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INFORMATIVA

Fisco e Previdenza - Fisco

Ravvedimento operoso: Circolare della Fondazione nazionale dei commercialisti


Con Circolare 15 aprile 2015, la Fondazione nazionale dei commercialisti, ha fornito le prime indicazioni operative in merito ai criteri e alle modalità applicative del nuovo ravvedimento operoso a seguito delle modifiche introdotte dall'istituto dalla Legge di Stabilità 2015.

In particolare, nel documento in oggetto sono affrontate le seguenti tematiche:

  • termini e riduzioni sanzionatorie del "nuovo" ravvedimento;
  • cause ostative;
  • entrata in vigore;
  • ravvedimento "frazionato";
  • ravvedimento parziale;
  • ravvedimento operoso per i tributi locali;
  • ravvedimento "intermedio" di cui alla lettera a-bis) dell'art 13, comma 1, D.Lgs. n. 472/1997;
  • ravvedimento post constatazione delle violazioni;
  • alcuni profili critici del "nuovo" ravvedimento.

 

 

Niente beneficio prima casa in caso di ripetuti atti di rivendita e riacquisto e mancato trasferimento di residenza: Cassazione


Con Sentenza 10 aprile 2015, n. 7338, la Corte di Cassazione ha precisato che, in caso di ripetuti atti di rivendita e riacquisto di immobili da adibire ad abitazione principale, il mancato trasferimento della residenza da parte del contribuente fa perdere l'agevolazione "prima casa".

In particolare, i Giudici hanno specificato che, in caso di rivendita dell'abitazione principale (entro i cinque anni dal primo acquisto), per non decadere dal beneficio in questione:

  • è necessario il riacquisto, entro un anno dalla vendita, di un nuovo immobile in relazione al quale venga manifestata l'intenzione di adibirlo ad abitazione principale;
  • l'intenzione di cui al punto precedente deve realizzarsi nel concreto trasferimento della residenza nel nuovo immobile.

 

 

Rivalutati i limiti economici per il lavoro accessorio


L'INPS con la Circolare n. 77 pubblicata il 16 aprile 2015, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 70, comma 1 del D.Lgs n. 276/2003, ha comunicato i valori dei limiti economici applicabili per l'anno 2015 alla disciplina del lavoro accessorio, rivalutati in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rilevato nel 2014.

I nuovi valori economici sono i seguenti:

  • 5.060 euro netti (6.746 euro lordi) per la generalità dei committenti;
  • 2.020 euro netti (2.693 euro lordi) per i committenti imprenditori commercialiprofessionisti.

 

 

Salari medi e convenzionali per le prestazioni economiche di malattia, maternità, tbc


L'INPS, con la Circolare n. 78 del 16 aprile 2015, fornisce le retribuzioni di riferimento per l'anno 2015, per l'erogazione delle prestazioni economiche di malattia, maternitàtubercolosi.

Le indicazioni fornite dall'Istituto interessano i seguenti soggetti:

  • lavoratori soci degli organismi cooperativi di cui all'articolo 4 del DPR n. 602/1970;
  • lavoratori agricoli a tempo determinato;
  • compartecipanti familiari e piccoli coloni;
  • lavoratori italiani operanti all'estero in Paesi extracomunitari;
  • lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari;
  • lavoratrici commercianti, artigiane e imprenditrici agricole professionali;
  • lavoratori iscritti alla gestione separata.

 

 

Ambito di applicazione Fondo di solidarietà residuale: ulteriori indicazioni dell'INPS


L'INPS, con la Circolare n. 79 del 16 aprile 2015, interviene nuovamente in materia di obbligo di versamento al Fondo di solidarietà residuale, ridefinendone l'ambito di applicazione a seguito di chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro.

In particolare:

  • viene ribadito che le imprese operanti nel settore dell'artigianato(CSC 4.XX.XX) che rientrano nel campo di applicazione del Fondo di cui all'articolo 3, commi 14 e seguenti della Legge n. 92/2012 ("Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per l'Artigianato"), non sono comprese nell'ambito di applicazione del Fondo di solidarietà residuale. Inoltre, sulla base dei chiarimenti forniti dal Ministero del lavoro, viene reso noto che non rientrano nel campo di applicazione del Fondo residuale anche le Confederazioni del settore artigiano e le società di servizio alle imprese associate dalle stesse costituite, partecipate o promosse e i correlativi enti bilaterali di livello nazionale e territoriale;
  • sono escluse dal campo di applicazione del Fondo residuale le Università non statali legalmente riconosciute;
  • relativamente alle imprese, sia pubbliche che private, esercenti attività di trasporto viene precisato che sono tenute all'iscrizione al Fondo di solidarietà residuale tutte le imprese non esercenti attività di trasporto pubblico, classificate con CSC 1.15.01 con c.a. "1D", e CSC 1.15.03 senza CA "2B" o "3G";
  • a seguito dei chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (Interpello n. 5 del 6 marzo 2015), riguardo l'obbligo di versamento al Fondo Residuale per i lavoratori svantaggiati da parte delle le cooperative sociali di tipo b) di cui alla Legge n. 381/1991, l'Istituto precisa che le predette imprese non dovranno versare la contribuzione di finanziamento del Fondo di solidarietà residuale in corrispondenza dei codici Tipo contribuzione "19" e Tipo contribuzione "29". L'Istituto fornisce istruzioni operative in merito all'eventuale recupero di contribuzione erroneamente versata.