Donazione di alimenti a una Onlus
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Le derrate alimentari alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa che, in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale, vengono ceduti gratuitamente a una Onlus, non rilevano fiscalmente (articolo 13, comma 2, del Dlgs 460/1997). Il loro valore normale non viene pertanto considerato tra i ricavi dell’impresa. È necessario, a tal fine, che venga effettuata una preventiva comunicazione delle singole cessioni di beni, da parte dell’impresa cedente, al competente ufficio delle Entrate.
Tuttavia, non vi è obbligo di comunicazione preventiva per le cessioni di beni facilmente deperibili e di modico valore. Analogamente, per quanto riguarda l’Iva, non è necessario inviare alcuna comunicazione, ai fini dell’esenzione, qualora l’ammontare del costo dei beni non sia superiore a 5.164,57 euro (risoluzione n. 46 /E del 2002).
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