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IVA : acquisto di beni destinate ad attivit

Fisco e Previdenza - Fisco
La circolare dell’Agenzia delle entrate ha fornito istruzioni ai propri Uffici per la corretta gestione dei procedimenti giudiziari instaurati, con riferimento all’art. 13, parte B, lettera c), della direttiva CEE n. 77/388 (VI direttiva), contro il rifiuto espresso o tacito di rimborso dell’IVA relativa agli acquisti di beni e servizi effettuati nell’esercizio di attività esenti.

 Le istruzioni si sono rese necessarie dopo che la Corte di Giustizia CE, cui era stata rimessa la questione, ha chiarito l’esatta interpretazione della norma della VI Direttiva IVA con l’ordinanza del 6 luglio 2006, C-18/05.

L’Agenzia ha dapprima ricordato che il citato articolo 13 della Direttiva prevede l’esenzione Iva delle “forniture di beni destinati esclusivamente ad un’attività esentata a norma del presente articolo o a norma dell’articolo 28, paragrafo 3, lettera b), ove questi beni non abbiano formato oggetto di un diritto a deduzione, e le forniture di beni il cui acquisto o la cui destinazione erano stati esclusi dal diritto alla deduzione conformemente alle disposizioni dell’articolo 17, paragrafo 6;”.

Ha quindi ricordato che la tesi sostenuta dai ricorrenti è che dovevano essere esentati da IVA tutti gli acquisti di beni effettuati da un soggetto che pone in essere operazioni esenti, con conseguente richiesta del rimborso dell’IVA «erroneamente» applicata sugli acquisti e che non poteva essere detratta dai clienti, in genere operatori del settore sanitario (medici, cliniche, ecc.) a causa del pro-rata di indetraibilità totale.

 Il documento ha quindi evidenziato il parere espresso dai giudici comunitari sull’esatta portata della norma, secondo cui l’esenzione, prevista dall’art. 13, parte B, lett. c), della sesta Direttiva, recepita nell’ordinamento nazionale dall’articolo 10, n. 27-quinquies), del decreto IVA, è riferita alla sola rivendita dei beni che non hanno formato oggetto di detrazione, e non anche a quei beni per i quali l’acquirente non può esercitare il diritto alla detrazione in quanto destinati ad un’attività esente da imposta.

 Sulla base di questa pronuncia l’Agenzia ha quindi chiarito che i ricorsi contro il rifiuto di rimborso dell’IVA relativa agli acquisti di beni e servizi effettuati nell’esercizio di attività esenti devono ritenersi definitivamente infondati e quindi ha invitato i propri Uffici a depositare, nei giudizi ancora pendenti, delle memorie in cui sia ribadita questa infondatezza.

(C.M. 23.1.2007, n. 3/E)

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