Notice

INFORMATIVA FISCALE E PREVIDENZIALE

Fisco e Previdenza - Fisco

Modello IVA TR 2015: Aggiornamento rimborsi e split payment

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito la nuova versione del modello IVA TR, con le relative istruzioni, da utilizzare per la richiesta di rimborso o per l’utilizzo in compensazione dei crediti IVA trimestrali. L’aggiornamento è stato reso necessario dalle modifiche alla disciplina dei rimborsi IVA apportate dall’art. 13 del “decreto semplificazioni” (Dlgs 175/2014) e dall’introduzione del meccanismo dello split payment (Legge di Stabilità 2015). Tale modello dovrà essere impiegato, per la prima volta, nel mese di aprile per richiedere il rimborso o l’utilizzo in compensazione del credito Iva maturato nel primo trimestre del 2015. Esso inoltre deve essere presentato entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento esclusivamente online, direttamente dal contribuente o tramite un intermediario abilitato.

 

Modello Eas enti non commerciali associativi: scadenza 31 Marzo

Il prossimo 31 marzo 2015 sara' l'ultimo giorno utile per l'invio telematico del "Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi", nel caso in cui, nel corso del 2014, si siano verificate modifiche ai dati dell'ente precedentemente comunicati. Tale comunicazione, prevista dal Dl 185/2008, consente agli enti di beneficiare di alcune agevolazioni fiscali, come la non imponibilità:

- delle quote e dei contributi associativi;

- dei corrispettivi percepiti, per determinate attività.

 

La trasmissione del modello dovra' avvenire in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, utilizzando il modello EAS entro fine Marzo. Per gli enti associativi privati che non hanno mai presentato il 'Modello Eas', la scadenza è prevista a sessanta giorni dalla data di costituzione.

Non è previsto alcun obbligo di comunicazione per le modifiche dei dati relativi a:

- attività di sponsorizzazione o pubblicità;

- messaggi pubblicitari per la diffusione di beni;

- numero e giorni delle manifestazioni per la raccolta di fondi;

- media delle entrate degli ultimi tre esercizi numero di associati nell’ultimo esercizio;

- ammontare delle erogazioni liberali e dei contributi pubblici ricevuti.

 

 

Disegno di legge Falso in bilancio

Il 16 marzo scorso è stata depositato al Senato, in Commissione Giustizia, l'emendamento al disegno di legge anticorruzione e sul falso in bilancio. Il disegno di legge prevede un inasprimento generale delle sanzioni sulla corruzione propria cioè per atti contrari ai doveri d'ufficio, la corruzione in atti giudiziari, l'associazione mafiosa, il peculato, l'indebita induzione, la corruzione impropria per l'esercizio della funzione). Viene introdotto uno sconto per chi collabora con la magistratura e le forze dell'ordine. Per quanto riguarda l'innalzamento dei termini di prescrizione, la modifica andrà effettuata sul disegno di legge di riforma generale della prescrizione, che è ora in discussione alla Camera. Per quanto riguarda il falso in bilancio, il testo dell'emendamento prevede la sostituzione integrale degli articoli 2621 e 2622 del codice civile, e l'aggiunta di due nuovi articoli. Le sanzioni, per le società non quotate, saranno da un minimo di 1 anno a un massimo di 5 anni, con la possibilità di ridurle da 6 mesi a 3 anni in caso di fatti di modesta entità. Le stesse sanzioni ridotte si applicano quando il falso riguarda società non quotate che non superano i limiti dimensionali previsti dalla legge fallimentare. Per le società quotate, invece, è prevista la reclusione da un minimo di 3 a un massimo di 8 anni, senza riduzioni possibili.

