprese (articolo 42):
L’articolo 42 ridefinisce il contratto di rete tra imprese, al fine di impegnare le stesse ad uno specifico programma volto ad accrescerne la capacità innovativa e la competitività sul mercato.
Il comma 2quater prevede, per le imprese che partecipano alla rete, un’agevolazione fiscale sugli utili destinati alla realizzazione di investimenti previsti nel programma comune di rete.
Le reti e le aggregazioni d’impresa stanno assumendo un ruolo sempre più strategico per la competitività del sistema imprenditoriale italiano. La capacità di fare rete può rappresentare, soprattutto per le imprese più piccole, la via d’uscita dall’attuale crisi economica, una modalità organizzativa in grado di far fronte alle difficoltà strutturali insite nella piccola dimensione. Le imprese in forma aggregata, e nel rispetto della propria autonomia, riescono così a raggiungere obbiettivi di sviluppo che singolarmente non potrebbero: fare innovazioni di prodotto, di processo e organizzative della produzione, condividere investimenti, materiali e immateriali, affrancarsi da una condizione di mera subfornitura.

Il provvedimento sulle reti di imprese, inserito nella manovra finanziaria, rileva una specifica attenzione e un riconoscimento esplicito dell’importanza del tema delle imprese.
Apprezziamo la volontà di sostenere questi processi attraverso forme di agevolazioni fiscali, amministrative e finanziarie a condizione che i criteri e le condizioni di eleggibilità non siano discriminanti o penalizzati per le imprese più piccole o per le aggregazioni di micro e piccole imprese. Il provvedimento, infatti, agevola solo le imprese che sottoscrivono un contratto di rete, uno strumento nuovo di cui ancora non si conoscono gli effetti applicativi, e che adottano un regime di contabilità ordinaria. Sarebbe opportuno garantire il sostegno a tutte quelle reti, o aggregazioni, che hanno nei loro programmi di sviluppo obiettivi di competitività e di crescita che abbiano ricadute su tutte le imprese aderenti. Inoltre, comprendiamo la necessità di garantire un’esigenza di trasparenza e di controllo delle agevolazioni che saranno erogate, ma è importante che i criteri e le modalità di attuazione definiti dall’Agenzia delle Entrate, garantiscano una reale parità di trattamento tra le imprese, senza creare barriere all’accesso o eccessivi oneri amministrativi.
Infine, l’agevolazione, ancorché limitata alle risorse individuate, non è di immediata applicazione poiché subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.


Certificati Verdi e destinazione delle risorse derivanti dalla risoluzione anticipata delle convenzioni CIP6 (articolo 45)

L’articolo 45 della manovra finanziaria, nella sua prima stesura, abrogava il meccanismo di ritiro da parte del GSE dei certificati verdi (strumento incentivante per gli impianti di energia rinnovabile) in eccesso sul mercato, meccanismo che consentiva di mantenere alto il valore (e dunque le capacità incentivanti) di tali CV; tale abrogazione, motivata dalle necessità di riduzione degli oneri presenti in bolletta (da cui si recuperano le risorse necessarie per finanziare il meccanismo in questione), avrebbe però compromesso l’efficacia della politica di incentivazione delle fonti rinnovabili di energia, che richiede stabilità e trasparenza.
La nuova versione dell’articolo 45 approvata dalla Commissione Bilancio del Senato, pur risultando migliorativa per quanto riguarda le previsioni sui Certificati Verdi (si mantiene la previsione di ritiro dei CV da parte del GSE anche se per una quota ridotta rispetto alle previsioni attuali), non dà certezza sulle misure concrete per ridurre le quantità in eccesso dei certificati verdi.
Andrebbero ad esempio previste che trasferiscano l’onere a carico dei produttori di energia, incrementando i loro obblighi di produzione da fonte rinnovabile.
Una tale previsione, affiancata da un efficace monitoraggio volto ad evitare che i relativi costi che ne deriverebbero per i produttori vengano riversati sul costo per i clienti finali, consentirebbe di mantenere congruo il valore dell’incentivo per le fonti rinnovabili senza determinare ulteriori oneri in bolletta.

L’articolo 45, nella stesura approvata, ha introdotto inoltre una previsione che a nostro avviso comporta un aggravio ingiustificato per le bollette di famiglie e imprese.
L’articolo prevede infatti che le risorse derivanti dai contributi per il Cip6 (un altro strumento incentivante che per anni ha finanziato ingiustificatamente anche le cosiddette fonti assimilate alle rinnovabili), vengano destinate ad un Fondo per l’Università e la ricerca; i consumatori di elettricità continueranno pertanto a pagare in bolletta i costi per coprire tali contributi anche dopo la risoluzione anticipata delle convenzioni, possibilità che era stata introdotta proprio per ridurre il peso degli oneri in bolletta.
Tale previsione a nostro avviso rappresenta una forma di tassazione iniqua e poco trasparente.


