Notice

INFORMATIVA

Legislazione - Normative

Tra le novità, contenute nel Disegno di Legge della c.d. Legge di Stabilità 2016, approvato recentemente dal Consiglio dei ministri, è previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2016 la rendita catastale degli immobili delle categorie catastali D ed E, va determinata tramite stima diretta"tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento".


Dalla stima diretta volta alla quantificazione della rendita catastale vanno esclusi i macchinari, i congegni, le attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo. Da ciò consegue che non risultano più assoggettati ad IMU gli impianti ed i macchinari "imbullonati".

 

A decorrere dalla stessa data è possibile presentare atti di aggiornamento per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti (procedura DOCFA), in base a dette nuove modalità.


Solo per il 2016, se l'atto di aggiornamento è presentato entro il 15 giugno 2016, la rendita catastale rideterminata ha effetto dal 1° gennaio 2016.



Il ricorso in Cassazione ammissibile solo se si provano ragioni diverse nella doppia conforme

Nel caso di una causa giuslavoristica non può non essere tenuta in considerazione la disciplina dell'appello nel rito del lavoro, oltre alle discipline specifiche previste dalla Legge n. 92/2012 sui reclami contro le sentenze che valutano la domanda di impugnazione del licenziamento ex articolo 18. Pertanto, il ricorso per cassazione dopo la doppia conforme è ammissibile solo se il ricorrente riesce a dimostrare l'esistenza di ragioni diverse alla base delle due sentenze precedenti.


Con questa spiegazione la Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 22415 del 3 novembre 2015, ha rigettato il ricorso del datore di lavoro contro la decisione della corte d'appello di dichiarare illegittimo il licenziamento operato verso un lavoratore per la tardività della contestazione disciplinare. 


Congedo parentale a ore: cumulabilità con altri riposi o permessi

L'INPS, facendo seguito alle prime indicazioni operative sulla nuova disciplina in materia di fruizione del congedo parentale su base oraria, introdotto dall'art. 1, commi 8 e 9, del D.Lgs n. 80/2015, fornite con la Circolare n. 152/2015, interviene ora con il Messaggio n. 6704 del 3 novembre 2015 per precisare i casi di cumulabilità/incumulabilità del predetto congedo con altri riposi o permessi.


In particolare l'Istituto precisa che il congedo parentale ad ore risulta:

  • incumulabile con la fruizione nella medesima giornata di congedo parentale ad ore per altro figlio, ovvero di riposi orari per allattamento (ex artt. 39 e 40 del T.U.), nonché dei permessi previsti per i figli disabili gravi in alternativa al prolungamento del congedo parentale, anche se richiesti per bambini differenti;

  • cumulabile con permessi o riposi disciplinati da disposizioni normative diverse dal T.U. maternità/paternità, quali ad esempio i permessi di cui all'art. 33, commi 3 e 6, della Legge n.104/92, quando fruiti in modalità oraria (rettifica della Circolare n. 152/2015).





Esonero contributivo triennale: ulteriori chiarimenti dell'INPS

L'INPS, con la Circolare n. 178 del 3 novembre 2015, fornisce ulteriori chiarimenti in merito all'esonero contributivo triennale per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato, introdotto dalla Legge di Stabilità 2015, con particolare riferimento alla legittimazione a fruire del beneficio per i datori di lavoro privati.


In merito ai destinatari del beneficio l'Istituto informa che l'esonero si applica anche ai datori di lavoro che:

  • non rientrano nel novero delle amministrazioni pubbliche, ma sono tenuti ad assolvere gli obblighi contributivi verso le casse della Gestione Dipendenti Pubblici (CPDEL, CPI, CPS, CPUG, CTPS);

  • assumono lavoratori assicurati all'Istituto nazionale della Previdenza per i Giornalisti (INPGI).





Cassazione: in caso di conversione a "indeterminato" spetta la stessa sede di lavoro

Con la Sentenza n. 22414 pubblicata il 3 novembre 2015 la Corte di Cassazione è intervenuta in merito alla legittimità del rifiuto del lavoratore di cambiare sede di lavoro, una volta che il proprio rapporto di lavoro sia stato trasformato a tempo indeterminato in sede giudiziale.


In particolare la Suprema Corte ha sentenziato che anche nel caso di trasformazione a tempoindeterminato a seguito di procedimento giudiziale, l'azienda doveva addurre motivi tecnico organizzativi o produttivi per poter operare il trasferimento in altra sede del lavoratore: il rifiutodi quest'ultimo a spostarsi è stato quindi ritenuto legittimo e il licenziamento nullo.


Per la fruizione dei benefici necessaria la dichiarazione spontanea di emersione dal "nero"

Secondo la Corte di Cassazione non deve essere riconosciuto alcun beneficio all'azienda che effettua la dichiarazione di emersione dal lavoro nero chiedendo il concordato previdenziale, mentre sono già in corso accertamenti ispettivi dei quali è al corrente, in quanto tale dichiarazione deve essere spontanea.


In particolare la Suprema Corte, con la Sentenza n. 22412 del 3 novembre 2015, ha statuito che il datore deve pagare la cartella esattoriale relativa ai contributi omessi, a nulla rilevando le previsioni di una circolare del Ministero dell'Economia, per cui l'impossibilità di fruizione dei benefici di cui alla Legge n. 383/2001 scatterebbe solo dopo la notifica di un vero e proprio accertamento su violazioni contributive.


Salute e sicurezza sul lavoro: tre nuovi interpelli del Ministero del Lavoro

Il Ministero del Lavoro interviene in relazione alla normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro con tre nuovi interpelli del 2 novembre 2015, in risposta a specifici quesiti pervenuti in materia.


In particolare, il Ministero:

  • in risposta all'Unione sindacale di Base dei Vigili del Fuoco, chiarisce che la delega, da parte del datore di lavoro, di funzioni inerenti gli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro - ad eccezione della valutazione dei rischi e relativo documento e la designazione del RSPP - ad altro soggetto, risulta efficace subordinatamente al rispetto delle condizioni indicate nell'art. 16 del D.Lgs n. 81/2008 e, pertanto, all'accettazione per iscritto da parte del delegato (Interpello n. 7/2015);

  • in risposta alla CISL nazionale, chiarisce che

  • la richiesta di essere sottoposto a visita medica, da parte del medico competente, può essere avanzata da qualsiasi lavoratore, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia o meno già sottoposto a sorveglianza sanitaria;

  • l'obbligo, per il medico competente, di visitare i luoghi di lavoro, deve considerarsi esteso a tutti quei luoghi che possono avere rilevanza per la collaborazione con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi (Interpello n. 8/2015);

  • in risposta alla Federcoordinatori, chiarisce, con riferimento all'obbligo di aggiornamentoprofessionale, con cadenza triennale, per il formatore-docente, i termini di decorrenza del predetto triennio, nonché la possibilità per tale figura di scegliere liberamente la tipologia di aggiornamento a lei più confacente (Interpello n. 9/2015).