Notice

NOTIZIARIO FISCALE

Fisco e Previdenza - Fisco

Decreto "Patent box" pubblicato sul sito del MISE: Comunicato

Con Comunicato 20 ottobre 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 244/2015, il MISE ha annunciato l'avvenuta pubblicazione sul proprio sito internet del D.M. 30 luglio 2015, c.d. Decreto "Patent box".

La norma in oggetto contiene disposizioni di attuazione dell'articolo 1, commi da 37 a 45, Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), come successivamente modificato dal D.L. n. 3/2015, concernente il regime opzionale di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall'utilizzo di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, marchi, disegni e modelli, nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.

 

Codici tributo per versamento delle somme a seguito di comunicazioni ex art. 36-bis: Risoluzione


Con Risoluzione 20 ottobre 2015, n. 90, l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite Mod. F24, delle somme dovute a seguito delle comunicazioni inviate ai sensi dell'art. 36-bis, D.P.R. n. 600/1973, da utilizzare nel caso in cui il contribuente intenda versare solo una quota dell'importo complessivamente richiesto.

I nuovi codici sono:

  • "991B - Art. 36-bis D.P.R. 600/73. Imposta sostitutiva sui maggiori valori delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia - Art. 1, comma 148, Legge 27 dicembre 2013, n. 147. Imposta";
  • "992B - Art. 36-bis D.P.R. 600/73. Imposta sostitutiva sui maggiori valori delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia - Art. 1, comma 148, Legge 27 dicembre 2013, n. 147. Interessi";
  • "993B - Art. 36-bis D.P.R. 600/73. Imposta sostitutiva sui maggiori valori delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia - Art. 1, comma 148, Legge 27 dicembre 2013, n. 147. Sanzioni";
  • "994B - Art. 36-bis D.P.R. 600/73. Addizionale IRES per gli enti creditizi, finanziari e assicurativi - Art. 2, comma 2, Decreto Legge 30 novembre 2013, n. 133. Imposta";
  • "995B - Art. 36-bis D.P.R. 600/73. Addizionale IRES per gli enti creditizi, finanziari e assicurativi - Art. 2, comma 2, Decreto Legge 30 novembre 2013, n. 133. Interessi";
  • "996B - Art. 36-bis D.P.R. 600/73. Addizionale IRES per gli enti creditizi, finanziari e assicurativi - Art. 2, comma 2, Decreto Legge 30 novembre 2013, n. 133. Sanzioni".

 

 

Il lavoratore non può richiedere l'applicazione di istituti dell'accordo collettivo superato da uno successivo


Azienda e sindacati siglano un nuovo accordo collettivo che sostituisce il precedente, che di per sé non aveva una scadenza prefissata, modificando alcuni istituti contrattuali. Il lavoratore non può pretendere di aderire al nuovo accordo per i soli istituti che risultano migliorativi, chiedendo contestualmente l'applicazione degli incentivi economici previsti dall'accordo precedente, in quanto non è possibile aderire ad un accordo sindacale in modo parziale: l'applicazione deve essere integrale.

Così la Corte di Cassazione con la Sentenza n. 21232 del 20 ottobre 2015 ha respinto il ricorso del lavoratore, chiarendo che non ci può essere commistione tra due contratti collettivi successivi, salvo espressa volontà delle parti contraenti gli stessi: l'ultimo accordo deve intendersi sostitutivo in toto del precedente. Di conseguenza, è in errore il lavoratore che chiede l'applicazione di istituti derivanti dall'accordo precedente, in quanto questo è di fatto scaduto e quindi manca la fonte di legittimazione degli istituti interessati.

 

 

Indennità risarcitoria in caso di conversione a tempo indeterminato del contratto a termine


Secondo la Corte di Cassazione, in caso di conversione a tempo indeterminato di contratti a termine conclusi prima dell'introduzione della nuova disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato ad opera del D.Lgs n. 81/2015, trova applicazione l'indennità a forfait stabilita dal Collegato lavoro (art. 32 della Legge n. 183/2010), in quanto quella prevista dal decreto può essere meno favorevole al lavoratore: base di calcolo è l'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR e non quella globale di fatto.

In particolare la Suprema Corte, con la Sentenza n. 21266 del 20 ottobre 2015, ha chiarito che, in assenza di disposizioni transitorie, è da ritenersi che la norma che regola l'indennità nell'ipotesi di trasformazione del contratto a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato (art. 28 del D.Lgs n. 81/2015) non è retroattiva e, quindi, è applicabile soltanto ai contratti stipulati dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo (25 giugno 2015).