Conferenza dei Servizi (articolo 49)

Si apprezzano le disposizioni di semplificazione del procedimento amministrativo in materia di conferenza dei servizi che, riducendo i tempi per l’adozione dei provvedimenti soggetti a tale disciplina, dovrebbero agevolare gli investimenti.
Viene stabilito che, se l’intervento esaminato dalla Conferenza di Servizi supera positivamente la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) regolata dalla Parte II del D.Lgs. 152/06, i risultati e le prescrizioni di questa valutazione devono essere utilizzati, senza modifiche, anche ai fini della VIA se effettuata dalla stessa autorità competente statale o regionale.
All’interno del procedimento della Conferenza di Servizi, in materia di VIA, VAS ed AIA ogni amministrazione interessata deve espressamente indicare la propria posizione e non è pertanto applicabile il principio del “silenzio – assenso”.
Per rispettare i tempi prescritti dalle normative per il rilascio dei provvedimenti, per l’esecuzione delle attività tecnico – istruttorie non ancora eseguite le amministrazioni competenti al rilascio dei provvedimenti in materia ambientale possono avvalersi anche di altri organi dell’amministrazione pubblica, di enti pubblici o di università con qualificazioni e capacità tecniche equipollenti.

 
SCIA -Segnalazione certificata di inizio attività (articolo 49 comma 4-bis)

Ogni tipologia di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva (es: individuazione delle sedi farmaceutiche o delle piazze notarili), permesso o nulla osta, iscrizioni albo o ruoli necessarie per esercitare l’attività imprenditoriale è sostituita, quando non sono presenti vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, da una segnalazione dell’interessato. Questo è possibile se non sono previsti limiti, contingenti o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio di questi atti sostituiti dalla segnalazione denominata scia – segnalazione certificata d’inizio attività.
La SCIA sostituisce integralmente la dichiarazione d’inizio attività (DIA) e le relative procedure individuate da ogni normativa statale o regionale.
A questa segnalazione occorre allegare:

dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà riguardanti tutti gli stati e le caratteristiche personali quali, ad esempio, data e luogo di nascita, cittadinanza, stato di famiglia, titolo di studio ecc…(art. 46 DPR 445/2000);
attestazioni ed asseverazioni di tecnici abilitati complete degli eventuali elaborati tecnici necessari per consentire alle amministrazioni le verifiche di loro competenza.

I pareri di organi o enti preposti e l’esecuzione di verifiche preventive sono sostituiti da autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni.
L’attività può essere iniziata dalla data di presentazione della SCIA.
Se l’amministrazione accerta carenze nei requisiti o presupposti necessari, entro 60 giorni dal ricevimento della segnalazione può vietare la prosecuzione dell’attività ed obbligare alla rimozione degli eventuali danni, tranne nel caso in cui l’interessato provveda entro il termine prescritto, che non può essere inferiore a 30 giorni, a conformare l’attività alle norme vigenti. Superato il termine dei 60 giorni, l’autorità può intervenire solo in presenza di pericoli di danni al patrimonio artistico, culturale, all’ambiente, alla salute, alla sicurezza pubblica o alla difesa nazionale, dimostrando che non è possibile da parte dell’interessato conformare l’attività alle norme vigenti.

È inoltre prevista la pubblicazione, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, da parte del Governo, sentiti i Ministri interessati e le associazioni di categoria, di regolamenti con l’obiettivo di semplificare e ridurre gli adempimenti amministrativi a carico delle piccole e medie imprese e basati sui seguenti principi:
proporzionalità degli adempimenti amministrativi in relazione alla dimensione dell’impresa, al settore di attività ed alle esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti;
eliminazione di autorizzazioni, licenze, permessi, dichiarazioni, attestazioni, certificazioni, adempimenti amministrativi e procedure non necessarie rispetto alla tutela degli interessi pubblici in relazione alla dimensione dell’impresa o delle attività esercitate;
incremento dell’utilizzo di autocertificazioni, attestazioni ed asseverazioni rilasciate da tecnici abilitati;
eliminazione delle autorizzazioni e dei controlli relativi alle attività per le quali l’impresa possieda una certificazione ISO o equivalente;
coordinamento delle attività di controllo per evitare duplicazioni e sovrapposizioni.


Installazione di piccoli impianti di distribuzione di metano (articolo 51)

Viene consentita l’installazione di impianti fissi privati senza serbatoi d’accumulo per il rifornimento a carica lenta, con capacità di compressione inferiore a 3 mc/h, di metano prelevato dalla rete di distribuzione domestica per l’alimentazione di autoveicoli. Per effettuare questa installazione occorre presentare una DIA. Con apposito DM sono regolamentati l’installazione e l’utilizzo di questi serbatoi.
L’installazione, lo smontaggio e la manutenzione di questi impianti potrà essere svolta da imprese iscritte alla CCIAA per le seguenti attività:
impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell’energia elettrica all’interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell’energia fornita dall’ente distributore;
impianti per il trasporto e l’utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all’interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall’ente distributore.

Questi impianti non necessitano del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI).