Inail, nota 1991/07
Fisco e Previdenza - Fisco |
La finanziaria 2007 (art.1, comma 1177) ha quintuplicato le sanzioni amministrative - quelle entrate in vigore ante anno 1999 - per le violazioni in materia di :
1) lavoro;
2) legislazione sociale;
3) sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
Rientrano nella “stretta” tutte le sanzioni per violazioni formali, comprese quelle connesse all’omessa o ritardata denuncia di infortunio e di malattia professionale.
La nuova misura va applicata alle violazioni contestate dal 1° gennaio 2007 in poi: si fa riferimento:
1) in caso di ritardata denuncia = alla data di presentazione della denuncia stessa;
2) in caso di omessa denuncia = alla data dell’accertamento.
La quintuplicazione si applica indipendentemente dalla misura della sanzione stessa. Ad esempio la violazione dell’art. 53 del testo unico Inail (omessa denuncia di infortunio) va punita con la sanzione minima di 1290 euro, con quella massima di 7745 euro, con quella ridotta di 2580 euro.
1) lavoro;
2) legislazione sociale;
3) sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
Rientrano nella “stretta” tutte le sanzioni per violazioni formali, comprese quelle connesse all’omessa o ritardata denuncia di infortunio e di malattia professionale.
La nuova misura va applicata alle violazioni contestate dal 1° gennaio 2007 in poi: si fa riferimento:
1) in caso di ritardata denuncia = alla data di presentazione della denuncia stessa;
2) in caso di omessa denuncia = alla data dell’accertamento.
La quintuplicazione si applica indipendentemente dalla misura della sanzione stessa. Ad esempio la violazione dell’art. 53 del testo unico Inail (omessa denuncia di infortunio) va punita con la sanzione minima di 1290 euro, con quella massima di 7745 euro, con quella ridotta di 2580 euro.
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