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Rendicontazione inviata dalle banche agli Enti locali esente dal bollo: Risoluzione

 

Con Risoluzione 16 settembre 2014, n. 84, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'applicabilità dell'imposta di bollo (art. 13, commi 2-bis e 2-ter, Tariffa, Allegato A, al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642) agli estratti di conto corrente e alle rendicontazioni relative a rapporti di deposito titoli inviati dalle banche nell'ambito del Servizio di Tesoreria.

In particolare, è stato precisato che l'imposta di bollo:

  • non si applica ai rapporti di conto corrente e di custodia di titoli e valori strumentali allo svolgimento del servizio di tesoreria di cui all'articolo 209, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
  • si applica se "l'ente locale, nell'ambito della propria autonomia contrattuale, instauri un autonomo rapporto di conto corrente, ovvero di custodia e amministrazione titoli, con l'intermediario finanziario per il quale non trovano applicazione le previsione recate dal D.Lgs. n. 267 del 2000".

È stato, inoltre, chiarito che è possibile recuperare l'imposta corrisposta per le annualità 2012 e 2013 in relazione ai conti di tesoreria chiedendone il rimborso entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento (art. 37, D.P.R. n. 642/1972). Non è possibile invece compensare detti importi con i versamenti dell'imposta di bollo da effettuare nel 2014.

 

Niente sequestro preventivo se il fisco cancella l'ipoteca: Cassazione

Con Sentenza 16 settembre 2014, n. 37853, la Corte di Cassazione ha chiarito che non è ammissibile il sequestro preventivo sugli immobili se l'Amministrazione finanziaria ha proceduto alla cancellazione dell'ipoteca sui beni dell'indagato.

Secondo i giudici, infatti, nel caso in esame, il sequestro preventivo sui beni immobili di un soggetto titolare di un'impresa, indagato per sottrazione fraudolenta al pagamento d'imposta, è stato adottato sulla ritenuta sussistenza di pericolo che sui beni potessero essere compiuti ulteriori atti fraudolenti. Tale presupposto era errato e la stessa rinuncia del fisco all'azione coattiva verso il contribuente lo dimostra e deve essere tenuta in considerazione.

 

INPS: rientro anticipato al lavoro dopo una malattia solo con apposito certificato medico

L'INPS, con il Messaggio n. 6973 del 12 settembre 2014, precisa che il dipendente assente per malattia che, sentendosi guarito, intende rientrare anticipatamente al lavoro rispetto alla prognosi formulata dal proprio medico curante, può essere riammesso in servizio solo in presenza di un certificato medico di rettifica dell'originaria prognosi.

Solo in presenza di tale certificato il datore di lavoro può valutare se il dipendente ha effettivamente recuperato le proprie energie psicofisiche e può assolvere agli obblighi imposti dalle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

 

Contratti a termine: calcolo dei limiti numerici nel caso di inizio dell'attività durante l'anno

In tema di limitazioni quantitative alle assunzioni a tempo determinato introdotte dal c.d. Jobs Act, l'INPS, con il Messaggio n. 7044 del 16 settembre 2014, fornisce chiarimenti sulle modalità di computo dei contratti qualora il datore di lavoro abbia iniziato l'attività durante l'anno.

A conferma di quanto già precisato dal Ministero del Lavoro, con Lettera circolare n. 14974/2014, l'Istituto precisa che in tale ipotesi, non essendo possibile valutare la consistenza dell'organico a tempo indeterminato al 1° gennaio, per determinare il limite numerico dei contratti a termine previsto dal CCNL di riferimento, si deve verificare quanti rapporti di lavoro a tempo indeterminato risultano in forza alla data di assunzione del primo lavoratore a tempo determinato.