 

Nuove attività agricole connesse

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 16 marzo 2015 è stato pubblicato il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 13 febbraio 2015 che individua, aggiornandolo, l’elenco dei beni che possono essere oggetto delle attività agricole connesse, di cui all'articolo 32, del Tuir. Il decreto riporta, in allegato, la nuova tabella che sostituisce la precedente del 2011. Ogni due anni, infatti, un decreto del Mef, su proposta delle Politiche agricole e forestali, aggiorna la lista dei beni che possono essere oggetto di attività agricole connesse e che, quindi, generano reddito agrario. Il nuovo elenco, oltre a confermare i beni presenti nel precedente elenco, accoglie anche: la produzione di paste alimentari fresche e secche; la produzione di sciroppi di frutta; la manipolazione dei prodotti derivanti dalla silvicoltura, comprendenti la segagione e la riduzione in tondelli, tavole, travi e altri prodotti similari compresi i sottoprodotti, i semilavorati e gli scarti di segagione delle piante. Il nuovo elenco è valido dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, cioè dal 2014.

Atti di aggiornamento catastale: obbligatoria la procedura telematica

A partire dal 1° Giugno 2015 i professionisti abilitati alla predisposizione e presentazione degli atti di aggiornamento catastale devono utilizzare esclusivamente il canale telematico mediante il modello unico informatico catastale (MUIC). In particolare, il provvedimento specifica che andranno utilizzate le specifiche tecniche allegate rispettivamente, al provvedimento 15 ottobre 2009 (procedura DOCFA) e al provvedimento 23 febbraio 2006 (procedura Pregeo). L’obbligo della procedura telematica è quindi previsto per i seguenti atti:

 

Software DOCFA (catasto fabbricati)

- dichiarazioni per l’accertamento di unità immobiliari urbane di nuova costruzione

- dichiarazioni di variazione dello stato, consistenza e destinazione di unità immobiliari già censite

- dichiarazioni di beni immobili non produttivi di reddito urbano (compresi i beni comuni) e relative variazioni

Software Pregeo (catasto terreni)

- tipi mappali

- tipi di frazionamento

- tipi mappali aventi anche funzione di tipi di frazionamento

- tipi particellari.

 

Voluntary disclosure : circolare Assofiduciaria

Assofiduciaria ha emanato il 19 marzo scorso una circolare che indica «norme comportamentali univoche» da seguire per il rimpatrio giuridico di beni materiali e immateriali previsto dalla Legge n. 186/2014 sull’emersione dei capitali fiscalmente occulti (voluntary disclosure). In particolare, per le partecipazioni in società estere (non interposte) con titoli nominativi serve l’intestazione alla fiduciaria. Se il titolo è al portatore, è necessaria la consegna materiale alla fiduciaria. Con riguardo agli obblighi fiscali, se la partecipazione è minoritaria la fiduciaria fa da sostituto d’imposta, se invece la partecipazione è maggioritaria gli adempimenti spettano al fiduciante. In caso di intestazione fiduciaria, occorre, però, prestare attenzione alle regole societarie e fiscali in vigore nel Paese di residenza della società. I redditi della attività così rimpatriate seguiranno il regime del risparmio gestito.

IFRS 11: Consolidamento proporzionale senza rilevanza fiscale

Con la risoluzione n. 29/E del 18 marzo 2015 l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sugli effetti fiscali derivanti dalla rilevazione contabile degli accordi a controllo congiunto, in conformità con i criteri previsti dai principi contabili internazionali. In particolare, la risoluzione risponde alla seguente richiesta:

- “le joint operation incidono sulla determinazione del reddito imponibile IRES e sul valore della produzione netta rilevante ai fini IRAP?”

 

In risposta, l’Agenzia esclude la rilevanza fiscale ai fini IRES del consolidamento proporzionale imposto dall’IFRS 11, in deroga al principio di derivazione rafforzata di cui all'art. 83 T.U.I.R. (ritenuto non applicabile in quanto l’art. 3, comma 3, lett. A), ritenendo più corretto continuare ad applicare la disciplina tributaria prevista per il possesso delle partecipazioni. La stessa conclusione riguarda anche l’IRAP in quanto deve ritenersi esclusa la rilevanza ai fini del tributo degli elementi reddituali imputati per trasparenza nel bilancio separato della controllante.

 

 


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