Cartelle nulle senza avvisi bonari
Fisco e Previdenza - Fisco |
E’ nulla la cartella di pagamento che deriva dalla liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni, quando l’iscrizione a ruolo non è stata preceduta dall’invito al contribuente a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti, previsto dall’articolo 6, comma 5, dello Statuto del contribuente.
Lo stabilisce la commissione tributaria regionale della Puglia (sentenza n. 16/15/07), secondo cui l’invio dell’avviso bonario è previsto, a pena di nullità, per consentire al contribuente di provare il regolare versamento delle imposte prima che gli sia notificata la cartella di pagamento. I giudici pugliesi hanno rigettato l’appello del Fisco rilevando, innanzi tutto, che l’Ufficio non aveva dato prova di avere invitato il contribuente a fornire i chiarimenti o a produrre i documenti necessari, non essendo sufficiente, in tal senso, il dettaglio della partita dell’anagrafe tributaria che, per essere una risultanza interna all’Ufficio, non costituisce valido elemento di prova.
In secondo luogo la Ctr ha ritenuto infondata l’eccezione secondo cui, nel caso di specie, mancava un presupposto previsto dall’articolo 6, comma 5, della legge 212/00, ovvero le incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.
Infine è stata respinta anche la tesi dell’Ufficio in base alla quale lo Statuto non si applicherebbe agli anni di imposta precedenti alla sua entrata in vigore (1° agosto 2000).
Lo stabilisce la commissione tributaria regionale della Puglia (sentenza n. 16/15/07), secondo cui l’invio dell’avviso bonario è previsto, a pena di nullità, per consentire al contribuente di provare il regolare versamento delle imposte prima che gli sia notificata la cartella di pagamento. I giudici pugliesi hanno rigettato l’appello del Fisco rilevando, innanzi tutto, che l’Ufficio non aveva dato prova di avere invitato il contribuente a fornire i chiarimenti o a produrre i documenti necessari, non essendo sufficiente, in tal senso, il dettaglio della partita dell’anagrafe tributaria che, per essere una risultanza interna all’Ufficio, non costituisce valido elemento di prova.
In secondo luogo la Ctr ha ritenuto infondata l’eccezione secondo cui, nel caso di specie, mancava un presupposto previsto dall’articolo 6, comma 5, della legge 212/00, ovvero le incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.
Infine è stata respinta anche la tesi dell’Ufficio in base alla quale lo Statuto non si applicherebbe agli anni di imposta precedenti alla sua entrata in vigore (1° agosto 2000).
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