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Addio alla copia cartacea della dichiarazione d’intento in Dogana

Legislazione - Normative

Gli operatori sono dispensati dalla consegna in dogana della copia cartacea della dichiarazione d’intento e della relativa ricevuta di presentazione ed è consentito l’utilizzo della dichiarazione d’intento valida per più operazioni doganali. Lo ha reso noto l’Agenzia delle Dogane con la nota n.58510 dello scorso 20 maggio.

 

Si ricorda che l’art. 20 del D.Lgs. n.175/2014 ha apportato modifiche all’articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n.17, prevedendo che:

  • i soggetti che intendono avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell’IVA, ai sensi dell’art. 8, primo comma, lettera c), del D.P.R. n.633/1972, sono obbligati a trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni d’intento;
  • l'Agenzia delle Entrate è tenuta a mettere a disposizione dell’Agenzia delle Dogane la banca dati delle dichiarazioni d'intento per dispensare dalla consegna in dogana della copia cartacea delle predette dichiarazioni e delle ricevute di presentazione.

Tuttavia fino ad oggi, ancorché la norma contenuta nel decreto semplificazioni sia entrata in vigore già da qualche mese, l’agevolazione operativa, relativa alla possibilità di non produrre in dogana copia della lettera d’intento, non ha ancora trovato applicazione. Ciò in ragione del fatto che era stata riscontrata, da parte dell’Agenzia delle Dogane, un’altissima percentuale di errori nell’indicazione degli estremi della dichiarazione d’intento nelle dichiarazioni doganali dovuta a una sorta di incompatibilità tra il sistema AIDA e il sistema informatico dell’Agenzia delle Entrate (vedi nota dell’Agenzia delle Dogane n.46452 del 20 aprile 2015).

La nota in commento rende noto che, avendo ora l’Agenzia delle Dogane registrato una drastica riduzione degli errori di compilazione, dal 25 maggio 2015 sono attivi i nuovi controlli e l’interoperatività con l’Agenzia delle Entrate.

Pertanto, a decorrere da lunedì prossimo, gli operatori sono dispensati dalla consegna in dogana della copia cartacea della dichiarazione d’intento e della relativa ricevuta di presentazione.

Inoltre, viene precisato che è comunque consentito l’utilizzo della dichiarazione d’intento valida per più operazioni doganali. In tal senso si ricorda che l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n.13/E/2015 ha ammesso la possibilità che una dichiarazione d'intento riguardi una serie di operazioni doganali d'importazione, fino alla concorrenza di un determinato ammontare da utilizzarsi nell'anno di riferimento.

Pertanto, anche per le operazioni di importazione, l’operatore può compilare alternativamente il campo 1 ovvero il campo 2 del modello di dichiarazione d’intento. Nel primo caso, egli inserisce il “valore presunto” dell’imponibile ai fini IVA dell’operazione d’importazione che intende effettuare tenendo cautelativamente conto, per eccesso, di tutti gli elementi che concorrono al calcolo del suddetto imponibile ai fini dell’impegno del plafond IVA, poiché l’importo effettivo è quello risultante dalla dichiarazione doganale collegata alla dichiarazione d’intento. Nel secondo caso, invece, occorre inserire l’importo corrispondente all’ammontare della quota parte del proprio plafond IVA che si presume di utilizzare all’importazione nel periodo di riferimento.

Da ultimo, la nota n.58510 precisa che le dichiarazioni d’intento possono essere utilizzate presso qualunque Ufficio delle Dogane, senza alcuna limitazione di carattere territoriale.

 

 


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