Notice

Separazione consensuale: rate del mutuo

Legislazione - Comunicati

Sono deducibili dal reddito complessivo ai fini delle imposte sul reddito, gli assegni periodici corrisposti al coniuge, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effettivi civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria (articolo 10, comma 1, lett. c), del Tuir). Non è possibile considerare l'importo del mutuo come onere deducibile, in quanto il coniuge ha espressamente rinunciato all'assegno di mantenimento. Inoltre, le somme destinate alle rate di mutuo, che non vengono corrisposte al coniuge stesso ma direttamente all'istituto mutuante, non sembrano collegate ai medesimi presupposti dell'assegno di mantenimento (paragrafo 3.2 della circolare 50/E del 2002).

 

 


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