Notice

Riforme del Governo

Comunicazione - Comunicazioni

Il Governo approva 5 decreti della delega fiscale

Come da attese, il Consiglio dei Ministri di venerdì 4 settembre ha approvato cinque decreti attuativi della delega fiscale, quelli su riscossione, agenzie fiscali, lotta all'evasione, sanzioni penali e amministrative e interpelli, che ora attendono gli ultimi pareri del Parlamento per fine mese.

Con particolare riguardo al decreto sulle sanzioni, la riforma scatterà in due tempi: la riforma dei reati tributari scatterà subito (15 giorni dopo la pubblicazione del decreto in Gazzetta ufficiale), mentre la revisione delle sanzioni amministrative scatterà dal 1° gennaio 2017.

 

Il decreto introduce pene più pesanti per i sostituti d'imposta che, pur essendovi obbligati, non presentano il modello 770.  La norma potrebbe applicarsi già per questa dichiarazione se il decreto entrerà in vigore prima del 20 dicembre, data ultima per la presentazione. E' confermato l'innalzamento da 50mila a 250mila euro della soglia che scattare il reato penale in caso di omesso versamento dell'Iva, mentre per l'omesso versamento di ritenute il penale scatterà a partire da 150mila euro. Il decreto, inoltre, riscrive le sanzioni per il reverse charge, rendendole proporzionali alla gravità della violazione. Nelle ipotesi di omesso o carente versamento nei 90 giorni si prevede che la sanzione sia dimezzata e si calcoli nella nuova misura del 15% (anziché del 30%) dell’importo non versato o pagato in ritardo.  Vi è poi un intervento sulle sanzioni in tema di reverse charge. La sanzione in misura proporzionale (dal 90 al 180% dell’imposta) rimane in vigore solo per le ipotesi di violazioni più gravi, in cui l’omissione o il ritardo generano pregiudizio per gli interessi erariali.

Il testo rivede anche l'aggio sulla riscossione. Innanzitutto, cambia la nomenclatura: si parla, infatti, di "oneri di riscossione e di esecuzione". Inoltre, la misura dell'aggio scende dall'attuale 4,08% al 3% sulle maggiori imposte iscritte a ruolo, sulle sanzioni e sugli interessi da ritardata iscrizione a ruolo nel caso di pagamento entro 60 giorni dalla notifica della cartella. Nel caso di pagamento oltre i 60 giorni, invece, l'aggio è pari al 6% (invece che 8%), da calcolare sempre non solo sulle maggiori imposte iscritte a ruolo, ma anche sulle sanzioni e sugli interessi da ritardata iscrizione a ruolo

Infine il decreto legislativo attuativo della Delega fiscale relativo alla riforma degli interpelli, approvato dal Governo, riduce a quattro le tipologie di interpelli: ordinario (che ora include quello qualificatorio), probatorio, anti-abuso e disapplicativo. In tal modo, sono stati eliminati tutti gli interpelli obbligatori "inutili" o addirittura  dannosi per il contribuente o per l'Amministrazione finanziaria. Il testo approvato conferma la riduzione dei tempi di risposta per gli interpelli ordinari da 120 a 90 giorni e la certezza della risposta in 120 giorni per le altre tipologie.

 

Riforma bilancio in Gazzetta

E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 205 di venerdì 4 settembre il D.Lgs. n. 139/2015, il decreto sulla riforma dei bilanci che recepisce la direttiva 2013/34. Le novità riguardano la contabilità, la presentazione del bilancio ed i sistemi informativi. Le norme del decreto entreranno in vigore dal 1° gennaio 2016.

 

Pubblicata la legge sull’impresa agricola sociale

E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'8 settembre la Legge n.141 2015, che prevede il debutto in Italia dell'impresa agricola sociale. Si tratta di quei soggetti giuridici che svolgono le attività agricole anche sotto forma di cooperativa sociale e che procedono all’inserimento socio lavorativo di lavoratori svantaggiati come previsto dal regolamento Ue 651/2014). L’impresa agricola sociale è indirizzata a formare progetti finalizzati all’educazione ambientale e alimentare, a salvaguardare la biodiversità e la diffusione della conoscenza del territorio attraverso l’organizzazione di fattorie sociali e didattiche,  rivolte ai bambini e alle persone in difficoltà fisica e psichica.

 

IVA 22% sull'energia elettrica nei  condomini con unità non abitative

Alla fornitura di energia elettrica necessaria per il funzionamento delle parti comuni di un condominio, nel quale siano presenti anche unità a destinazione diversa dall’abitativo, si deve applicare l’aliquota IVA ordinaria del 22%. E' quanto ha precisato l'Agenzia delle Entrate in risposta all’Interpello n. 904-492/2015. Non si applica l'aliquota agevolata al 10% in quanto “… non è possibile ripartire oggettivamente i consumi di energia elettrica tra quelli destinati agli usi domestici agevolati e quelli destinati ai consumi non agevolati”.