Coniuge superstite e imposte sulla casa
Legislazione - Comunicati |
In caso di morte di uno dei coniugi, ai sensi dell’articolo 540, secondo comma, del codice civile, a quello superstite spetta il diritto di abitazione sulla residenza principale e sulle pertinenze. Il relativo obbligo dichiarativo, pertanto, ricade interamente su quest’ultimo, che può fruire per intero della deduzione per abitazione principale. Analogamente, il coniuge superstite conserva la piena titolarità dell’immobile (e ha conseguentemente soggettività passiva) ai fini Imu, Tasi e Tari. A tal fine, è utile ricordare che, per quanto riguarda l’Imu, la legge 147/2013 ha sancito che, dal 2014, l’imposta non è dovuta in relazione all'abitazione principale, tranne che si tratti di fabbricati accatastati come A/1, A/8 e A/9 (immobili di pregio, ville e castelli).
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