Notice

INFORMATIVA FISCALE E PREVIDENZIALE

Fisco e Previdenza - Fisco

Chiarimenti sulla compilazione del quadro T degli studi di settore: Circolare

Con riguardo alle modalità di compilazione del quadro T - "Congiuntura economica", l'Agenzia delle Entrate, con Circolare 17 luglio 2015, n. 28, ha precisato che per la corretta applicazione del correttivo congiunturale individuale, i dati da riportare nel quadro in esame relativi al triennio 2011 - 2013 vanno indicati, per i soli anni in cui è stato dichiarato lo stesso codice attività prevalenteapplicato lo stesso studio di settore, rispetto al 2014. In quest'ultimo caso l'individuazione dello studio di settore rimane la stessa anche se oggetto di evoluzione.

 

Con riguardo alle modalità di compilazione del quadro T - "Congiuntura economica", l'Agenzia delle Entrate, con Circolare 17 luglio 2015, n. 28, ha precisato che per la corretta applicazione del correttivo congiunturale individuale, i dati da riportare nel quadro in esame relativi al triennio 2011 - 2013 vanno indicati, per i soli anni in cui è stato dichiarato lo stesso codice attività prevalenteapplicato lo stesso studio di settore, rispetto al 2014. In quest'ultimo caso l'individuazione dello studio di settore rimane la stessa anche se oggetto di evoluzione.

È stato, inoltre, evidenziato che:

  • nell'ipotesi in cui la medesima attività economica sia stata assoggettata, nel corso degli anni, a studi di settore diversi, per effetto della classificazione operata dell'Agenzia delle Entrate, il quadro T può essere compilato facendo riferimento ai dati dello studio applicato;
  • i soggetti che nei 3 anni di riferimento (2011-2012-2013) hanno svolto un'attività prevalente per la quale è stato applicato uno studio di settore diverso da quello applicato nel 2014, non possono compilare il quadro T per gli anni in cui lo studio di settore applicato era differente a causa della mutata prevalenza dei ricavi.

 

 

 

 

Professionista esente IRAP se la struttura organizzativa esterna non crea valore aggiunto: Cassazione

Con Ordinanza 17 luglio 2015, n. 14886, la Corte di Cassazione ha precisato che non è soggetto ad IRAP il professionista i cui profitti, in parte, derivano da una struttura organizzativa esterna che, tuttavia, non crea valore aggiunto rispetto all'attività intellettuale.

I giudici del Palazzaccio hanno precisato che non è rinvenibile autonoma organizzazione con la sola disponibilità di uno studio, in assenza di personale: ai fini del presupposto impositivo la struttura esterna deve infatti essere riferibile al lavoratore non solo a scopi operativi ma anche organizzativi.

 

 

Modalità di computo dei lavoratori svantaggiati nelle Coop Sociali di tipo B

Il Ministero del Lavoro, con risposta ad Interpello n. 17 del 20 luglio 2015, ha indicato che laddove l'articolo 4, comma 2 della Legge n. 381/1991 afferma che "le persone svantaggiate [.] devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa", la determinazione della percentuale del 30% va effettuata "per teste" e non in base alle ore effettivamente svolte dai lavoratori stessi.

Infatti, precisa il Ministero, dalla lettura della disposizione legislativa non si rileva alcun criterio di calcolo afferente all'orario di lavoro svolto e, pertanto, l'unico criterio applicabile risulta essere quello di computare tutti i lavoratori come un'unità.

 

 

 

Sgravio contributivo per assunzione in sostituzione di lavoratori in congedo: applicabile anche ai lavoratori iscritti all'INPGI

Il Ministero del Lavoro, con l'Interpello n. 18 del 20 luglio 2015, in risposta ad uno specifico quesito posto dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, fornisce indicazioni in merito alla corretta interpretazione dell'art. 4 del D.Lgs n. 151/2001, riguardante l'applicazione dello sgravio contributivo del 50% nelle ipotesi di assunzione di personale a tempo determinato in sostituzione lavoratori/lavoratrici in congedo di maternità/paternità.

In particolare, viene chiesto se il suddetto beneficio può essere riconosciuto anche nei confronti dei lavoratori iscritti all'INPGI.

A riguardo il Ministero ritiene che il beneficio sia applicabile anche ai lavoratori iscritti alla gestione previdenziale istituita presso l'INPGI in quanto ente che gestisce con regolamentazione autonoma, nell'ambito di un regime sostitutivo, tutte le forme di previdenza e assistenza obbligatorie in favore dei giornalisti praticanti, professionisti e pubblicisti iscritti all'Ente medesimo, che abbiano un rapporto di lavoro dipendente o autonomo.

