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Ridere per non piangere

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L'usuraio non paga l'I.V.A. 

La Corte di Giustizia U.E., con un’ordinanza del 7 luglio, ha stabilito che non è applicabile l’I.V.A. all’attività di usuraio: dal momento che la concessione di prestiti dietro interessi è esente dall'imposta, lo stesso trattamento deve essere applicato ai prestiti a tassi usurari.

Infatti, il principio di neutralità non consente di differenziare il regime I.V.A. a seconda che l'attività sia esercitata in modo lecito o illecito.