 

 

Congedo parentale e Jobs Act: circolare inps

L'INPS, con la Circolare n. 139 del 17 luglio 2015, interviene per fornire indicazioni riguardo il prolungamento del periodo di fruizione e di indennizzabilità del congedo parentale introdotto con l'approvazione del D.Lgs n. 80/2015 (c.d. Jobs Act).

Ai sensi dell'articolo 32 del D.Lgs n. 151/2001 come modificato dal Jobs Act ai genitori lavoratori o lavoratrici dipendenti è consentito di fruire dei periodi di congedo parentale residuo fino a 12 anni di vita del figlio oppure fino ai 12 anni dall'ingresso in famiglia del minore adottato o affidato. Per quanto riguarda il trattamento economico è prevista l'estensione da 3 a 6 anni di vita/ingresso in famiglia della possibilità di fruire del congedo parentale indennizzato a prescindere dalle condizioni di reddito.

L'INPS precisa che le predette misure sono applicabili per i periodi di congedo fruiti dal 25 giugno 2015 al 31 dicembre 2015.

 

 

Welfare: divieto di adibire a lavoro usurante fino all'astensione obbligatoria

Con l'Interpello n. 16 del 20 luglio 2015 il Ministero del lavoro è intervenuto in merito all'interdizione posticipata per le lavoratrici madri rientranti nella categoria dei lavori usuranti.

In particolare è stato chiesto se una lavoratrice madre che espleti la mansione di conducente nel trasporto pubblico, attività riconosciuta come usurante dalla legge, debba essere interdetta da tale prestazione lavorativa anche per il periodo di astensione posticipata (fino a sette mesi dal parto).

A tale riguardo il Ministero ha precisato che in generale il divieto di prestazione di lavoro usurante"trovi applicazione esclusivamente durante la gestazione efino al periodo di astensione obbligatoria".

 

 

Decreto pensioni: pubblicata in Gazzetta la legge di conversione

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 20 luglio 2015, la Legge 17 luglio 2015, n. 109, di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 21 maggio 2015, n. 65, recante disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR.

Tale disposizione, in applicazione della Sentenza della Corte Costituzionale n. 70/2015 stabilisce principalmente, in materia di pensioni, le modalità di rivalutazione automatica per gli anni 2012-2013. In materia di ammortizzatori sociali vengono stanziati fondi per finanziarie, per l'anno 2015, gli ammortizzatori sociali in deroga, la CIG in deroga per il settore dellapesca, la piccola solidarietà nonché le proroghe a 24 mesi della cassa integrazione straordinaria per cessazione di attività e l'incremento del 10% dell'indennità CIGS nella grande solidarietà. In materia di TFR in busta paga viene previsto che il finanziamento di cui possono fruire i datori di lavoro che non intendono corrispondere immediatamente con risorse proprie la quota maturanda del TFR sia assistito anche dal privilegio speciale di cui all'articolo 2751-bis, numero 1, del codice civile.

 

 

Imprese appaltatrici dei servizi mensa: possibilità di intervento della CIGS per un periodo superiore ai 36 mesi nel quinquennio

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, con l'Interpello n. 19 del 20 luglio 2015, fornisce indicazioni merito alla possibilità di concedere i trattamenti di CIGS in favore dei dipendenti di imprese del settore della ristorazione collettiva, appaltatrici di servizi di mensa presso imprese industriali committenti, per un periodo superiore al limite di 36 mesi nel quinquennio.

Il Ministero ricorda che l'art. 23, comma 1 della Legge n. 155/1981 introduce una specifica causale che consente l'accesso al trattamento di CIGS alle aziende appaltatrici di servizi di mensa in tutti i casi in cui l'azienda industriale presso la quale viene reso il servizio versi in situazioni di crisi o di difficoltà che abbiano comportato la concessione del trattamento di CIGO o di CIGS. Al riguardo il DM n. 31347/2002 ribadisce che la "contrazione dell'attività dell'azienda di mensa debba essere in diretta connessione con la contrazione dell'attività dell'impresa committente", e che "le difficoltà dell'impresa committente devono essere già state oggetto di specifici provvedimenti di integrazione salariale". Tale principio vale sia nel caso in cui i trattamenti di integrazione salariale abbiano una durata massima di 36 mesi che nel caso in cui abbiano una durata superiore ai sensi dell'art. 1, comma 9 Legge n. 223/1991.